Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Comune di Monforte d'Alba (Cuneo)

Delibera C.C. 22 del 10/06/2008 di oggetto: Modifica al regolamento edilizio comunale per inserimento regolamentazione per le mitigazioni dell'impatto paesaggistico derivante dall'installazione di impianti solari nel territorio del Comune associato all'Unione "Colline di Langa e del Barolo"

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1) Di adottare il regolamento tipo in materia di mitigazione dell'impatto paesaggistico derivante dall'installazione di impianti solari nel territorio del Comune di Monforte d'Alba associato all'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" predisposto dalla Commissione Ambiente integrata dal Responsabile del servizio ambiente dell'Unione e dai tecnici dei Comuni associati inserendo, nel regolamento edilizio comunale dopo l'Art. 32, il seguente Art. 32/bis:
Art. 32bis - Pannelli solari.
1. Finalità: La presente regolamentazione stabilisce i criteri, le modalità ed i limiti all'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici, con la finalità di coniugare l'esigenza ambientale di captazione dell'energia solare con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici del territorio locale.
2.Definizioni: Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) impianto solare è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico oppure energia termica tramite lo sfruttamento dell'irraggiamento solare; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici o termici, nel seguito denominati anche pannelli solari, collegati ad un sistema di componenti elettrici o ad un sistema di accumulo acqua calda;
b1) impianto solare non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b2) impianto solare parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto solare con integrazione architettonica totale è l'impianto i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
Ai fini della corretta interpretazione delle definizioni suindicate e della lora pratica applicazione si fa riferimento alla "Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico" redatta dal GSE (Gestore dei Servizi elettrici - GSE spa) in applicazione del Decreto 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387". Ai fini del presente regolamento, le linee guida sull'integrazione architettonica redatte dal GSE per il fotovoltaico, sono valide anche per gli impianti solari termici.
3. Ambito di applicazione:
La presente regolamentazione si applica a tutti gli impianti solari nel territorio del Comune di Monforte d'Alba associato all'Unione collinare Comuni di Langa e del Barolo di installazione successiva alla sua entrata in vigore.
4. Installazione degli impianti solari:
Nelle aree di Centro Storico delimitate con la perimetrazione indicata negli allegati 1a. e 1b. (corrispondente alla perimetrazione del P.R.G.C.) non è consentita la istallazione di alcun tipo di impianto solare.
In tutto il territorio comunale nel caso di nuove costruzioni - esclusi i Centri Storici di cui al precedente paragrafo - le installazioni devono essere ad integrazione architettonica totale;
In tutti gli altri casi sono ammesse le installazioni parzialmente integrate.
Gli impianti solari non integrati sono vietati in tutto il territorio comunale e per qualsiasi tipo d' intervento. Sono ammesse deroghe al presente comma in caso di oggettiva impossibilità tecnico-funzionale dimostrata dal progetto e valutata dalla Commissione Edilizia. In ogni caso gli impianti non integrati:
a) Non dovranno interferire con visuali panoramiche o di pregio storico-architettonico e ambientale;
b) Non dovranno interferire con la viabilità e la sicurezza stradale.
5. Procedimento di autorizzazione.
L'installazione d'impianti solari è soggetta a presentazione al Comune di progetto architettonico redatto da professionista abilitato, completo di relazione tecnica, planimetrie, prospetti, sezioni e documentazione fotografica nel quale vanno evidenziati i particolari di integrazione con l'edificio e/o con l'ambiente circostante. Il responsabile del procedimento potrà graduare il livello di approfondimento del progetto in relazione all'entità dell'intervento. In ogni caso è fatto obbligo di presentare una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, che attesti il grado di integrazione di cui al comma 2 lettere b1, b2 o b3;
Nel caso di installazione di impianti solari su fabbricati di nuova costruzione il progetto di cui al comma 1 costituirà allegato al progetto del nuovo edificio sottoposto a permesso di costruire;
Nel caso d'installazione di impianti solari nell'ambito di interventi edilizi di recupero tale progetto costituirà allegato al progetto dell'intervento sottoposto a DIA o permesso di costruire;
Nel caso di installazione di impianti solari al di fuori di altri interventi edilizi il progetto costituirà allegato a DIA, salvo che l'opera rientri tra gli interventi di nuova costruzione definiti dalla lettera e, dell'art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., soggetti a permesso di costruire.
In ogni caso tutti gli interventi di installazione di impianti solari, siano essi sottoposti a DIA o Permesso di costruire, possono essere assoggettati al preventivo parere della Commissione Edilizia comunale, ove il responsabile del procedimento lo valuti necessario in relazione all'entità e importanza dell'intervento. E' invece obbligatorio il parere della Commissione Edilizia nel caso di deroghe di cui al comma 4.
6. Monitoraggio
Una copia del progetto autorizzato dell'impianto solare è trasmessa, entro 30 giorni dal rilascio, al Gruppo Tecnico per le Energie Rinnovabili istituito presso l'Unione Collinare Colline di Langa e del Barolo. Tale organismo valuta eventuali proposte di modifica del presente regolamento per meglio aderire alle finalità di cui al punto 1.
Allegati all'art 32bis: OMISSIS
2) di dare atto che le integrazioni effettuate non sono sostanziali e rientrano in quelle ammesse di competenze comunale secondo le istruzioni riportate in premessa e nelle "istruzioni" riportate al Titolo III "Parametri ed indici edilizi ed urbanistici" approvate con D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999 approvante il testo del R.E. tipo Regionale.
3) di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.
4) di dare atto che la presente integrazione assume la sua efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione.
5) di trasmettere, dopo la pubblicazione, la presente integrazione al R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.
Successivamente con n. OMISSIS voti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Monforte d'Alba, lì 20 Giugno 2008.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Sergio Bruno
1


1