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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DA1401
D.D. 1 aprile 2008, n. 705

Autorizzazione alla ricostruzione e all’esercizio della cabina primaria a 132000/15000 Volt, con carattere di inamovibilita’, denominata “Alessandria Sud” in Comune di Alessandria.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) La Società Enel Distribuzione S.p.A., viste le motivazioni ed i considerati indicati in premessa, è autorizzata alla ricostruzione e all’esercizio della cabina primaria a 132000/15000 Volt, con carattere di inamovibilità, denominata “Alessandria Sud” in Comune di Alessandria.

Art. 2) Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione dell’impianto elettrico autorizzato di cui all’art.1.

Art. 3) Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici, previa l’acquisizione del formale assenso del posizionamento della cabina da parte del Comune di Alessandria.

Art. 4) La Società Enel Distribuzione S.p.A., è responsabile per qualunque danno che in conseguenza della ricostruzione e esercizio dell’impianto venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici e privati, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 5) La Società Enel Distribuzione S.p.A., resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione ed esercizio dell’impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6) Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della La Società Enel Distribuzione S.p.A..

Art. 7) Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., e così come previsto dal presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini