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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DA1403
D.D. 7 aprile 2008, n. 774

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4194 per lavori di “Completamento e ripristino difese spondali sul torrente Stura, in Chialamberto”. Domanda del Comune di Chialamberto. (TO).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Chialamberto all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto così come previsto dal progetto, comunque a quota inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, mentre il piano superiore della medesima fondazione dovrà essere posto ad almeno m 0,50 sotto l’alveo;

3. i giunti delle scogliere previste intasate di cls, dovranno essere mantenuti aperti per la parte in elevazione delle stesse; tutte le difese dovranno essere sufficientemente risvoltate ed idoneamente immorsate a monte nelle sponde, ovvero essere adeguatamente collegate a quelle esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna, ad eccezione del muro di sponda in sinistra a valle del ponte Centro, la cui sommità dovrà essere raccordata alle quote dei muri esistenti;

5. l’estrazione / le movimentazioni di materiale d’alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

6. i massi costituenti le difese spondali e la traversa dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua limitatamente ai quantitativi previsti mentre la rimanente quota dovrà giungere da cave di prestito; i massi provenienti da cava dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere il volume previsto dal progetto, comunque il volume di ciascun masso dovrà risultare maggiore di 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre, nei casi di non intasamento con cls, dovrà essere anche verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati -sia per le scogliere che per la soglia- a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. riscontrando esondabilità in piena -vedi Relazione idraulica (elaborato 1a)-, dovrà essere trasmessa a questo Settore la planimetria individuante le linee d’espansione in criticità (peraltro utile per l’aggiornamento del P.R.G.C); in dette aree si anticipa che in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatti, interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;

8. ad ultimazione lavori, in ragione del precedente punto 7, dovrà essere installato, in una zona adeguata in prossimità delle opere, un idrometro al fine di rendere inequivocabile la definizione dei livelli di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza per il quale deve essere prontamente sospesa l’agibilità e l’accesso all’area;

9. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale;

10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

13. è a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi L. 494/1996 e s.m.i, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici relative agli eventi meteorici ed adottare all’occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile;

14. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

18. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

19. la soglia a raso dovrà essere opportunamente collegata alle scogliere esistenti prevedendo, per concentrare in asse il deflusso, un profilo a “V” con pendenza verso il centro alveo;

20. il materiale di disalveo per mc 2.759 relativo all’intervento 3 in frazione Breno, dovrà anch’esso essere acquistato dall’Impresa Appaltatrice con le procedure di cui al punto 21;

21. in ottemperanza alla D.G.R. 44-5084/2002, al fine di dare corso alle procedure d’affidamento dei lavori (a doppio corpo, vedi art. 53 sub 4 del Capitolato Speciale d’Appalto), si stabilisce in euro/mc 3,05 il valore del materiale demaniale d’alveo da assoggettare ad acquisizione - valore da assumere a base di gara, con offerte a rialzo-;

22. il Comune di Chialamberto dovrà trasmettere a questo Settore gli atti conclusivi dell’aggiudicazione riportanti l’offerta per l’acquisizione del materiale demaniale d’alveo;

23. a cura dell’Impresa che appalterà i lavori dovrà essere trasmessa all’Ufficio scrivente -ai sensi della D.G.R. 5084/2002- specifica istanza di concessione onerosa all’acquisizione del materiale litoide d’alveo di cui ai precedenti punti (mc. 11.500,00 + mc 2.500,00 + mc 2759 = mc 16.759,00);

24. in ragione di quanto riportato in premessa, si ribadisce la necessità che l’intervento 3) in frazione Breno sia opportunamente coordinato con i lavori di sistemazione della traversa della Società Idrolux -proprietaria della derivazione esistente-, salvaguardando -in fase operativa- i diritti della Ditta Troticoltura delle Sorgenti anche circa il non intorbidimento delle acque (allevamento ittico);

25. si richiama la nota di questo Settore in data 01.04.2008 prot n 23780, inerente la necessità che il progetto in esame -in sede di variante- contempli le opere di sistemazione necessarie nel tratto tra il ponte Centro ed il Ponte Gabbi;

26. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

27. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);

28. ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa l’eventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dell’inizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).

29. dovranno essere osservate le procedure di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in ordine alle procedure espropriative per le aree da accolonnare al demanio idrico evidenziate sugli elaborati progettuali (Piano Particellare d’esproprio).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi