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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Ceva (Cuneo)

Statuto aggiornato con le disposizioni di cui alla legge 25.3.1993 n. 81 ( deliberazione C.C. n. 19/95) ed adeguato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 02.10.1999 e n. 6 del 27.01.2000 - Aggiornato alle disposizioni del Decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27-11-2003) - Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 in data 04 giugno 2008 - In pubblicazione all’albo pretorio dal 10/06/2008 al 10/07/2008

PRINCIPI GENERALI E NORME DI INDIRIZZO

Art. 1
Potere statutario

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di Ceva.

2. Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; determina le forme di collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare, il decentramento amministrativo e l’accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

Art. 2
Obiettivi fondamentali

1. Il Comune di Ceva è Ente autonomo rappresentativo della collettività dei cittadini che vi risiedono, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

2. Esercita i propri poteri e le proprie funzioni nell’ambito della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione; rappresenta le istanze politiche, culturali e socioeconomiche, della collettività nel quadro della libertà e dell’uguaglianza ai fini della tutela e del progresso della dignità umana.

3. Ispira la propria azione al sostegno ed alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività dell’organizzazione di volontariato; alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dalla comunità dei residenti e comprende il territorio del capoluogo e delle frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede, purchè nell’ambito del territorio comunale.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, senza espressa e specifica autorizzazione da concedersi, di volta in volta, da parte della Giunta comunale.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Il Comune tiene anche uno speciale Albo degli appalti per la pubblicazione di tutti gli atti e documenti afferenti gli appalti di opere pubbliche e forniture.

Art. 6
Finalita’ socio economiche

1. Il Comune promuove il progresso economico e socio culturale della comunità in collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni e concorre alla tutela del territorio e del patrimonio storico ed artistico.

Art. 7
Tutela della salute e della sicurezza sociale

1. Il Comune contribuisce alla tutela della salute, del patrimonio naturale e della sicurezza della collettività nell’ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

2. Incentiva, per quanto di sua competenza, la medicina sociale, scolastica e sportiva.

3. Conformemente al principio costituzionale, il Comune riconosce nel diritto alla salute il bene primario dei cittadini.

4. Il Comune afferma e riconosce nella tutela delle categorie socialmente più deboli l’espressione più avanzata del grado di civiltà della comunità.

Art. 8
Tutela delle attivita’ economiche e culturali

1. Il Comune promuove e tutela le attività produttive, agricole ed industriali, nonché quelle commerciali e dei servizi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

2. Favorisce il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni della comunità.

3. Promuove le attività sociali e la pratica sportiva dilettantistica, incentivandole con la realizzazione di strutture adeguate e di idonei servizi.

4. Il Comune assume ogni idonea iniziativa per la conservazione dell’archivio storico comunale, approntando strutture adeguate che ne garantiscano la consultazione da parte dei cittadini.

Art. 8 bis
Pari opportunita’

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

2. Dev’essere assicurata, ove possibile, la presenza di ambedue i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO I
Organi elettivi

CAPO I
Il Consiglio

Art. 9
Composizione

1. Il Consiglio è il massimo organo istituzionale elettivo del Comune.

2. L’elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri comunali sono regolate per legge.

3. Il Consiglio dura comunque in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. Eliminato delibera CC 23/2008

E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti nella consultazione elettorale.

6. La prima seduta di consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 10
Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale, previste dalla legge e dallo Statuto, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Le indennità spettanti ai consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio. Devono essere presentate personalmente o, tramite persona appositamente delegata, con atto autenticato ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.

8. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 11
Attribuzioni

1. Il Consiglio esercita le attribuzioni di indirizzo con l’adozione di atti fondamentali.

2. Il Consiglio deve assicurare e garantire lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 12
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Gli Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’articolo 48 comma 3 del Tuel 267/2000, che attribuisce alle competenze della Giunta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto criteri generali stabiliti dal Consiglio.

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

Il rendiconto della gestione con la relazione della Giunta e del collegio dei Revisori.

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

l) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamene in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

Il Consiglio ed il Sindaco prima di effettuare le nomine devono accertare l’esistenza per le persone alle stesse candidate, delle condizioni ostative di cui all’articolo 58 del Tuel 267/2000. La nomina e le designazioni sono ispirate ai criteri della competenza e della trasparenza. Nelle designazioni e nomine di cui alla lettera n) va salvaguardato il principio dalla pari opportunità di partecipazione di entrambi i sessi. L’impossibilità di adempiere all’obbligo della rappresentanza dei due generi va eventualmente giustificata in maniera esplicita fra le motivazioni del provvedimento di nomina od elezione.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può articolarsi in commissioni consiliari permanenti o temporanee a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, secondo le modalità che saranno previste da apposito regolamento.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere sottoposto alle richieste delle commissioni il segreto di ufficio.

4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché del segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali e dei responsabili dei servizi comunali.

5. Il Sindaco e gli assessori, che non possono far parte delle Commissioni in qualità di membri, ciascuno per la propria competenza hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto., con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno.

6. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 14
Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo’istituire nel suo seno:

2. commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed in generale esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del comune;

a) commissioni per svolgere inchieste alle quali i titolari degli uffici del comune di enti e aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio;

b) una commissione che suggerisca alla giunta ed al sindaco i criteri da seguire per le nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il comune partecipa.

3. Ogni gruppo consiliare può richiedere l’istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi;

4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

5. All’atto della loro istituzione il consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

6. La Presidenza delle commissioni consiliari di indagine e quelle altre che il consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle opposizioni.

7. Il Regolamento determina la procedura di nomina del Presidente di dette commissioni, procedura alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

8. Il Presidente eletto delle Commissioni di cui al comma 5 deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 15
Commissione per il regolamento del consiglio

1. Il consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto al voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere all’approvazione del consiglio.

3. La commissione è nominata per l’intera durata del consiglio e oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del consiglio.

4. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune a scrutinio palese, con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Art. 16
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie le sessioni per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del sindaco o per richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

4. In tutti i casi il sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l’oggetto della convocazione.

5. Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno sentita la giunta municipale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 17
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. L’avviso per le sezioni ordinarie, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Per le altre sessioni almeno tre giorni prima. Il deposito degli atti e documenti relativi alla sessione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Tuttavia nei casi di urgenza è sufficiente che l’avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima. In ogni caso, ogni qualvolta venga richiesto, la maggioranza dei consiglieri presenti può definire ogni deliberazione ad altra seduta.

4. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell’albo pretorio contemporaneamente alla notifica degli avvisi ai consiglieri.

Art. 18
Funzionamento

1. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedono una diversa maggioranza.

2. Le deliberazioni non sono valide se in prima convocazione non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nel caso che siano introdotte proposte che non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere deliberate se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.

4. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare senza diritto di voto gli eventuali assessori esterni componenti della Giunta comunale.

5. /

6. Il consigliere è tenuto a giustificare oralmente in sede di seduta del consiglio comunale ovvero per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

7. La mancata partecipazione a tre sedute valide consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Le osservazioni del consigliere non possono in ogni caso costituire giustificazione tardiva dell’assenza fatti salvi i casi in cui la mancata giustificazione nei termini di 10 giorni previsti dal 6 comma sia determinata da forza maggiore.

8. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio comunale che deve pronunciarsi entro i successivi 60 giorni. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 19
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti od affini sino a quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione ed i specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 20
Trasparenza

1. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve presentare, entro il mese di gennaio di ogni anno, una scheda a carattere patrimoniale che rechi l’indicazione analitica di:

a) tutte le partecipazioni, detenzioni, possesso di quote di capitale o patrimonio di società, enti, imprese, in qualunque forma giuridiche costituite, che intrattengano rapporti con il comune o che abbiano partecipato a gare di appalto, di qualsiasi tipo, indette dal comune nel periodo del mandato.

Art. 21
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, entro i termini previsti dalla legge.

Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art.. 134 commi 3 e 4 Decreto legislativo 18-08-2000 nr. 267

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, indicando il capogruppo secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione scritta al sindaco ed al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II
La Giunta Comunale

Art. 23
Funzioni

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti la giunta comunale, tra i quali un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità, ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal precedente comma, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

5. Il consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predetti linee.

6. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

7. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 25
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sei assessori.

2 In caso di assenza o di impedimento del sindaco, presiede il vicesindaco o in caso di assenza di quest’ultimo, l’assessore più anziano di età.

2. Potranno essere nominati assessori cittadini non consiglieri purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. La carica non è cumulabile con altre cariche elettive.

Art. 25 bis
“Esimente alle cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’

1. “In attuazione del disposto di cui all’art. 67 T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 i Consiglieri Comunali, gli assessori ed il Sindaco possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori, presso consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali partecipate dal Comune o soggetti a controllo o a vigilanza da parte dello stesso, con o senza scopo di lucro, qualora si ritenga che gli stessi, in ragione dell’espletamento del loro mandato elettivo e con specifico riferimento alle attività inerenti la cultura, l’educazione, l’ambiente e le problematiche socio-assistenziali, per ragioni di pubblico interesse devolute dal Comune a terzi partecipati, controllati o vigilati, possano essere nelle condizioni ottimali per:

a) coordinare le iniziative dell’ente con quelle del Comune per la più efficace, efficiente ed economica organizzazione amministrativa;

b) fornire al Consiglio Comunale e al Sindaco tempestiva e aggiornata informazione sull’attività dell’ente. L’incarico affidato a Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaco non dovrà comunque essere in contrasto con norme statutarie dell’ente interessato"

Art. 26
Assessori non consiglieri

1. La presenza degli assessori non consiglieri non modifica il numero degli assessori componenti la giunta, di cui al 1° comma dell’articolo precedente.

2. Il numero degli assessori non consiglieri non può essere maggiore di uno.

3. Il Consiglio Comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori non consiglieri subito dopo l’elezione del sindaco e della nomina della giunta.

Art. 27
Durata in carica della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis, della legge 19.3.90 n. 55 come modificata dall’art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta.

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a) dimissioni

b) revoca

c) decadenza

2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale le comunica nella prima seduta del Consiglio Comunale

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. La decadenza è dichiarata dal consiglio su proposta del sindaco, nella prima seduta successiva al verificarsi o all’accertamento della cause di decadenza.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

2. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, tenuto conto delle proposte dei singoli assessori.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed i loro componenti sono tenuti al segreto d’ufficio.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

6. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 31
Competenze ed attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2 bis. In particolare, nell’attività propositiva e di impulso:

a) predispone gli schemi di regolamento;

b) elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;

c) predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.

2 ter Nell’attività di iniziativa e di raccordo:

a) elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;

b) delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge;

c) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune ed ai dirigenti;

d) indica criteri e direttive per l’erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l’accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;

e) dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.

2. quater. Nell’attività di amministrazione:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) approva e dispone le alienazioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale nel qual caso è competente il Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 lettera B) del decreto legislativo 267/2000, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;

c) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l’ordinamento degli uffici e dei servizi viene aggiunto “tra i quali il piano occupazionale delle assunzioni”;

d) recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

e) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari;

g) approva transazioni e rinunce alle liti;

h) adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;

i) procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;

j) approva il Peg;

k) su proposta dei responsabili dei Servizi, nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 Decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 - competenze della dirigenza ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’ente.

Art. 32
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali del comune deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. In ogni caso la materia di cui al presente articolo sarà oggetto di apposito regolamento.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente,e dal segretario comunale sia quelle di Consiglio che di Giunta comunale.

