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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008
Legge regionale 2 luglio 2008, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per laffermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 Attività della Regione Piemonte per laffermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)
1. Dopo larticolo 2 della l.r. 7/1976 è inserito il seguente:
Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della resistenza).
1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui allarticolo 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e allArchivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e lArchivio nazionale cinematografico della resistenza.
2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalità giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni:
a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio;
b) svolgimento, nellambito delle sue molteplici attività, di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico;
d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali.
3. Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attività di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalità stabilite negli statuti dei consorzi stessi.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 luglio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 519
- Presentata dai Consiglieri Luca Robotti, Roberto Placido, Alberto Cirio, Paola Barassi, Luca Pedrale, Stefano Monteggia, Mariano Rabino, Sergio Dalmasso, Marco Travaglini, Francesco Guida, Paolo Cattaneo, Claudio Dutto, Elio Rostagno, Ugo Cavallera, Angela Motta, Oreste Rossi, Alberto Deambrogio, Bruno Rutallo, Graziella Valloggia, Aldo Reschigna, Angelo Auddino, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Giorgio Ferraris, Mariangela Cotto, Gaetano Nastri, Giampiero Leo, Sergio Cavallaro, Antonino Boeti, Marco Cesare Bellion, Massimo Pace, Luigi Sergio Ricca, Enrico Moriconi, Giuliano Manolino il 27 febbraio 2008
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 4 marzo 2008
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 marzo 2009 con relazione di Claudio Dutto, Luca Robotti
- Approvata in Aula il 26 giugno 2008 con 37 voti favorevoli
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 1 della legge regionale 28/1980, è il seguente:
Art. 1.
La presente legge e finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dellattività scientifico-culturale degli Istituti Storici del Piemonte associati allIstituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16-1-1967, n. 3 e dellArchivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino.".
- Il testo dellarticolo 31 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:
Art. 31. (Consorzi)
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui allarticolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dellarticolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dellarticolo 50 e dellarticolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, lassemblea del consorzio e composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. Lassemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per lesercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda lattuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.".