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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 54-8999

Reg. (CE) n. 1083/2006. DGR 60-7429 del 12/11/2007: POR del Piemonte 2007/2013 - LR 41/98: Atto di indirizzo interventi per l’occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate. Bil. pluriennale 2008/2010: Euro 53.000.000,00 di cui 17.666.666,66/08, 17.666.666,66/09,17.666.666,68/10.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, prevede, all’art. 37, i Programmi operativi;

visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità europee dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

preso atto, altresì, che l’art. 6 della predetta legge prevede l’adozione da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politica del lavoro;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-6064 del 01/07/2002 di approvazione del Master Plan dei Servizi per l’Impiego della Regione Piemonte recante indirizzi relativi alle modalità di organizzazione delle attività dei servizi stessi sul territorio regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2007, n. 60 - 7429, recante “Reg. (CE) 1083/2006. Presa d’atto della decisione C (2007) 5464 del 6.11.2007, che adotta il Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007 - 2013, a titolo dell’obiettivo 07IVOC2,5,0,0,0,0,0    ‘e0 regionale e Occupazione e istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo”;

preso atto che il punto 5.1.1 dell’allegato Programma operativo alla predetta deliberazione, individua la Regione Piemonte come Autorità di Gestione responsabile dell’attuazione del Programma operativo, per il Piemonte (POR), conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria e prevede che esercizio di tale funzione è di competenza del Dirigente pro - tempore della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro della Regione Piemonte;

preso atto inoltre che la deliberazione della Giunta regionale sopra citata individua, altresì, al punto 5.2.6 dell’allegato POR, anche ai sensi della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le Province piemontesi come Organismi Intermedi che possono svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di gestione nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

considerato che gli accordi previsti al punto 5.2.6 dell’allegato POR sopra richiamato prevedono le funzioni reciproche tra Organismi intermedi ed Autorità di gestione; le informazioni da trasmettere all’Autorità di Gestione e la relativa periodicità; gli obblighi e le modalità di presentazione da parte degli Organismi intermedi delle spese conseguite; le modalità di svolgimento dell’attività di gestione e controllo; la descrizione dei flussi finanziari; le modalità di conservazione dei documenti; gli eventuali compensi; le sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze;

ritenuto di stabilire, con la presente deliberazione, gli indirizzi relativi alla realizzazione degli interventi individuati negli Assi e nelle attività del sopra indicato POR FSE 2007/2013, relativamente all’arco temporale 2007-2010 previsto dal citato Strumento Attuativo Regionale;

preso atto che i predetti interventi sono rivolti: agli occupati a rischio del posto di lavoro, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6, I.7, I.9, e nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.6, II.7, II.8, II.10, II.14, alle persone in cerca di lavoro, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6 e nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.7, II.8, II.9, II.11, II.13, II.14 e alle persone particolarmente svantaggiate, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6", nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.8, nell’Asse III “Inclusione sociale” - attività III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.7, III.8;

ritenuto di definire gli obiettivi programmatici del presente atto di indirizzo ed altresì ripartire, così come indicato dall’allegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tra le Province piemontesi le somme relative alla realizzazione delle predette attività rivolte alle persone in cerca di occupazione e alle persone particolarmente svantaggiate in base al computo della disoccupazione “Eurostat” allargata per Provincia ed altresì di ripartire tra le Province medesime le somme destinate alle attività rivolte agli occupati a rischio del posto di lavoro in base alla distribuzione per provincia dei lavoratori in cassa integrazione coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, procedura concorsuale dell’impresa, cessazione di attività, nonché della distribuzione per provincia dei lavoratori provvisti di contratto di collaborazione coordinata a progetto o prestazione d’opera discontinua;

ritenuto di mantenere a carico del bilancio regionale le risorse necessarie per provvedere ad attività sperimentali connesse alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

ritenuto di stabilire le modalità ed i termini per il trasferimento alle Province piemontesi, quali organismi intermedi, delle somme necessarie per la gestione degli interventi sopra indicati tramite accordo tra pubbliche amministrazioni il cui schema è approvato con successivo provvedimento;

considerato che le risorse, a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010, relative al conseguimento degli obiettivi regionali previsti dal SAR 2007/2010 entro cui sono ricomprese le sopra richiamate spese, pari ad euro 53.000.000,00, sono assegnate, tra le altre, alla Direzione regionale 15 Istruzione, formazione professionale e lavoro da apposita deliberazione della Giunta regionale, per provvedere agli adempimenti di competenza;

preso atto del parere espresso nella seduta dell’11 giugno 2008 dalla Commissione di cui all’articolo 7 della l. r. 41/1998, favorevole al presente provvedimento;

preso atto del parere espresso nella seduta del 12 giugno 2008 dal Comitato al lavoro di cui all’articolo 8 della l. r. 41/1998, favorevole al presente provvedimento;

vista la legge regionale 23/05/2008, n. 12: “Legge finanziaria regionale per l’anno 2008";

vista la legge regionale 23/05/2008, n. 13: “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e pluriennale per gli anni 2008/2010";

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 relativamente alle funzioni dell’Organo di direzione politica;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento;

la Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera:

di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, mediante il presente atto di indirizzo, gli obiettivi programmatici e la ripartizione delle risorse, come indicato dall’allegato - A — alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, da trasferire alle Province piemontesi ed altresì le risorse finalizzate ad attività che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, pari ad euro 53.000.000,00, di cui Euro 17.666.666,66 relativi all’anno 2008, Euro 17.666.666,66 all’anno 2009 ed Euro 17.666.666,68 relativi all’anno 2010, per l’attuazione degli interventi a sostegno dell’l’occupazione previsti dal Programma Operativo Regionale 2007/2013 per l’obiettivo competitività regionale ed occupazione del Fondo Sociale Europeo relativamente all’arco temporale 2007-2010.

Di stabilire che gli interventi previsti dal presente atto sono rivolti: agli occupati a rischio del posto di lavoro, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6, I.7, I.9, e nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.6, II.7, II.8, II.10, II.14, alle persone in cerca di lavoro, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6 e nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.7, II.8, II.9, II.11, II.13, II.14 e alle persone particolarmente svantaggiate, così come ricompresi nell’Asse I “Adattabilità” - attività I.6", nell’Asse II “Occupabilità” - attività II.8, nell’Asse III “Inclusione sociale” - attività III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.7, III.8.

Di dare atto che le risorse da erogare ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, come incentivi ai fini dell’assunzione di persone destinatarie degli interventi per l’occupazione previste dal Programma Operativo Regionale 2007/2013, indicati dal presente atto, sono aiuti all’occupazione erogati in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Di stabilire che gli incentivi ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico per l’assunzione di soggetti compresi negli interventi previsti dal presente provvedimento, sono rivolti prioritariamente a persone caratterizzate da livelli di medio - bassa occupabilità e ridotta autonomia sul mercato del lavoro.

Di stabilire che l’entità degli incentivi per assunzione di persone in cerca di lavoro o di occupati a rischio di disoccupazione ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, di cui al presente atto, ridotta proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale, ammonta: per un’assunzione a tempo indeterminato, ad euro 6.300,00, per un’assunzione a tempo determinato della durata non inferiore a 12 mesi ad euro 1.800,00 pari al 28,6% dell’importo di euro 6.300,00. Il predetto incentivo viene erogato, senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, in unica soluzione trascorsi 8 mesi dall’avvenuta assunzione. Qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato risulti interrotto dopo 24 mesi, salvo giustificato motivo, il datore di lavoro destinatario dell’incentivo è tenuto alla restituzione della somma. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato entro 12 mesi dall’assunzione, può essere erogata la restante parte del contributo che ammonta ad euro 4.500,00, pari al 71,4% di citato importo di euro 6.300,00.

Di stabilire che gli incentivi di cui al presente atto, finalizzati all’ assunzione di persone in cerca di lavoro o di occupati a rischio di disoccupazione, ai datori di lavoro privati ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, sono riconosciuti in misura intera al datore di lavoro a fronte dell’assunzione di donne di età superiore o uguale a 45 anni, in misura pari dell’80% del totale di uomini di età superiore o uguale a 45 anni e di donne di età inferiore a 45 anni ed in misura pari 60% del totale di uomini di età inferiore a 45 anni.

Di stabilire che tra gli interventi previsti dal presente atto sono ricompresi progetti sperimentali di inserimento lavorativo, che prevedono incentivi ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, e sussidi di sostegno al reddito, di persone disabili, con grado di disabilità riconosciuta tra il 30% ed il 45%, non previste come destinatarie d’intervento dalla l. 68/1999 e dalla l.r. 51/2000. I predetti incentivi, destinati all’inserimento lavorativo di persone disabili non comprese negli interventi previsti dalle citate leggi e delle altre persone particolarmente svantaggiate, di cui al presente atto, ammontano ad un’entità non superiore a quella prevista dalla l.r. 28/93 e successive modifiche.

Di stabilire, pertanto, che l’entità degli incentivi ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, per le assunzioni di persone particolarmente svantaggiate, di cui al presente atto, ridotta proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale, ammonta: per un’assunzione a tempo indeterminato di uomini ad euro 10.329,00, per l’assunzione a tempo indeterminato di donne ad euro 11.878,00; per un’assunzione a tempo determinato di uomini della durata non inferiore a 12 mesi ad euro 2.954,00 pari al 28,6% dell’importo di 10.329,00 o per un’assunzione a tempo determinato di donne della durata non inferiore a 12 mesi ad euro 3.397,00 pari al 28,6% dell’importo di 11.878,00. Il predetto incentivo viene erogato, senza che sia intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, in unica soluzione trascorsi 8 mesi dall’avvenuta assunzione. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato - ovvero di contratto di lavoro a progetto o prestazione d’opera discontinua, contratto di lavoro occasionale, prestazioni occasionali di tipo accessorio ex artt. 70 e seguenti d.lgs 276/2003 e s. m. e i. - di uomini, entro 12 mesi dall’assunzione, può essere erogata la restante parte del contributo che ammonta ad euro 7.375,00 pari al 71,4% di 10.329,00 o nel caso di donne può essere erogata la restante parte del contributo che ammonta ad euro 8.481,00 pari 71,4% di 11.878,00.

Di dare atto che gli incentivi ai datori di lavoro privati, ad eccezione degli organismi di diritto pubblico, finalizzati all’assunzione di soggetti destinatari degli interventi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri incentivi finalizzati all’assunzione. Restano esclusi gli eventuali benefici economici derivanti dagli sgravi contributivi connessi al trattamento economico- previdenziale riguardante le persone da assumere. Eventuali ulteriori deroghe saranno stabilite da successivo provvedimento.

Di stabilire che i contributi di sostegno al reddito, in qualità di sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono destinati esclusivamente a persone caratterizzate da livelli di medio - bassa occupabilità e autonomia sul mercato del lavoro che partecipano alle azioni di politica attiva del lavoro a loro rivolte nell’ambito degli interventi previsti dal presente atto e sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi e per un importo non superiore ad euro 530,00 pro capite, non cumulabili con indennità derivanti dal trattamento di cassa integrazione o mobilità.

Di stabilire che gli incentivi all’assunzione ed i sussidi in sostegno al reddito cui al presente atto sono erogati dalle Province, anche avvalendosi di enti esterni, entro il limite del 42% delle risorse trasferite dall’atto stesso ed altresì che le spese per servizi consulenziali ed informativi rivolti alle imprese in sostegno alla domanda di lavoro, ai processi di riorganizzazione e gestione delle crisi aziendali, alla realizzazione di nuovi insediamenti e progetti di sviluppo, sono effettuate almeno nella percentuale dell’8% delle medesime risorse.

Di stabilire che l’effettiva erogazione delle risorse trasferite alle Province piemontesi dal presente atto avverrà successivamente la sottoscrizione di un accordo tra pubbliche amministrazioni, il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento, dopo la presentazione da parte delle Province stesse, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’ atto medesimo, di un apposito programma di attività e spesa ed alla relativa valutazione. La valutazione del predetto programma avverrà a cura di un apposito nucleo tecnico di valutazione, istituito dal presente atto, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta acquisizione del programma. Le modalità di predisposizione e presentazione del programma saranno definite da idoneo atto della competente Direzione regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, con lo stesso atto la Direzione costituirà il sopra indicato nucleo di valutazione definendo componenti, modalità e termini di funzionamento, a titolo gratuito. Eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali del predetto programma provinciale saranno richiesti dai competenti uffici regionali.

Di dare atto che il programma provinciale di attività e spesa, oggetto del trasferimento di risorse di cui al presente provvedimento, è predisposto dalle Province garantendo la concertazione con le parti sociali nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1 del d.gls 469/1997, come previsto dall’art. 2, comma 4 della citata L.r. 41/1998.

Di stabilire, altresì, che a seguito dell’avvenuta valutazione di conformità, del programma di attività e spesa presentato dalle Province, il conferimento delle risorse a loro ripartite e trasferite, dal presente atto, avverrà mediante l’erogazione effettiva di una somma pari al 40% dell’ammontare dell’importo trasferito per la prima annualità, cui farà seguito l’ulteriore erogazione di acconti, su richiesta motivata, connessa alla necessità di fronteggiare scadenze di spesa per servizi relativi all’attuazione del programma, secondo le modalità previste dal citato accordo tra pubbliche amministrazioni il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento.

Di dare atto che in conformità alle indicazioni previste al Capitolo 5.2.6 del POR FSE 2007-2013, l’Autorità di Gestione, al pari di tutti gli altri organismi di controllo: Autorità di audit, Autorità di certificazione, IGRUE, Unione Europea, Corti dei conti italiana ed europea, può effettuare “audit” sulle attività di competenza delle Province, assumendo, in caso di inadempienza, gli opportuni provvedimenti, previsti dalle vigenti norme. Il controllo di primo livello delle attività oggetto di affidamento è a carico delle Province stesse, che dovranno utilizzare le modalità e la manualistica predisposte in accordo con l’Autorità di Gestione. Le Province piemontesi, altresì, in qualità di organismo intermedio sono tenute ad utilizzare per le modalità di controllo e di rendiconto delle somme trasferite il sistema informativo regionale del lavoro di cui all’art. 14 della citata L. r. 41/98.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 9 della LR 41/98, effettui, in base alle indicazioni fornite dalla competente Direzione regionale, il monitoraggio dei programmi di attività e spesa delle Province, previsti dal presente atto. Annualmente l’Agenzia stessa produrrà alla Giunta regionale un’apposita relazione di servizio recante i risultati di detto monitoraggio al fine della valutazione congiunta con gli organismi di concertazione previsti dalla citata legge regionale dell’andamento delle attività previste dal programma provinciale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato