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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Legge regionale 2 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 “Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana”)

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 7/1976 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).

1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l’Archivio nazionale cinematografico della resistenza.

2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:

a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;

b) svolgimento, nell’ambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;

c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;

d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.

3. Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 519

- Presentata dai Consiglieri Luca Robotti, Roberto Placido, Alberto Cirio, Paola Barassi, Luca Pedrale, Stefano Monteggia, Mariano Rabino, Sergio Dalmasso, Marco Travaglini, Francesco Guida, Paolo Cattaneo, Claudio Dutto, Elio Rostagno, Ugo Cavallera, Angela Motta, Oreste Rossi, Alberto Deambrogio, Bruno Rutallo, Graziella Valloggia, Aldo Reschigna, Angelo Auddino, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Giorgio Ferraris, Mariangela Cotto, Gaetano Nastri, Giampiero Leo, Sergio Cavallaro, Antonino Boeti, Marco Cesare Bellion, Massimo Pace, Luigi Sergio Ricca, Enrico Moriconi, Giuliano Manolino il 27 febbraio 2008

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 4 marzo 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 marzo 2009 con relazione di Claudio Dutto, Luca Robotti

- Approvata in Aula il 26 giugno 2008 con 37 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 28/1980, è il seguente:

“Art. 1.

La presente legge e’ finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell’attività scientifico-culturale degli Istituti Storici del Piemonte associati all’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16-1-1967, n. 3 e dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino.".

- Il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“Art. 31. (Consorzi)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio e’ composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.".