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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 11/R/2001 - Determinazione 30 aprile 2008 n. 1.322 di autorizzazione al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese all'uso plurimo di acque per scopi irrigui/Energetici mediante una Centrale idroelettrica in Comune di Brusnengo, alimentata con l'acqua proveniente dall'invaso sul torrente Ostola. Pratica provinciale n. 3VC

Il Dirigente del Settore
(omissis)
Determina
Di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del D.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 11/R, il "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" - con sede in Vercelli - via F.lli Bandiera n. 16 - (omissis) all'utilizzo plurimo delle acque derivate dal torrente Ostola, mediante un invaso della capacità di mc. 5.500.000 - sito in Comune di Masserano, utenza originariamente assentita in concessione per scopi irrigui con D.M. 6 aprile 1977 n. 571.
L'acqua fluente dalla condotta in acciaio facente parte della rete consortile e collegata all'invaso sul torrente Ostola, servirà ad alimentare una Centrale idroelettrica in Comune di Brusnengo, dove, su un salto idraulico di metri 63,60 e con una portata media annua di litri al secondo 190 produrrà una potenza nominale di Kw. 118 di energia elettrica. L'utilizzo dell'acqua autorizzato con la presente è subordinato al rispetto degli obblighi e condizioni previsti dal D.M. 6 aprile 1977 n. 571 e dal relativo Disciplinare di concessione 11 marzo 1972 - n. 4.524 di Repertorio. L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla data della presente determinazione di assenso e la sua durata sarà coincidente con quella della concessione originaria, venendo pertanto a scadere in data 5 maggio 2041.
E' fatta salva in ogni caso per l'Amministrazione concedente, la facoltà di integrare gli obblighi e le condizioni previste dal disciplinare n. 4.524 di Rep. in data 11 marzo 1972 e dal D.M. 6 aprile 1977 n. 571 con ulteriori prescrizioni basate sulla recente normativa in materia di acque pubbliche - con particolare riguardo ai disposti del D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R "Regolamento regionale recante Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R "Regolamento regionale recante Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale". Le prescrizioni integrative saranno esplicitate in un apposito disciplinare aggiuntivo che sarà sottoposto alla sottoscrizione del Consorzio concessionario e al cui rispetto il medesimo sarà vincolato a pena di decadenza dell'Autorizzazione e della Concessione. Ai sensi dell'art. 5 - comma 6 del D.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 11/R la presente Autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:
l'acqua destinata all'uso Energetico (idroelettrico) dovrà essere, nei limiti di portata indicati, solo quella derivata per uso irriguo, essendo la Centralina sita nei pressi del punto terminale di rilascio della condotta dell'invaso sul torrente Ostola, da cui si diparte la rete dei Canali irrigui;
l'utilizzazione dovrà comportare la restituzione integrale delle acque nella stessa condotta consortile e dovrà pertanto risultare compatibile con le successive utilizzazioni a scopi irrigui per mezzo dei canali consortili;
l'esercizio della derivazione ad uso Energetico, autorizzata con la presente, non dovrà comportare variazioni ai canali ed alle condotte consortili, alle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, alla loro ubicazione ed all'uso dell'acqua indicato nei decreti di concessione (D.M. 6 aprile 1977 n. 571). Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 11/R - viene rideterminato il canone demaniale dovuto dal "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" per l'intera derivazione (uso Agricolo/irriguo + uso Energetico/idroelettrico):
relativamente all'annualità 2008 il suddetto canone risulta pari ad Euro 1.676,00 in ragione di Euro 14,21 per 118 Kw. di potenza nominale media prodotta. Tale somma è stata quantificata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 - comma 1 - lettera d) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R che definisce l'importo unitario per ogni tipologia di uso dell'acqua e dell'art. 4 - comma 1. del medesimo Decreto che prevede, nel caso di uso plurimo a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, l'applicazione del canone più elevato tra i due considerati (in questo caso quello per l'uso Energetico).
Il canone è dovuto anche qualora il Consorzio non possa o non voglia fare uso, in tutto od in parte della derivazione, fatto salvo il diritto di rinuncia. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla comunicazione di rilascio della presente, la frazione di canone relativa al periodo compreso tra la data del provvedimento Autorizzativo ed il 31 dicembre dell'anno in corso. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio di ogni anno di riferimento.
(omissis). Il canone demaniale, quantificato in base agli importi correnti alla data della presente, costituisce il corrispettivo per il diritto di utilizzare acqua pubblica ed è dovuto in base ai disposti della L.R. 5 agosto 2002 n. 20 - del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, fatto salvo ogni futuro conguaglio e adeguamento previsto dalle normative Regionali in materia. Sono fatte salve, riservate e invariate tutte le prescrizioni e le disposizioni regolanti la derivazione principale dal torrente Ostola, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate.
Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, l'Autorizzazione potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque", di cui al D.lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Il presente provvedimento viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite, subordinatamente alla osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti. Esso riguarda unicamente l'istanza di autorizzazione all'uso plurimo di acqua pubblica, ai sensi del D.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 11/R e pertanto non assorbe o sostituisce procedimenti amministrativi, atti di verifica o controllo, nulla-osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza di altri Enti od organismi, relativamente alla realizzazione delle opere od al loro esercizio. Il "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese" terrá sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al "Tribunale regionale delle acque - Torino" o al "Tribunale superiore delle acque - Roma", secondo le rispettive competenze, entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (omissis).
Biella, 17 giugno 2008
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco