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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

L.R. 25/94 - Determinazione n. 440-32066 del 22.05.2008 di accordo alla ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. del permesso di ricerca per acque minerali denominato “Balma2”, in Comune di Roure

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

per le considerazioni su esposte, di accordare all’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo - Via Vigone n. 42, (omissis), per la durata di anni 3 a decorrere dalla data del presente provvedimento, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Balma 2”, in Comune di Roure, la cui superficie di ettari 0.20 é individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento.

Il ricercatore dovrà:

1) ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25/’94, corrispondere alla Provincia di Torino il canone annuo anticipato pari a Euro 51,64 (Euro cinquantuno e sessantaquattro centesimi), corrispondente al minimo di legge; da effettuarsi sul c.c.p. (omissis) intestato a “Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino”, oppure tramite bonifico bancario (omissis) presso la Unicredit Ag. n. 54 Via Bogino, 12 B 10123 Torino (omissis), con la seguente causale: “Canone annuo permesso di ricerca Balma2";

2) ai sensi della L.R. 60/’97 corrispondere alla Regione Piemonte la tassa di concessione regionale pari a Euro 167,33 (Euro centosessantasette e trentatre centesimi) da versare sul c.c.p. n. 189.100, intestato a Regione Piemonte - Tasse di concessione regionale - piazza Castello 165 - Torino;

3) ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 25/94 e di quanto prescritto dalla Regione Piemonte con nota Prot. 6017/21 del 27.03.02, il titolare del permesso di ricerca é tenuto a svolgere le opportune indagini, e a trasmettere i seguenti documenti:

- studio idrogeologico e geoidrologico del bacino di alimentazione del regime idrologico delle emergenze individuate, allo scopo, in particolare, di individuare l’origine delle acque, valutare le potenzialità degli acquiferi e determinarne la vulnerabilità;

- studio ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sulle eventuali interferenze con l’approvvigionamento potabile dei pubblici acquedotti;

- definizione delle aree di protezione assoluta e di salvaguardia dell’opera di captazione secondo i metodi scientifici noti in letteratura;

- in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, opportune analisi dell’acqua captata per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le eventuali proprietà favorevoli alla salute;

4) entro l’ultimo trimestre di ogni anno, inviare alla Provincia di Torino, il programma dei lavori relativo al permesso di ricerca che il ricercatore intende svolgere nell’anno successivo.

Si rammenta che:

- ai sensi dell’art. 9 L.R. 25/’94 il titolare del permesso di ricerca é tenuto a presentare all’amministrazione competente per l’approvazione il progetto delle opere di captazione, accompagnato, per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, dal provvedimento autorizzativo del competente organo;

- ai sensi dell’art. 10 comma I L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca é tenuto a dare comunicazione scritta all’amministrazione competente, entro 30 giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, con espressa indicazione delle caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche.

- ai sensi dell’art. 10 comma II L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca é tenuto a trasmettere all’amministrazione competente sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, e a comunicare ogni altra notizia inerente l’espletamento dell’attività di ricerca.

- ai sensi del disposto dell’art. 26 L.R. 25/’94, il titolare del permesso di ricerca é tenuto a notificare, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di ricerca, copia del presente provvedimento ai proprietari dei terreni interessati, che hanno facoltà di richiedere - entro 30 giorni dalla notificazione - il deposito di una cauzione a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati dai lavori. L’inizio dei lavoro é, in tal caso, subordinato all’effettuazione del deposito.

Il presente permesso é vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti della D.G.R. n. 12 - 12612 del 7/10/96.

Qualora il presente provvedimento fosse in contrasto con il disposto dell’art. 97 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., non potrà essere rilasciata la concessione di coltivazione relativa.

Il presente provvedimento verrà notificato, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, agli interessati, alla Regione Piemonte, alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, al Comune di Roure e al Servizio Amministrazione e Controllo di questa Provincia.

Il presente provvedimento é accordato fatti salvi i diritti dei terzi: esso si intende rilasciato nel limite delle competenze conferite, e non esonera da atti o provvedimenti di spettanza anche di altre Amministrazioni in base alla vigente legislazione

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.. (omissis)”