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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2008

Codice DA1409
D.D. 28 marzo 2008, n. 674

Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di competenza regionale relat. a “Intervento E 36/08 - Completamento difese spondali torrente Anza settore d’intervento 0205121" presentato dal Comune di Bannio Anzino (VB) - Tip. B1.13 - Pos. 05/VER/08. Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione ex art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Intervento E 36/08 - Completamento difese spondali torrente Anza settore d’intervento 0205121", presentato dal Sig. Tonietti Guido, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bannio Anzino (VB) con istanza presentata in data 23.01.2008, prot. n. 1969 sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito elencate:

1. dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

2. il contatto tra l’acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo zero e per almeno 72 ore se è sopra lo zero, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici; è necessario inoltre monitorare frequentemente il pH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6-9 unità;

3. prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente;

4. al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Anza attraverso la realizzazione di savanelle temporanee. Il cantiere dovrà inoltre essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e i tempi delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza di materiale lapideo di pezzatura significativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;

5. lo stoccaggio, la manipolazione ed il rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dovrà avvenire solo ad adeguata distanza dal torrente (almeno 30 m) ed in condizioni di pendenza tali da non poter raggiungere l’alveo in caso di sversamento;

6. tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità;

7. il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile; dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

8. le opere a verde (inerbimenti) relative agli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali; al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nei due anni successivi alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e l’estirpazione di essenze invasive alloctone;

9. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

10. tutte le opere in pietra naturale non dovranno essere intasate in calcestruzzo nelle porzioni in elevazione, al fine di consentire il naturale radicamento della vegetazione;

11. le lavorazioni in alveo dovrebbero essere collocate al di fuori della stagione riproduttiva dell’ittiofauna autoctona (dicembre-gennaio);

12. in fase di progettazione definitiva si dovrà tenere conto delle simulazioni idrodinamiche effettuate in moto permanente mediante il codice di calcolo MIKE11 nel tratto in località Pontegrande, nell’ambito degli approfondimenti idraulici del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico, Cartografico e SIT del VI Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

13. le soglie previste dovranno essere realizzate a raso per l’intera larghezza dell’alveo, evitando di creare dislivelli tra le sezioni di monte e di valle;

14. nel caso in cui la realizzazione delle opere venga suddivisa in più lotti, dovrà essere realizzato per primo il tratto di scogliera in corrispondenza dei mappali n. 90 e n. 35.

Copia della presente Determinazione Dirigenziale verrà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e verrà depositata presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole