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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 23-9070

Deliberazione quadro LR 55/84 e s.m.i. “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, art. 4: riparto delle somme a favore delle Province piemontesi. Spesa prevista euro 1.165.304,12 su capitoli vari del bilancio 2008.

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55: “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, e sue modifiche ed integrazioni;

preso atto in particolare che l’art. 4 della LR 55/84 prevede annualmente l’approvazione da parte della Giunta Regionale di una deliberazione quadro, che stabilisca: 1. l’assegnazione alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, di un congruo finanziamento, 2. a) l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della LR 55/84 e s.m.i., da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, b) la quota dell’indennità giornaliera, fino al massimo del 50% della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, ferma restando la rimanente quota del 50% a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, c) i criteri e le priorità per l’accoglimento delle domande nell’approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi, d) l’individuazione di particolari categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri;

preso atto inoltre, che l’art. 6 lettera d) della LR 55/84 stabilisce che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri è di tre unità, salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la delibera quadro di cui all’art. 4 della LR 55/84;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 12: “Legge finanziaria per l’anno 2008";

vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 13: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";

vista la DGR n. 50-7278 del 29 ottobre 2007, di ridefinizione del riparto a favore delle Province e che stabilisce inoltre, che le somme ripartite a favore delle Province, costituiscono acconto delle somme dovute per l’esercizio 2007 e la restante quota a saldo, dovrà essere ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2008;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-8950 del 16.6.2008 di approvazione del programma operativo dei Direttori regionali per l’anno 2008, con la quale sono stati assegnati euro 1.199.887,06 sui pertinenti capitoli del bilancio 2008 per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati;

preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 6.3.2008 sono stati impegnati euro 34.582,73 sugli stanziamenti dei capitoli oggetto di assegnazione per fare fronte al pagamento di fondi perenti agli effetti amministrativi e pertanto la disponibilità finanziaria dell’assegnazione risulta essere di euro 1.165.304,12;

preso atto, che tutte le Province piemontesi hanno presentato la richiesta fondi relativa alla realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati, da parte degli enti locali di cui all’art. 2 della LR 55/84 per l’esercizio 2007, e che le Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, per l’indennità ai lavoratori di cui all’art. 8 della legge stessa, hanno richiesto la maggior somma di euro 534.349,75, necessaria a liquidare il saldo per tale esercizio;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di ripartire alle Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli la somma di euro 534.349,75 necessari a liquidare il saldo per la realizzazione di cantieri di lavoro attivati dagli enti locali per l’esercizio 2007, come di seguito indicato:

Province    Art. 8
Alessandria    9.297,81
Asti    33.771,05
Novara    9.999,23
Torino    469.087,96
Verbano Cusio Ossola    10.498,00
Vercelli    1.695,70
Totale    534.349,75

Di ripartire alle Province un finanziamento, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2 della L.R. 55/84 e s. m. i., ed in conformità alle risorse stanziate a carico dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2008, così come indicato nell’allegato - A - parte integrante del presente atto. Le risorse indicate nel presente allegato, costituiscono acconto delle somme dovute e la restante quota a saldo, sarà ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2009.

Di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 e s. m. i. da corrispondersi ai disoccupati, in euro, 31,00.

Di stabilire la quota dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della LR 55/84, da corrispondersi ai disoccupati, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in euro 15,50, mentre la rimanente quota del 50% è a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, altresì che la formazione professionale di cui all’art. 7 bis della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalla L.R. 63/95 e sue modifiche sono a completo carico del bilancio regionale, le somme ripartite per le spese relative alla sicurezza nei cantieri di lavoro, di cui all’art. 6 g bis della LR 55/84, sono assegnate agli Enti promotori di cantieri di lavoro, con i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale di modalità di concessione dei contributi regionali per i cantieri di lavoro.

Di stabilire che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri di lavoro, è ridotto ad una unità per gli enti che hanno realizzato un progetto di attività socialmente utili finanziato con risorse proprie ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 81/2000 e con contributo regionale, terminato il 31.12.2005.

Di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi:

- il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), g bis) dell’art. 6, comma 1 della predetta legge

- il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro in particolare deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione

- il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per l’Impiego di cui alla L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato

- il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 risulti cofinanziata da fondi Provinciali nella misura di almeno il 20%.

Di stabilire l’individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:

- disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale;

- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere;

- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro negli esercizi dei due anni precedenti.

Di stabilire che all’indennità giornaliera versata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possono essere sommati sussidi al reddito e indennità percepite a qualunque titolo.

Alla spesa di euro 1.165.304,12, si fa fronte con le risorse assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8950 del 16.6.2008, sui seguenti capitoli del bilancio 2008:

euro 1.100.000,00 sul capitolo 145962/08 Assegnazione n. 100664

euro 19.763,59 sul capitolo 146072/08 Assegnazione n. 100586

euro 45.540,53 sul capitolo 146569/08 Assegnazione n. 100587;

Di demandare alla Direzione competente, l’eventualità di compensare le somme ripartite tra le Province, in base all’effettivo fabbisogno verificato, a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato