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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 22 aprile 2008. - Esito di procedimento VIA del progetto di cava in località Conformo lotti 1 bis, 1 e 2 (Bagnolo Piemonte). Proponente: M.B. Pietre S.n.c. di Bengasio M. & Rasetto D., Via Pralargo 23 Barge. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 02.10.2007 e del 08.04.2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Conformo, lotti 1 bis, 1 e 2 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte del Sig. Maurizio Bengasio, in qualità di Socio della Ditta M.B. Pietre S.n.c. di Bengasio M. & Rasetto D., con sede in Via Pralargo 23, Barge, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, comportando la ripresa della coltivazione di cave in parte già in esercizio da parte di tre diverse ditte, non produce significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi di recupero ambientale siano finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità;

- gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un impianto irregolare in modo da conferire all’area un aspetto il più naturali forme possibile;

- dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l’impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente ed integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale;

- per le superfici rocciose su cui non è possibile altra mitigazione, dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento;

- sia durante la coltivazione sia in fase di recupero ambientale, dovrà essere prestata particolare attenzione alla risoluzione delle zone di raccordo con le aree limitrofe non oggetto di intervento;

- a compensazione degli interventi di coltivazione autorizzati, in funzione della disponibilità dei terreni o in accordo con l’Amministrazione comunale, si valuti la possibilità di realizzare un intervento di riqualificazione o recupero ambientale di un’area esterna al sito, all’interno del medesimo ambito paesaggistico, al fine di consentire un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o quanto meno garantire che non vi sia una diminuzione della stessa, così come indicato dal D.P.C.M. 12/12/2005.

- In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, il proponente dovrà presentare al Settore regionale Gestione Beni Ambientali, per l’approvazione, un progetto di compensazione boschiva, redatto secondo le modalità esplicitate nella nota n. 11721 del 21 marzo 2008, pervenuta agli atti del procedimento da parte del predetto Settore regionale ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

- I lavori di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 dovranno iniziare entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. ed essere ultimati entro due anni dalla data di inizio, in conformità con quanto stabilito con atto deliberativo della Giunta del Comune di Bagnolo Piemonte n. 15 del 05.02.2008.

- Prima dell’inizio della coltivazione, una volta completata la pista di accesso alla parte alta del fronte, dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista lungo l’attuale Strada della Bearlassa, al limite orientale del lotto 1 bis; tale vasca dovrà essere prontamente adeguata a seguito di ogni abbassamento del piazzale di cava;

- entro 18 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale dovranno essere realizzati e completati i lavori di ripristino morfologico e successiva rivegetazione mediante idrosemina e impianto di specie arbustive e talee di salice, progettate sulle scarpate a monte del ciglio di cava;

- la coltivazione preceda dall’alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

- si potrà procedere con l’abbassamento del piazzale di cava al di sotto della quota corrispondente all’attuale Strada della Bearlassa (1348 m s.l.m. circa) solo una volta che sia stata completata la realizzazione del nuovo tracciato, già autorizzato, della suddetta strada;

- i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva dovranno essere conferiti esclusivamente all’esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, come dichiarato dalla Ditta istante nella documentazione progettuale prodotta;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

- ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche;

- le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessati da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

- le pareti di tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante apposito miscuglio erbaceo;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 02.10.2007 e del 08.04.2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisiti in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., il parere igienico sanitario dell’ASL 17 Direzione Dipartimentale di Fossano e quello della Comunità Montana Valli, Po, Bronda e Infernotto in quanto i suddetti Enti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato

7. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione e con la condizione che i lavori di rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs. 18.05.2001 n. 227 vengano iniziati entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione stessa ed ultimati entro due anni dall’inizio, in conformità con quanto stabilito con D.G.C. n. 15 del 05.02.2008.

8. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di prescrivere che il proponente, entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, presenti al Settore regionale Gestione Beni Ambientali -per l’approvazione- un progetto di compensazione boschiva, redatto secondo le modalità esplicitate nella nota n. 11721 del 21 marzo 2008 (Allegato n. 1 al presente provvedimento).

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi entro la scadenza del termine stabilito dall’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i. e cioè entro il 07.05.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)