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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 27
Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 23-9070
Deliberazione quadro LR 55/84 e s.m.i. Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali, art. 4: riparto delle somme a favore delle Province piemontesi. Spesa prevista euro 1.165.304,12 su capitoli vari del bilancio 2008.
A Relazione dellAssessore Migliasso:
Vista la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55: Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali, e sue modifiche ed integrazioni;
preso atto in particolare che lart. 4 della LR 55/84 prevede annualmente lapprovazione da parte della Giunta Regionale di una deliberazione quadro, che stabilisca: 1. lassegnazione alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, di un congruo finanziamento, 2. a) lentità dellindennità giornaliera, di cui allart. 8 della LR 55/84 e s.m.i., da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, b) la quota dellindennità giornaliera, fino al massimo del 50% della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, ferma restando la rimanente quota del 50% a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, c) i criteri e le priorità per laccoglimento delle domande nellapprovazione dei progetti e nella concessione dei contributi, d) lindividuazione di particolari categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri;
preso atto inoltre, che lart. 6 lettera d) della LR 55/84 stabilisce che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri è di tre unità, salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la delibera quadro di cui allart. 4 della LR 55/84;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 12: Legge finanziaria per lanno 2008";
vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 13: Bilancio di previsione per lanno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";
vista la DGR n. 50-7278 del 29 ottobre 2007, di ridefinizione del riparto a favore delle Province e che stabilisce inoltre, che le somme ripartite a favore delle Province, costituiscono acconto delle somme dovute per lesercizio 2007 e la restante quota a saldo, dovrà essere ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2008;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-8950 del 16.6.2008 di approvazione del programma operativo dei Direttori regionali per lanno 2008, con la quale sono stati assegnati euro 1.199.887,06 sui pertinenti capitoli del bilancio 2008 per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati;
preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 6.3.2008 sono stati impegnati euro 34.582,73 sugli stanziamenti dei capitoli oggetto di assegnazione per fare fronte al pagamento di fondi perenti agli effetti amministrativi e pertanto la disponibilità finanziaria dellassegnazione risulta essere di euro 1.165.304,12;
preso atto, che tutte le Province piemontesi hanno presentato la richiesta fondi relativa alla realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati, da parte degli enti locali di cui allart. 2 della LR 55/84 per lesercizio 2007, e che le Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, per lindennità ai lavoratori di cui allart. 8 della legge stessa, hanno richiesto la maggior somma di euro 534.349,75, necessaria a liquidare il saldo per tale esercizio;
la Giunta Regionale ai sensi di legge,
delibera
Di ripartire alle Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli la somma di euro 534.349,75 necessari a liquidare il saldo per la realizzazione di cantieri di lavoro attivati dagli enti locali per lesercizio 2007, come di seguito indicato:
Province Art. 8
Alessandria 9.297,81
Asti 33.771,05
Novara 9.999,23
Torino 469.087,96
Verbano
Cusio Ossola 10.498,00
Vercelli 1.695,70
Totale 534.349,75
Di ripartire alle Province un finanziamento, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui allart. 2 della L.R. 55/84 e s. m. i., ed in conformità alle risorse stanziate a carico dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio per lesercizio finanziario dellanno 2008, così come indicato nellallegato - A - parte integrante del presente atto. Le risorse indicate nel presente allegato, costituiscono acconto delle somme dovute e la restante quota a saldo, sarà ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2009.
Di stabilire lentità dellindennità giornaliera, di cui allart. 8 della L.R. 55/84 e s. m. i. da corrispondersi ai disoccupati, in euro, 31,00.
Di stabilire la quota dellindennità giornaliera, di cui allart. 8 della LR 55/84, da corrispondersi ai disoccupati, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in euro 15,50, mentre la rimanente quota del 50% è a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, altresì che la formazione professionale di cui allart. 7 bis della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalla L.R. 63/95 e sue modifiche sono a completo carico del bilancio regionale, le somme ripartite per le spese relative alla sicurezza nei cantieri di lavoro, di cui allart. 6 g bis della LR 55/84, sono assegnate agli Enti promotori di cantieri di lavoro, con i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale di modalità di concessione dei contributi regionali per i cantieri di lavoro.
Di stabilire che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri di lavoro, è ridotto ad una unità per gli enti che hanno realizzato un progetto di attività socialmente utili finanziato con risorse proprie ai sensi dellart. 6 del Dlgs n. 81/2000 e con contributo regionale, terminato il 31.12.2005.
Di stabilire i seguenti criteri e priorità per laccoglimento delle domande, lapprovazione dei progetti, la concessione dei contributi:
- il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), g bis) dellart. 6, comma 1 della predetta legge
- il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro in particolare deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni daccesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo allattività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte alloccupazione
- il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per lImpiego di cui alla L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato
- il progetto deve prevedere che lindennità giornaliera di cui allart. 8 della L.R. 55/84 risulti cofinanziata da fondi Provinciali nella misura di almeno il 20%.
Di stabilire lindividuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:
- disoccupati iscritti presso i Centri per lImpiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale;
- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;
- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;
- disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;
- disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere;
- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro negli esercizi dei due anni precedenti.
Di stabilire che allindennità giornaliera versata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possono essere sommati sussidi al reddito e indennità percepite a qualunque titolo.
Alla spesa di euro 1.165.304,12, si fa fronte con le risorse assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8950 del 16.6.2008, sui seguenti capitoli del bilancio 2008:
euro 1.100.000,00 sul capitolo 145962/08 Assegnazione n. 100664
euro 19.763,59 sul capitolo 146072/08 Assegnazione n. 100586
euro 45.540,53 sul capitolo 146569/08 Assegnazione n. 100587;
Di demandare alla Direzione competente, leventualità di compensare le somme ripartite tra le Province, in base alleffettivo fabbisogno verificato, a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province stesse.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)