Art. 33
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 34
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi fatte salve specifiche disposizioni di legge.

2. L’elenco delle deliberazioni della giunta adottate in ogni singola seduta deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 35
Organo istituzionale

1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Il sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

3. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli uffici periferici dell’amministrazione pubblica, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida provvede il prefetto.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. /

9. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica da portarsi a tracolla.

Art. 36
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l’autorizzazione della Giunta, che provvede altresì a nominare il legale rappresentante del Comune cui è attribuita la difesa delle ragioni dell’ente;

b) impartisce direttive generali al segretario comunale ed ai dipendenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

c) coordina e stimola l’attività della giunta e dei singoli assessori, provvede alla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, provvede alla revoca dei componenti della Giunta ed alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori anche delegati per sottoporli all’esame della Giunta;

e) Quale capo dell’Amministrazione Comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, ha potere di ordinanza

f) /

g) Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica previa deliberazione di giunta fatta salva la competenza del codice civile ex art. 16 legge 10.12.1984 n. 64;

h) Concorda con la giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l’ente;

i) /

l) Stipula in rappresentanza dell’ente gli accordi di programma, le convenzioni nonché gli atti relativi alle altre forme associative e di collaborazione previste dal Capo V del presente statuto, fatta salva comunque la competenza del consiglio e della giunta.

m) Convoca i comizi per i referendum consultivi;

n) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

o) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

p) /

q) Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al segretario comunale od ai dirigenti;

r) Sovrintende il corpo di polizia municipale;

s) Ha facoltà di delegare agli assessori, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito;

t) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nel rispetto delle competenze rispettive del consiglio comunale e della giunta municipale;

u) Fa pervenire al segretario comunale ed al consigliere anziano l’atto di dimissioni affinchè il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

v) /

w) adotta tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nel rispetto delle competenze rispettive del consiglio comunale e della giunta municipale e che non siano di competenza dirigenziale.

x) Stipula i contratti in sostituzione del Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, che partecipa all’atto in qualità di Ufficiale rogante

z) Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 109 E 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dal regolamento comunale.

Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo, conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale le funzioni di direttore generale.

Art. 36 bis
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovraintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l’ordine pubblico

2. Quale Ufficiale di governo, il Sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della Forza pubblica. Se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’eventuale azione penale.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 37
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e dati anche riservati;

b) promuove direttamente od avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) controlla l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un assessore;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni prezzo le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

Art. 38
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale sentita la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;

d) dispone la convocazione della Giunta e, sentite le proposte dei singoli assessori, stabilisce gli argomenti da inserire all’ordine del giorno;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

f) il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri;

g) il sindaco e gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 39
Deleghe del Sindaco

1. Il sindaco, con proprio provvedimento nomina un assessore, che assume la qualifica di vicesindaco, delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

2. Il sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni specifiche e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore, per motivi di coordinamento e funzionalità.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

6. Nell’esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili secondo quanto disposto dallo statuto e dalla legge.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.

TITOLO II
Organi burocratici e uffici

CAPO I
Principi strutturali ed organizzativi

Art. 42
Generalita’

1) L’amministrazione del comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2) il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 43
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 44
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti nominativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri, sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

CAPO II
Uffici e personale

Art. 45
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti, qualora esistano, di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario dell’ente e gli stessi.

2. Spetta ai dirigenti, qualora esistano, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti, qualora esistano, tutti i compiti compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente.

4. I dirigenti, qualora esistano, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. In particolare provvedono a:

a. Emanare le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’articolo 54 del D.Lgs n. 267/2000;

b. Autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi e le missioni del personale ad essi sottoposto ed assumere tutti gli atti di amministrazione e di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro;

c. Emanare i provvedimenti sanzionatori conseguenti ad illeciti amministrativi anche connessi alla violazione di regolamenti comunali ed ordinanze, nei limiti e con le procedure stabilite a livello regolamentare ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 267/2000 ove la legge non disponga altrimenti.

d. Assumere la Presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

e. Assumere la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

f. Alla stipulazione dei contratti;

g. All’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;

h. Nelle materie rientranti nei servizi in cui hanno la direzione:

— al rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati.

— all’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale, in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo e paesaggistico ambientale:

—attestazioni ,certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

— l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazione che la legge assegna genericamente alla Competenza del Comune.

— consulenza tecnica a supporto della formulazione di programmi e decisioni da parte degli organi di governo.

— formulazione al Sindaco ed all’Assessore di riferimento di proposte su argomenti di competenza degli organi di governo;

— rilascio parere tecnico su tutti gli atti deliberativi.

4 bis) Gli organi istituzionali dell’ente privo di dirigenti, uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e della responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

4 ter) Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di “determinazioni”

5 quater) Nell’ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti. I responsabili di procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti di responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

7 Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali.

8 La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

9. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua nell’ambito della struttura comunale l’ufficio procedimenti disciplinari (UDP) competente ad irrogare le sanzioni che non siano di spettanza del dirigente.

Art. 45 bis
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti o dei Responsabili dei servizi, è lo strumento di principale coordinamento intersettoriale dell’attività dei dirigenti o responsabili, per mezzo del quale il Segretario generale o il direttore generale se nominato, persegue l’omogeneizzazione delle modalità operative, verifica collegialmente lo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione, concorda indirizzi operativi, approfondisce problematiche di interesse comune.

2. Partecipano alla conferenza il Segretario generale che la presiede e la convoca in assenza del direttore generale, dai dirigenti o responsabili dei servizi e quando ritenuto necessario dai funzionari responsabili di procedimento.

Art. 46
Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l’istituzione dell’albo e i requisiti professionali per l’iscrizione, la classificazione degli enti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l’organismo collegiale, territorialmente articolato sottoposto a vigilanza del Ministro dell’Interno. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina ed alla revoca del segretario fra gli iscritti all’albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all’art 97 del decreto legislativo 18-8-2000 n. 267, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti qualora esistano e ne coordina

4. l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

5. Presiede in assenza dei dirigenti le commissioni di gara con l’osservanza dei criteri e principi fondamentali in materia fissati dalla legge e dai regolamenti comunali.

6. esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’art. 108 comma 4 del Decreto legislativo 18-8-2000 n. 267.

7. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’articolo 107 del D.lgs 167/2000. Allo stesso viene corrisposta un’indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di incarico.

Art. 47
Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso) dei requisiti analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per Segretari Comunali, necessari per accedere al concorso pubblico per Segretari Comunali, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del segretario comunale, da assolvere in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio.

TITOLO III
Servizi pubblici

CAPO I
Principi organizzativi

Art. 48
Generalita’

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei comuni, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare ad altri enti sovracomunali l’organizzazione e la gestione di funzioni e di servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

CAPO II
Forme di gestione

Art. 49
Gestione in economia

1. Si utilizza la gestione in economia nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite le strutture del comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.

2. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 50
Concessione a terzi

1. I servizi pubblici possono essere dati in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Art. 51
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, mediante organizzazione imprenditoriale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende

3. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal consiglio comunale al di fuori del proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Il sindaco, la giunta o 1/5 dei consiglieri, quando riscontrino irregolarità gestionali o accertino violazioni delle norme, propongono al consiglio comunale la revoca dei componenti l’organo amministrativo.

Art. 52
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale e che non hanno rilevanza imprenditoriale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito atto tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1° determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

6. In ogni caso i provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme di cui ai precedenti commi, devono essere sottoposti al Collegio dei Revisori del Conto del Comune.

Art. 53
Organi delle istituzioni e delle aziende speciali

1. Gli organi delle istituzioni ed aziende speciali sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell’istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

4. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 54
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione successiva all’adozione del provvedimento, da tenersi comunque non oltre trenta giorni da tale data.

Art. 55
Il Direttore

1. Il direttore dell’istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi e delle istituzioni.

Art. 56
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell’adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l’obbligo previsto dall’art. 20 del presente Statuto, relativamente alla trasparenza.

Art. 57
Societa’ a prevalente capitale sociale

1. Negli statuti delle società e prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 58
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
Finanza e contabilita’

CAPO I
Finanza comunale

Art. 59
Ordinamento finanziario

1. Il Comune disciplina con regolamento l’esercizio della potestà impositiva dell’autonomia finanziaria salve le riserve di legge.

2. L’ordinamento delle finanze del comune è regolato dalla legge.

Art. 60
Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, sono redatti dettagliati inventari, che devono essere costantemente aggiornati. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corresponsione di canoni.. I beni patrimoniali disponibili devono, di regola essere dati in affitto.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere per far fronte, con il ricavato, ad investimenti o reimpiego.

CAPO II
Contabilita’ e programmazione finanziaria

Art. 61
Ordinamento contabile

1. L’ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge.

2. Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.

Art. 62
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed agli altri atti che lo corredano: relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto, in termini di competenza e di cassa osservando i principi dell’universalità dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, viene redatto dalla giunta comunale ed approvato dal Consiglio Comunale per l’anno successivo con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

4. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale collegialmente, fatte salve le attribuzioni del consiglio comunale ai sensi dell’ art. 42 del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267.

5. E demandata al regolamento di contabilità la determinazione degli aspetti organizzativi funzionali e normativo-residuali inerenti l’impostazione e la gestione contabile dell’ente.

CAPO III
Controllo interno finanziario e di gestione

Art. 63
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria-contabile e fiscale dell’ente ed in materia di fissazione ed attivazione di procedure finalizzate al controllo interno economico di gestione che potranno essere introdotte.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia, con l’osservanza delle leggi, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività di revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art. 64
Revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria del comune è svolta dal collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti ed eletti dal consiglio comunale con i criteri e le disposizioni dell’art. 234 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

2. I revisori dei conti oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

5. I revisori redigono apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni ed adempiono al loro ufficio con la diligenza del mandatario.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 65
Controllo di gestione

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

CAPO IV
Attivita’ negoziale del Comune

Art. 66
I contratti

1. Il comune provvede per il perseguimento dei propri fini istituzionali agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, da cui derivino un’entrata o una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti deliberativi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2. La disciplina dei contratti è disposta con regolamento in conformità con la normativa dello Stato e di quella della Comunità Economica Europea vigente nell’ordinamento dello Stato.

TITOLO V
Organizzazione territoriale e forme associative di collaborazione

CAPO I
Organizzazione territoriale

Art. 67
Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana e USL, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

CAPO II
Forme collaborative

Art. 68
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese e collaborazione.

Art. 69
Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali e con la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 70
Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra comuni e province per la realizzazione e gestione di particolari servizi rilevanti.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente articolo 69, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso modulo consortile.

Art. 71
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 70 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 72
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale

arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le forme di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio Comunale, con l’osservanza delle altre modalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VI
Partecipazione popolare

CAPO I
Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 73
Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all’attività dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Alla popolazione, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi collettivi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 73 bis
Informazione istituzionale

1. L’Amministrazione comunale puo’ istituire la pubblicazione periodica di un notiziario comunale di informazione per assicurare la partecipazione alla vita sociale e politica dei cittadini , delle associazioni e degli organismi locali. Il notiziario è uno strumento pluralistico dove trovano spazio l’informazione amministrativa, il dibattito politico e le varie espressioni della comunità cebana, disciplinato mediante apposito regolamento."

Art. 74
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

4. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

5. Il comune deve dare contestualmente notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

a) l’ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

6. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lett.a), b), c) del predente comma, a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

7. In ogni altro caso apposito regolamento disciplinerà la determinazione temporanea comprensiva dei tempi di conclusione, articolando le varie categorie individuate per tipi del procedimento.

Art. 75
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta delle istanze viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco.

3. Le modalità dell’istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 76
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi competenti dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 75 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro dieci giorni dalla presentazione e la risposta dovrà avvenire entro trenta giorni.

Art. 77
Proposte

1. Cento cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco, sentiti i proponenti, trasmette entro i successivi venti giorni all’organo competente.

2. Le decisioni in merito dovranno essere comunicate al primo firmatario entro trenta giorni.

CAPO II
Associazionismo e partecipazione

Art. 78
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione della popolazione attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 79, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dall’apposito regolamento.

Art. 79
Associazioni

1. La giunta comunale, previo esame di istanza formale degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, prende atto della nascita, esistenza, cessazione delle associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni devono essere precedute dalle acquisizioni di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 80
Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art. 81
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di quest’ultimi

CAPO III
Referendum - Diritti di accesso

Art. 82
Referendum consultivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione di referendum tra la popolazione del Comune in materia in esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di:

a) tributi o tariffe

b) assunzione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari

c) nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;

d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Non possono essere sottoposte a referendum consultivo le materia già oggetto di precedente consultazione referendaria avvenuta negli ultimi tre anni.

4. Il referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da almeno 15% del corpo elettorale risultante dall’ultima revisione.

5. Presso il consiglio comunale agirà un’apposita commissione consultiva, disciplinata dal regolamento, che procederà alla verifica della regolarità della presentazione delle firme raccolte ed esprimerà il parere sull’ammissibilità del referendum.

6. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione ed i termini per la proclamazione del risultato.

7. Non può essere effettuato in ciascun anno più di 1 referendum consultivo proposto dal 15% del corpo elettorale. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi, si segue l’ordine di deposito presso la segreteria comunale. Il referendum non può avere luogo nei sei mesi precedenti alla naturale scadenza elettorale.

8. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto almeno il 50% più uno del corpo elettorale.

9. Il consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, sull’oggetto del referendum entro 60 giorni dallo svolgimento con adeguate motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni referendarie.

Art. 83
Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni di ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione nel giudizio del Comune salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 84
Diritto di accesso

1. ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia.

Art. 85
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 07.08.1990 n. 241.

CAPO IV
Difensore Civico

Art. 86
Nomina-cessazione

1. Il difensore civico vigila e svolge ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione del Comune e delle sue istituzioni.

2. Il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del Decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 e della legge 7.8.1990 n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune e degli enti da lui controllati.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro una rosa di massimo cinque nomi indicata secondo le modalità previste da apposito regolamento. Resta in carica per la durata del Consiglio ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.

5. Il difensore civico cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato

b) per dimissioni, morte od impedimento grave

c) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali, agendo di propria iniziativa o dopo aver accertato la regolarità della richiesta motivata di revoca della designazione sottoscritta da almeno 20% del corpo elettorale.

6. Il difensore civico, prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 87
Mezzi e prerogative

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici comunali e per l’espletamento del proprio mandato può usufruire delle attrezzature d’ufficio.

2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può richiedere all’amministrazione comunale la visione degli atti amministrativi del Comune.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni di abusi, e le carenze riscontrati.

5. L’amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali

6. Le prestazioni del difensore civico sono del tutto gratuite.

Art. 88
Rapporti con il consiglio

1. il Difensore civico presenta, alla Giunta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni eventualmente riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio entro 60 giorni e resa pubblica.

TITOLO VII
Funzione normativa

Art. 89
Statuto

1. lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ ordinamento comunale, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 90
Regolamenti

1. il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto

b) in tutte le altre materie di competenza comunale

2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, e nelle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di quincidi giorni. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 91
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 18-8-2000 n. 267 e s.m.i. in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 92
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva nel più breve tempo possibile i regolamenti previsti dallo statuto; fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con lo statuto.