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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 8-9055

Criteri per la corretta applicazione delle previsioni della L.R. 5/87 in ordine alla capacita’ ricettiva minima delle Case di Cura private.

A Relazione dell’Assessore Artesio:

Premesso che,

la L.R. 5/87 avente ad oggetto la “Disciplina delle Case di Cura private”, al punto 1 dell’allegato al secondo comma dell’articolo 4, nel disciplinare la capacità minima recettiva prevede i seguenti criteri:

- una dotazione minima di 80 posti letto per le Case di Cura medico-chirurgiche generali di cui al punto 1, primo comma dell’articolo 4 della L.R. 5/87;

- una dotazione minima di 50 posti letto per le Case di Cura mediche, chirurgiche, e polispecialistiche di cui ai punti 2, 3 e 4 primo comma dell’articolo 4 della L.R. 5/87;

- una dotazione minima di 40 posti letto per le Case di Cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai punti 5 e 6 primo comma dell’articolo 4 della L.R. 5/87;

Considerato che,

da tempo è emersa l’esigenza di aggiornare le prescrizioni contenute nella L.R. 5/1987 in considerazione degli atti di seguito indicati:

- il PSSR 2007 - 2010, nel § 2.4, “Il sistema di offerta”, precisa che “costituisce obiettivo prioritario la revisione del processo di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori, in termini coerenti con gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., con la conseguente revisione delle leggi regionali n. 5 e 55 del 1987";

- l’accordo sottoscritto in data 7 aprile 2006 tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, a transazione dei rapporti economici relativi all’assistenza erogata negli anni 2004 - 2005 e per il triennio 2006 - 2008, recepito con dgr n. 46 - 2863 del 15.5.2006, al punto g) delle premesse, prevede la ridefinizione delle procedure dell’accreditamento e il conseguente adeguamento della l.r. 5/1987;

Rilevato che

la revisione del processo di autorizzazione e di accreditamento deve tenere conto dell’evoluzione già avvenuta e in programma nel sistema delle cure, con il contenimento del tasso di ospedalizzazione e della degenza media e con il contestuale sviluppo dell’assistenza non degenziale, nelle sue varie forme, e degenziale extra-ospedaliera.

Rilevato , altresì,

che il processo di contrattazione con i soggetti erogatori privati, previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., deve tenere conto dell’evoluzione del fabbisogno di prestazioni indicato in precedenza.

Preso atto che

alcune case di cura hanno evidenziato la disponibilità a convertire parte della propria capacità produttiva degenziale ospedaliera in extraospedaliera a totale carico della sanità, in coerenza con gli indirizzi del PSSR, ove, nel § 2.4, nell’ambito dei problemi da superare, si parla di “una tipologia di strutture che non copre tutte le esigenze assistenziali, in particolar modo per l’assistenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera”.

Dato atto

- che l’accordo sottoscritto in data 6 febbraio 2008 tra la Regione Piemonte e le associazioni dei soggetti erogatori ospedalieri privati AIOP e ARIS, recepito con DGR n. 33 - 8425 del 17.3.2008, al punto 5, prevede che i contratti tra le ASL e le case di cura definiscano la tipologia delle prestazioni da erogare, ivi compresa l’assistenza sanitaria degenziale extra-ospedaliera;

- che per effetto di tale eventuale trasformazione alcune case di cura potrebbero presentare una dotazione di posti letto ospedalieri inferiore al minimo previsto dalla L.R.5/1987.

- che è in corso di approvazione la determinazione per la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione di interventi e tipologie di setting assistenziali della persona in stato vegetativo e in stato di minima coscienza.

Considerato che

le previsioni della L.R. 5/1987 debbano essere correttamente interpretate tenendo conto delle evoluzioni normative e delle diverse forme di assistenza residenziale sanitaria, con la esclusione dell’assistenza residenziale socio-sanitaria, che presenta caratteristiche funzionali ed organizzative totalmente diverse.

Dato atto, altresì,

che la DGR n. 93-21140 del 21.7.1997 prevede la vigilanza sui centri residenziali per soggetti in stato vegetativo permanente privati a carico della ASL competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L.R. 5/1987.

Ritenuto pertanto,

sulla base delle motivazioni sopraindicate, fornire, con la presente deliberazione, i criteri per la corretta applicazione delle previsioni della L.R. 5/87 in ordine alla capacità ricettiva delle Case di Cura private, così come disciplinate al punto 1 dell’allegato di cui al secondo comma dell’articolo 4.

Vista la L.R. 5/1987;

vista la D.G.R. n. 93 - 21140 del 21.7.1997.

Visto il D.lgs. 502 /1992 e s.m.i.

Vista la D.C.R. 616/2000 e s.m.i.

La Giunta Regionale,

condividendo le argomentazioni del relatore,

a voti unanimi rese nelle forme di legge,

delibera

di approvare i seguenti criteri per la corretta applicazione delle previsioni della L.R. 5/87 in ordine alla capacità ricettiva minima delle Case di Cura private, così come disciplinate al punto 1 dell’allegato al secondo comma dell’articolo 4:

* nel caso di trasformazione funzionale delle Case di Cura, nell’ambito della struttura già autorizzata ed accreditata, provvisoriamente o definitivamente, ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., il limite minimo della capacità ricettiva si intende riferito al complesso delle attività degenziali sanitarie che si prevede di erogare nella struttura;

* la vigilanza sulle attività sanitarie extra-ospedaliere svolte dalle Case di Cura è a carico della ASL competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L.R. 5/1987, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 93 - 21140 del 21.7.1997;

* è esclusa dal computo la capacità ricettiva per le attività socio-sanitarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)