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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DA1411
D.D. 1 aprile 2008, n. 713

Rettifica assegnazione contributi per attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali - anni 2002 - 2004 - 2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni illustrate in premessa:

1. di dare dato atto che, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 48 - 3569 del 02/08/2006 “Criteri per la concessione dei contributi per attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali per l’anno 2006, sussistono i presupposti formali e sostanziali, per considerare positivamente le istanze di rettifica di concessione di contributi disposti con D.D. n. 702 del 03/05/2007 e quindi di:

- Concedere al Comune di Colleretto Castelnuovo il contributo di Euro 10.281,60 per l’Asse d’Intervento A) pari all’80% dell’importo richiesto e di annullare, conseguentemente, il giudizio di inammissibilità di cui all’Allegato C) della D.D. n. 702 del 03/05/2007;

- assegnare alla Città di Torino, quale integrazione del contributo già concesso, la differenza richiesta nella misura di Euro 17.272,73 e di annullare, conseguentemente, il giudizio di inammissibilità di cui all’Allegato C) della D.D. n. 702 del 03/05/2007;

- concedere al Comune di Paroldo il contributo di Euro 34.482,00 per l’Asse d’Intervento D) pari al 60% dell’importo richiesto e di annullare, conseguentemente, il giudizio di inammissibilità di cui all’Allegato C) della D.D. n. 702 del 03/05/2007;

2 di dare atto che, sulla base dei criteri del bando approvato con D.G.R. n. 48 - 3569 del 02/08/2006, sussistono i presupposti formali e sostanziali per riconsiderare la richiesta di contributo del Comune di Pralungo (BI) a proprio titolo e non in quanto appartenente all’Aggregazione dalla C.M. Valle Cervo - La Bursch, del cui progetto non ha mai dato il previsto, formale assenso e, quindi di:

- concedere al Comune di Prolungo (BI) un contributo di Euro 3.876,48 per l’Asse d’Intervento C) pari all’ 80% dell’importo ammissibile;

3. di provvedere all’annullamento ovvero alla rettifica del giudizio di inammissibilità di cui all’Allegato C) della D.D. n. 702 del 03/05/2007 relativamente ai Comuni sottoindicati e per le seguenti motivazioni:

- Comune di Gozzano: rettifica della motivazione in quanto istanza non compatibile con i criteri del bando e non perché fuori termine;

- Comune di Monastero Bormida: annullamento del giudizio di inammissibilità in quanto è stato finanziato il progetto relativo all’Asse d’Intervento D) del bando di cui alla D.G.R. n. 48 - 3569 del 02/08/2006;

4. di provvedere alla rettifica del finanziamento disposto con D.D. n. 2056 del 30/11/2004 assegnando al Comune di Vallanzengo (BI) la somma di Euro 3.919,92 relativa agli assi d’intervento A, nella misura dell’80% e D, nella misura del 60% del progetto a suo tempo presentato, anziché dell’importo di Euro 27.919,92 impropriamente imputato;

5. di riconoscere che sussistono i presupposti formali e sostanziali per accogliere l’istanza della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato di variare il beneficiario del contributo di Euro 10.141,16 già assegnato ma non erogato al Comune di Canelli con D.D. n. 288 del 07/03/2003, in conformità ai criteri approvati con D.G.R. 61 - 6244 del 03/06/2002, in favore della stessa Unione in quanto, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, esercita i compiti del servizio associato di protezione civile;

6. di prendere atto della decadenza, per perenzione amministrativa, dell’impegno di 10.141,16 a favore del Comune di Canelli assunto sul capitolo 10920/03 con D.D. n. 288 del 07/03/2003, in conformità alla D.G.R. 61 - 6244 del 03/06/2002;

7. di dare atto, altresì, che l’istituto della perenzione amministrativa pur prevedendo l’eliminazione, dalla contabilità finanziaria, dei residui passivi decorsi due esercizi finanziari, non comporta la prescrizione o la decadenza del diritto del creditore;

8. di prendere atto che, sul cap. n. 14606/06 in seguito all’impegno di Euro 2.250.000,00 assunto con D.D. n. 1952 del 16/11/2006 a favore dei beneficiari di cui alla D.D. n. 2056 del 30/11/2004, al fine di proseguire l’erogazione dei contributi agi Enti Locali per le attività di protezione civile in conformità al bando approvato con D.G.R. n. 46 - 11651 del 02/02/2004, in sede di liquidazione a saldo risulterebbe, comunque, un’economia di spesa di Euro 893.456,20;

9. di stabilire, in virtù della predetta economia di spesa, di estendere il beneficio di utilizzazione dei fondi impegnati con la D.D. n. 1952 del 16/11/2006 alla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, nonché ad altri eventuali beneficiari di contributi i cui precedenti impegni siano decaduti per perenzione amministrativa;

10. di assegnare alla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato il contributo di Euro 10.141,16 imputandone il relativo onere sul capitolo n. 14606/06 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari