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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008
Legge regionale 7 luglio 2008, n. 22.
Rendiconto generale per lesercizio finanziario 2007.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Approvazione del rendiconto)
1. Il rendiconto generale della Regione, per lesercizio finanziario 2007, è approvato con le risultanze riportate nellAllegato A.
Art. 2.
(Entrate e spese di competenza)
1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nellesercizio finanziario 2007 risultano stabilite dal Conto finanziario in euro 11.618.849.383,69 delle quali sono state riscosse euro 9.351.345.376,29 e restano da riscuotere euro 2.267.504.007,40.
2. Le spese impegnate in conto competenza nellesercizio finanziario 2007, ammontano a euro 11.987.978.414,10. I pagamenti effettuati ammontano a euro 9.059.606.213,75 e ne restano da pagare euro 2.928.372.200,35.
Art. 3.
(Residui attivi e residui passivi)
1. I residui attivi, che allinizio dellesercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.402.083.902,32 sono stati riaccertati alla fine dellesercizio finanziario 2007 in euro 4.344.063.859,95 per un minor importo di euro 58.020.879,29. Le somme riscosse sono state euro 1.617.108.842,51 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 2.726.955.017,44. I residui attivi alla chiusura dellesercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:
a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dellesercizio finanziario 2007 euro 2.267.504.007,40;
b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti euro 2.726.955.017,44;
c) totale euro 4.994.459.024,84.
2. I residui passivi, che allinizio dellesercizio finanziario 2007 ammontavano a euro 4.524.621.433,09 sono stati riaccertati alla fine dellesercizio finanziario 2007 in euro 4.052.492.597,46 per un minor importo di euro 472.128.835,63. Le somme pagate sono state euro 2.126.790.500,19 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.925.702.097,27. I residui passivi alla chiusura dellesercizio finanziario 2007 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:
a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dellesercizio finanziario 2007 euro 2.928.372.200,35;
b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti euro 1.925.702.097,27;
c) totale euro 4.854.074.297,62.
Art. 4.
(Situazione di cassa e situazione finanziaria)
1. Il fondo di cassa alla chiusura dellesercizio finanziario 2007 è determinato in euro 138.387.067,64 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (Allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonché dal seguente prospetto:
a) fondo di cassa alla chiusura dellesercizio finanziario 2006 euro 356.329.562,78;
b) riscossioni effettuate nellesercizio finanziario 2007 euro 10.968.454.218,80;
c) pagamenti eseguiti nellesercizio finanziario 2007 euro 11.186.396.713,94;
d) fondo di cassa finale esercizio 2007 euro 138.387.067,64.
2. Alla chiusura dellesercizio finanziario 2007 è accertato un avanzo finanziario di euro 278.771.794,86 come risulta dal seguente prospetto:
a) fondo di cassa alla chiusura dellesercizio finanziario 2007 euro 138.387.067,64;
b) ammontare dei residui attivi euro 4.994.459.024,84;
c) ammontare dei residui passivi euro 4.854.074.297,62;
d) avanzo finanziario euro 278.771.794,86.
Art. 5.
(Società e consorzi a partecipazione regionale)
1. Le società e i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato nellesercizio finanziario 2007 i loro bilanci alla Regione ai sensi dellarticolo 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nellelenco di cui allAllegato C.
Art. 6.
(Attività finanziarie e patrimoniali)
1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dellesercizio finanziario per lanno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.961.666.646,20.
2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dellesercizio finanziario per lanno 2007 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 8.822.664.150,15.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 luglio 2008
Mercedes Bresso
Allegato A.
Rendiconto generale per lesercizio finanziario 2007 (art. 1)
Allegato B.
Rendiconto generale per lesercizio finanziario 2007 - Conto
del Tesoriere (art. 4)
Allegato C.
Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale
(art. 5)
FINPIEMONTE S.P.A
SAGAT S.P.A.
IPLA S.P.A
SACE S.P.A
AEROPORTO CUNEO LEVALDIGI-GEAC S.P.A
SITO S.P.A.
CONSEPI S.P.A.
INTERPORTO RIVALTA-SCRIVIA S.P.A.
MERCATO INGROSSO AGRO-ALIMENTARE CUNEO-MIAC S.P.A.
CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO-CAAT S.P.A.
EXPO 2000 S.P.A.
TENUTA CANNONA S.R.L.
TERME DI ACQUI S.P.A.
CITTÀ STUDI S.P.A (EXTEXILIA S.P.A).
CRESO S.C.R.L
R.S.A. S.R.L
CEIPIEMONTE SCPA
SOCIETÀ AEREOPORTO DI CERRIONE-S.A.C.E. S.P.A
Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (Ndr)
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 539
- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2008
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 maggio 2008
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 giugno 2008 con relazione di Stefano Lepri
- Approvato in Aula il 1° luglio 2008 con 32 voti favorevoli , 5 voti contrari e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 45 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :
Art. 45 (Bilanci degli enti, delle agenzie e delle societa regionali)
1. Il bilancio degli enti indicati nellAllegato A e redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dellannualita, dellintegrita, delluniversalita, dellunita, della veridicita, della pubblicita, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite in materia dal regolamento.
2. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 1, approvano il bilancio di previsione, lassestamento e le variazioni allo stesso con losservanza di quanto stabilito dallarticolo 9, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. In caso di gravi inadempienze in materia di bilancio, si applica il disposto di cui allarticolo 11 di questultima legge. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dellanno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e deliberato lesercizio provvisorio del bilancio con riferimento allultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
3. Il bilancio degli enti indicati nellAllegato B e redatto secondo le disposizioni previste per il bilancio della Regione quali risultano nella presente legge e nel regolamento.
4. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 3, approvano il bilancio di previsione, lassestamento e le variazioni allo stesso, secondo le norme contenute nei rispettivi ordinamenti, e trasmettono i relativi provvedimenti alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. Il bilancio di previsione deve essere adottato, in ogni caso, entro il 31 dicembre dellanno precedente quello cui il bilancio si riferisce. In caso di mancata adozione del bilancio entro questo termine e fatti salvi eventuali provvedimenti che la Regione intenda adottare, e deliberato lesercizio provvisorio del bilancio con riferimento allultimo bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo nella presente legge.
5. Il bilancio delle agenzie, delle societa e degli enti indicati nellAllegato C, lassestamento e le variazioni allo stesso se previste, sono redatti e approvati secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti.
6. Gli organi di governo degli enti di cui al comma 5, trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dalla loro adozione, i provvedimenti parimenti indicati nel comma precedente.
7. Ove non ancora previsto nei rispettivi ordinamenti, tutti gli enti contemplati nel presente articolo sono tenuti ad adottare, contestualmente al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata uguale a quella prevista per il bilancio pluriennale della Regione e con losservanza dei principi per questo stabiliti, in quanto applicabili. Il bilancio pluriennale e allegato al bilancio annuale e trasmesso, unitamente a questo, alla Regione.
8. La Regione puo chiedere agli enti previsti nel presente articolo chiarimenti in merito ai provvedimenti trasmessi..