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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2008

Codice DA1410
D.D. 7 febbraio 2008, n. 248

Autorizzazione idraulica N (n516) - Interventi di messa in sicurezza per la strada provinciale già denominata SS 230 Trossi - Ampliamento ponticello sul Rio Ottina lato a valle per la realizzazione pista ciclopedonale sul Torrente Ottina in Comune di Massazza (BI) - Richiedente: Amministrazione Provinciale di Biella.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Provincia di Biella sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera potrà essere realizzata solo dopo aver ottenuto il formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all’art. 3 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004. Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione sarà regolamentato da specifico disciplinare e rilasciata a titolo gratuito in quanto il vigente regolamento regionale n. 14/R per la gestione dei beni demaniali, così come modificato dalla D.G.R. n. 5-5072 del 8/01/2007 ha esonerato tutti i tipi di attraversamento viario a favore degli enti territoriali regionali

2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. in sede di progetto esecutivo siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere interferenti con l’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle caratteristiche geotecniche dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte dalla falda e da eventi di piena;

4. i muri di spalla, oltre che essere sufficientemente fondati, dovranno essere idoneamente collegati e raccordati a quelli esistenti posti a monte;

5. le movimentazioni di materiale d’alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; eventuali opere provvisionali interferenti con il regime del corso d’acqua dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

9. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze, è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, vincolo paesistico, vincolo idrogeologico, ecc).

Il presente provvedimento costituisce premessa per la concessione, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi