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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DA1012
D.D. 14 marzo 2008, n. 162

Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, articolo 3, comma 1, lettera A2 e articolo 4; legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9; D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004. Approvazione con prescrizioni del Piano di gestione e controllo della specie cinghiale nel Parco naturale del Lago di Candia per l’anno 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di approvare ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 ed in osservanza delle disposizioni per la gestione ed il controllo delle popolazioni di cinghiali approvate con D.G.R. 26-14329 del 14 dicembre 2004, il Piano di gestione e controllo del Parco naturale del Lago di Candia per l’anno 2008 presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale del Lago di Candia con nota n. 3 del 9 gennaio 2008 (Prot. n. 1246/DA10.12 del 17 gennaio 2008).

L’autorizzazione alla attuazione del Piano di controllo e gestione della specie cinghiale è subordinata alla piena adesione alle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 ed è in particolare condizionata alla osservanza delle seguenti prescrizioni:

- gli abbattimenti diretti alla cerca devono essere svolti solo nelle ore diurne;

- l’utilizzo di fucile ad anima liscia durante gli abbattimenti diretti alla cerca è ammesso solo nelle ore diurne.

Sono altresì richiamate le prescrizioni stabilite con la con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 82 del 14 febbraio 2006 con cui è stato approvato il piano di gestione e di controllo della specie cinghiale nel Parco naturale del Lago di Candia per l’anno 2006" ed in particolare:

- i selecontrollori impiegati negli interventi devono avere partecipato a corsi aventi caratteristiche analoghe a quelli previsti dalle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 26-14329 del 14 dicembre 2004 e superato il relativo esame;

- deve essere individuato e nominato con apposito atto amministrativo, il “Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale” come previsto dall’articolo 6 delle succitate “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte”;

- non sono ammessi interventi mediante la tecnica della battuta o della braccata;

- a seguito degli abbattimenti devono essere compilati il verbale e le schede di rilevamento n. 7, 8, 9, e 10 allegate alle “Disposizioni per il controllo e la gestione della popolazione di cinghiale nelle Aree protette della Regione Piemonte”.

L’Ente di gestione dovrà inoltre comunicare al Settore Pianificazione Aree protette, il numero, la tipologia e le modalità di gestione delle gabbie al fine della verifica della loro efficienza ed efficacia nella cattura dei cinghiali; il Settore si riserva in proposito di fornire eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per un migliore utilizzo di tali gabbie.

L’efficacia dell’approvazione è subordinata al parere favorevole dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 4, comma 1, lettera a) e delle Provincia di Torino competente per territorio (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 70, articolo 29, comma 8).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio