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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 8-8955

Progetto Biglietto Integrato Piemonte (bip): modifiche e integrazioni alle Disposizioni approvate con DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007. Spesa stimata Euro 27.000.000,00.

A relazione dell’Assessore Borioli:

La Regione Piemonte, al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico, ottimizzando nel contempo la gestione del servizio, ha approvato, con DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007, le Disposizioni “Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell’ambito del TPL” inerenti al progetto Biglietto Integrato Piemonte (bip). La stessa deliberazione prevedeva, tra l’altro, che le aziende di trasporto pubblico locale, per essere ammesse alle anticipazioni di cui all’art. 5 delle citate Disposizioni con le modalità ivi previste, dovessero presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della succitata deliberazione. L’elenco degli ammessi è stato approvato con la DGR n. 15-8174 del 11 febbraio 2008. La stessa deliberazione approvava il capitolato tecnico di base e la riapertura dei termini per l’adesione al progetto bip.

Nei termini previsti dalla deliberazione sopra citata sono pervenute le domande di ammissione da parte delle seguenti aziende:

AMC SpA - Casale Monferrato (AL)

ACTP Srl - Busca (CN);

Autoindustriale Vigo - S. Mauro T.se - (TO)

Viani autolinee Autonoleggi Srl - Imperia

Le succitate aziende hanno i requisiti richiesti e pertanto vengono ammesse al progetto.

A seguito della pubblicazione del capitolato tecnico di base (B.U. n. 7 - S.O. n.2 della Regione Piemonte del 14 febbraio 2008), è stata convocata una riunione a cui erano invitate tutte le aziende ammesse al progetto bip di cui all’allegato A della DGR n. 15-8174 del 11 febbraio; dall’incontro è emersa la necessità di modificare e integrare alcune parti delle Disposizioni di cui alla DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007.

Il tavolo di lavoro tecnico, appositamente costituito, ha portato ad una proposta di modifica delle Disposizioni stesse che rivedono le modalità di finanziamento da parte della Regione: il finanziamento per aderenti passa dal 50% a fondo perduto sommato ad un 50% in qualità di anticipazione, ad un finanziamento di norma pari al 60% a fondo perduto, ma che non prevede più alcuna anticipazione.

Le modifiche prevedono inoltre l’ammissione al finanziamento degli apparati per la rete di vendita, una diversa modalità di finanziamento dei Centri di Controllo Aziendale (CCA), e la specificazione del finanziamento per l’adeguamento di apparecchiature di monitoraggio già in uso alle Aziende.

Ai soli fini tecnici si ritiene opportuno consentire alle aziende di effettuare gare separate per le attrezzature di videosoverglianza; le gare se non bandite contestualmente a quelle per la realizzazione del sistema di bigliettazione e monitoraggio, devono essere svolte entro 12 mesi dall’aggiudicazione delle prime.

Ritenendo opportune le proposte di modifiche elaborate dal tavolo tecnico è necessario ora modificare e integrare le Disposizioni approvate con la DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007.

Per quanto sopra è stata predisposta una nuova versione delle Disposizioni che integra e modifica le precedenti; le Disposizioni, in versione coordinata, sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Le nuove modalità di finanziamento portano a stimare una necessità di risorse pari a circa 27MEuro ; le attuali disponibilità di Bilancio ammontano a 9,3 MEuro (5 MEuro sul 2007 e 4,3 MEuro sul 2008); i restanti 17,7 MEuro sono da imputarsi al cap. 256841 dell’UPB 12032 del Bilancio pluriennale 2008-2010, di cui 10 per il 2009 e 7,7 per il 2010.

Le Aziende di TPL che hanno provveduto a pubblicare il bando nei termini previsti dalle Disposizioni precedenti, potranno optare per le nuove modalità di finanziamento previa richiesta scritta alla Direzione Trasporti, Logistica, Viabilità e Infrastrutture in alternativa alle precedenti.

Per quanto sopra;

vista la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;

vista la L.R. 23 maggio 2007n. 13;

vista la D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007;

vista la D.G.R n. 63 - 6862 del 10 settembre 2007;

vista la D.G.R. n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007;

vista la DGR n. 15-8174 del 11 febbraio 2008,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, il seguente elenco delle Aziende che hanno fatto, ai sensi della DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007 e della DGR n. 15-8174 del 11 febbraio 2008, istanza di adesione al progetto bip avendone i requisiti:

1. AMC SpA - Casale Monferrato (AL)

2. ACTP Srl - Busca (CN);

3. Autoindustriale Vigo - S. Mauro T.se - (TO);

4. Viani autolinee Autonoleggi Srl - Imperia.

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni alle Disposizioni di cui alla DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007, la cui versione integrata e modificata è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Di stimare in circa 27Meuro il valore del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto Bip e che a tale bisogno si farà fronte con le risorse già stanziate sul Bilancio 2007 e 2008 e, come meglio specificato in premessa, con le risorse previste dal Bilancio pluriennale 2008-2010;

- Di dare facoltà alle aziende di Tpl che hanno già pubblicato i bandi per l’acquisto della tecnologia entro i termini previsti dalla DGR n. 34 - 7051 del 8 ottobre 2007 di aderire alle nuove modalità di finanziamento; le due modalità di finanziamento si intendono alternative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell’ambito del Trasporto Pubblico Locale

Premesso che:

1. la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D. lgs. n. 422/97" prevede, tra l’altro, che la Regione eserciti funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e monitoraggio su tutti i servizi di trasporto pubblico locale; di programmazione dei servizi regionali su gomma; di amministrazione e programmazione dei servizi regionali ferroviari.. Alla Giunta Regionale spetta definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto;

2. la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 1/2000 e smi deve redigere, d’intesa con gli Enti locali, il proprio Programma triennale dei servizi;

3. il Programma triennale dei servizi ex art. 4, comma 5, lett. d) l.r. 1/2000, deve contenere indicazioni circa “la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi”;

4. il Programma triennale ex art. 4 l.r. 1/2000 è stato approvato da Giunta regionale con DGR n. 8-5296 del 19 febbraio 2007;

5. al paragrafo 4.2.3 del Programma sopra citato “ Sistemi di bigliettazione elettronica” si ritrovano gli impegni della Regione Piemonte per realizzare un sistema di bigliettazione elettronica regionale.

Considerato che:

6. un maggior e miglior utilizzo del sistema di trasporto pubblico è obiettivo di tutte le politiche di mobilità sostenibile;

7. è intenzione di questa regione utilizzare il sistema di bigliettazione elettronica anche per rilanciare il sistema del trasporto collettivo;

8. le Imprese di trasporto giocano un ruolo fondamentale per il rilancio del TPL;

Visto:

il “Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 01/01/07 - 31/12/09";

SULLA BASE DI QUANTO ESPOSTO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

ART. 1
Richiamo delle premesse

1. Le premesse delle presenti Disposizioni ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante e sostanziale.

ART. 2
Obiettivi delle Disposizioni

1. La Regione Piemonte con l’emanazione delle presenti Disposizioni si pone i seguenti obiettivi:

a) rilanciare il t.p.l. del piemonte migliorandone l’accessibilità con il Biglietto integrato Piemonte (di seguito BIP), e l’integrazione tariffaria;

b) realizzare un sistema operativo regionale in grado di assicurare la conoscenza, la gestione e la promozione unitaria del t.p.l.;

c) promuovere il t.p.l. con azioni di comunicazione, informazione (tempi di attesa e di percorrenza, effettivi ed in tempo reale), ed agevolazioni tariffarie;

d) aumentare la sicurezza personale a bordo degli operatori e degli utenti;

e) certificare qualità e quantità del servizio reso.

ART. 3
Oggetto delle Disposizioni

1. Sono oggetto delle presenti Disposizioni:

a) La definizione della struttura tecnica, organizzativa e funzionale del progetto per la realizzazione del biglietto integrato Piemonte (di seguito BIP), della localizzazione dei mezzi e della video-sorveglianza;

b) gli impegni della Regione e delle Aziende di Trasporto beneficiarie del contributo regionale (procedure, tempi e risorse) per la realizzazione del progetto sopra configurato.

ART.4
Il Progetto Biglietto Integrato Piemonte
(caratteristiche tecniche, funzionali ed organizzative)

1. Il Progetto BIP comprende la realizzazione di un sistema regionale basato su una tecnologia smart-card senza contatto, il monitoraggio dei mezzi in tempo reale e la video sorveglianza a bordo dei mezzi;

2. La realizzazione del progetto BIP, per la parte relativa al sistema di bigliettazione, avviene attraverso l’applicazione delle regole, raccomandazioni e standard riportati nel documento “Direttive d’interoperabilità della bigliettazione elettronica della Regione Piemonte”, allegato A) delle presenti Disposizioni;

3. marchio e layout della carta Trasporti

a) la carta Trasporti è un “portafogli” di documenti elettronici per l’accesso ai servizi di trasporto collettivo e ai servizi complementari di competenza diretta della Regione o dei suoi Enti Locali;

b) il marchio del nuovo sistema di bigliettazione è l’acronimo B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte);

c) il layout della carta sarà unico e conterrà il logo della Regione. Gli operatori potranno aggiungere il loro logo sulle carte di cui cureranno la diffusione.

4. emissione, vendita e ricarica delle carte

a) è previsto un unico soggetto che curerà la specificazione e la pre-personalizzazione delle carte;

b) la personalizzazione della carta (nominativa) è a cura dell’Azienda (o di un soggetto terzo da essa incaricato);

c) la vendita ed il rinnovo/ricarica potranno essere effettuate in punti vendita aziendali o convenzionati o Self-Service o tramite internet, mediante operatore telefonico solo rinnovo/ricarica o altre forme innovative di pagamento;

d) il valore del contributo richiesto al cliente per l’acquisto della carta a valenza regionale in fase di diffusione dovrà essere uguale per tutti gli operatori (per operatore nel presente documento si intende il titolare del contratto di servizio)..

e) le reti di emissione, vendita e rinnovo/ricarica saranno definite dalle Aziende sulla base di criteri di distribuzione omogenei, da concordarsi con la Regione, sull’intero territorio regionale;

f) i servizi di vendita e di customer care delle aziende saranno abilitati a fornire agli utenti la ricarica di qualunque titolo di viaggio a valenza regionale (Credito Trasporti a deconto e abbonamenti regionali) degli operatori del trasporto collettivo piemontese nonché l’assistenza post vendita di primo livello definite nella Direttiva sopraccitata.

5. caratteristiche d’uso della carta:

a) la Carta Trasporti è prevista sia nominativa che al portatore; le carte nominative dovranno recare stampate la foto e il nome e cognome dell’abbonato;

b) la validazione sarà obbligatoria per tutti all’entrata su ogni mezzo; in extraurbano anche all’uscita con facoltà per gli operatori di istituirla anche all’uscita per i servizi urbani

6. struttura tariffaria

a) il BIP deve essere in grado di gestire sia il sistema tariffario esistente sia di gestire i nuovi concetti tariffari;

b) la struttura tariffaria evolverà verso sistemi che prevedano la combinazione dei seguenti parametri: numero viaggi, ambito di validità geografica (coppia O/D), validità temporale, numero di persone, modi di trasporto, profilo utente, consumo, numero di interscambi per viaggio;

c) Il BIP deve permettere di implementare strutture tariffarie basate sulla coesistenza di diversi tipi di contratto: corsa semplice, multicorse, abbonamenti, titoli a consumo (carte a scalare, etc..);

7. standard tecnologico del sistema di bigliettazione

a) lo standard per la bigliettazione elettronica è l’ISO 14443b 1-2-3-4 con tecnologia Calypso; ciononostante le obliteratrici dovranno essere multiapplicazione ovvero dovranno poter gestire da subito (cioè senza nessuno sviluppo software successivo alla fornitura), anche carte di tipo ISO 14443 standard “a” e , opzionalmente, anche altri standard;

b) il sistema deve essere compatibile con biglietti o carte contactless a basso costo per la gestione dei biglietti singoli o multicorse, senza escludere l’utilizzazione di titoli cartacei nella fase transitoria verso il nuovo sistema ed a regime per la regolarizzazione a bordo di clienti privi di valido titolo di viaggio.

c) verranno definite a livello regionale regole uniche per l’ergonomia delle attrezzature tenendo conto delle particolari caratteristiche di ogni tipologia di servizio.

8. il sistema di monitoraggio della flotta

a) il sistema di bigliettazione dovrà essere interfacciato, scambiando parametri secondo un protocollo concordato, con il sistema di localizzazione nei casi in cui sia già presente e funzionante sui veicoli; diversamente il sistema di bigliettazione dovrà essere corredato da un modulo di localizzazione.

b) il centro servizi regionale ed i centri aziendali, dovranno essere in grado di elaborare i dati trasmessi dal sistema di localizzazione al fine di consentire: la localizzazione dei singoli autobus; la visualizzazione ed analisi dei percorsi; la verifica degli orari; la certificazione delle corse;

c) il sistema di localizzazione, inoltre, dovrà essere in grado di: scambio di messaggistica di servizio; invio di chiamate di soccorso; integrazioni con apparati di bordo per servizi di comunicazione sonori e visivi;

d) i veicoli saranno dotati di un apparato di video-sorveglianza con la registrazione delle immagini automatica e in continuo su apposito supporto magnetico a bordo mezzo o di un sistema di telecamere attivabile dal centro servizi regionale, in caso di richiesta dell’autista o per sospetto dirottamento, a cura degli aventi diritto, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

e) Le aziende che hanno sui mezzi dei sistemi di localizzazione propri potranno adeguare tali dispositivi agli standard previsti dal progetto bip. Nel caso in cui l’azienda opti per l’adeguamento potrà completare l’attrezzaggio del proprio parco autobus con il precedente fornitore; Per l’adeguamento degli apparati AVL/AVM già presenti sui veicoli sarà riconosciuto un finanziamento pari al 60% su un costo massimo ammissibile di euro 1.500 per veicolo. Per l’acquisto di nuovi apparati, necessari al completamento dell’attrezzaggio della flotta (compatibili con il BIP), sarà riconosciuto un finanziamento pari al 60% su un costo massimo ammissibile di euro 2.500 per veicolo

f) Le aziende che hanno sui mezzi dei sistemi di localizzazione di proprietà di Enti locali, potranno adeguare tali dispositivi agli standard previsti dal progetto bip, Per tale adeguamento sarà riconosciuto un finanziamento pari al 60% su un costo massimo ammissibile di euro 1.500 per veicolo. In ogni caso l’adeguamento potrà avvenire solo previo assenso dell’Ente che ha disposto il pagamento del sistema esistente.

9. sistema di trasmissione dati

a) il sistema di localizzazione deve prevedere che i dati di localizzazione e di infomobilità siano trasmessi in tempo reale o ad evento, con frequenze minime determinate per tipologia di servizio a livello regionale, sia al competente centro di controllo Aziendale, sia al Centro di servizi regionale e agli EE.LL interessati; il sistema di bigliettazione deve prevedere che tutti i dati delle obliteratrici siano trasmessi giornalmente sia al competente centro di controllo Aziendale, sia al Centro di servizi regionale;

b) Il sistema di localizzazione ed il sistema di bigliettazione elettronica devono essere aperti all’utilizzo dei diversi sistemi di trasmissione dati già installati o da installare.;

c) Il sistema BIP da installare a bordo degli autobus/tram dovrà essere coerente con le direttive dettate dalla linea guida UNINFO/CUNA 278-3.1 inerenti la “Architettura di riferimento per la gestione telematica del Trasporto Pubblico Locale su gomma”;

d) Le stazioni ferroviarie e Metropolitane saranno attrezzate con validatori in numero sufficiente a garantire un flusso ordinato e scorrevole in funzione dei dati di frequentazione previsti e della capacità fisica delle stazioni. I PC concentratori saranno collegati col Centro servizi regionale e col centro degli operatori;

10. struttura organizzativa del sistema

La gestione del sistema è organizzata su due livelli: il Centro servizi regionale ed i Centri di controllo degli operatori.

11. il centro servizi regionale

a) al gestore tecnologico unico regionale del sistema che sarà individuato dalla Regione, vengono assegnate le seguenti funzioni:

- realizzazione e aggiornamento di un unico database dell’anagrafica /clienti/titoli e serial number delle tessere ai fini della sicurezza e dell’interoperabilità delle carte a valenza regionale (Ente Emittente);

- la gestione delle tecnologie di supporto al sistema tariffario (applicazione/gestione dei parametri e dei dati necessari all’applicazione e all’aggiornamento dell’intero sistema di tariffazione);

- la raccolta dei dati di bigliettazione (emissione, vendita e ricarica/rinnovo, validazione e controllo);

- supportare i Titolari dei contratti di servizio degli introiti derivanti dall’uso di titolo di viaggio a valenza regionale (es.: Credito trasporti) sulla base dei criteri definiti tra gli operatori;

- la gestione della sicurezza: Black List, Grey List e White List;

- l’elaborazione di report finalizzati all’attività di controllo e verifica dei sistemi di bigliettazione, localizzazione e videosorveglianza;

- garantire la sicurezza e l’incorruttibilità dei dati rilevati da parte di chiunque;

- sulla base dei dati di localizzazione ricevuti dai sistemi esistenti (se presenti) o dal modulo di localizzazione, effettua il monitoraggio del servizio anche ai fini dell’infomobilità e supporta gli Enti preposti nella consuntivazione del servizio e nel confronto con i programmi di esercizio.

b) ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 9. lett. a) il gestore tecnologico regionale provvede, a generare delle viste parziali e diritti di accesso al data base verso gli operatori, tali da garantire la piena e completa riservatezza dei dati ritenuti sensibili da parte di ciascun operatore, ivi compresi quelli inerenti l’organizzazione industriale e amministrativa degli stessi operatori;

c) la Regione si riserva la possibilità di utilizzare, direttamente o indirettamente, i dati di monitoraggio e localizzazione per elaborare informazioni, anche in tempo reale, da inviare ai possibili canali di infomobilità.

12. centri di controllo degli operatori (CCA)

a) il centro di controllo degli operatori è il centro operativo di ogni singola azienda (o di più aziende), adibito ai compiti che riguardano la definizione dei parametri di funzionamento del sistema interaziendale; assolve ai compiti di: gestione dei parametri; raccolta dati d’attività; amministrazione del sistema; salvataggio e ripristino; gestione degli operatori;

b) il centro è alimentato dai dati:

- trasmessi in tempo reale dagli apparati di bordo (es. funzionamento del mezzo, ...);

- resi disponibili dal centro regionale;

- scaricati direttamente dagli apparati di bordo a fine giornata, in deposito;

c) il fornitore degli apparati sarà tenuto ad assicurare l’interfaccia tra i centro aziendale ed il centro regionale

e) Il dimensionamento di ciascun centro Aziendale è funzione del numero di periferiche che fanno riferimento allo stesso.

Per quanto sopra sono state definite tre tipologie di CCA:

1) sino a 349 autobus equivalenti: piccolo

2) da350 a 750 autobus equivalenti: medio

3) oltre 750 autobus equivalenti: grande

dove per autobus equivalenti (BE) si intende:

BE = (N. aziende aderenti*40) + n. autobus gestiti

f) Al fine di semplificare la gestione del progetto e favorire l’aggregazione dei CCA per area si conviene di finanziare dal 5 al 45% i CCA piccoli, al 50% i CCA medi e al 60% i CCA grandi. Gli autobus appartenenti ad Enti o Aziende di trasporto che non aderiscono al progetto BIP saranno assegnati d’ufficio al CCA di area che ha raccolto maggiori adesioni.

g) I richiedenti dovranno in ogni caso strutturare il loro CCA per un numero di autobus pari a quelli necessari a gestire tutte le aziende appartenenti alla propria comunità tariffaria o al bacino provinciale di riferimento (servizi urbani inclusi) non servite da altri CCA

h) I richiedenti un finanziamento per un CCA piccolo che dimostreranno di raccogliere tra gli aderenti al progetto BIP un numero di autobus “utenti” pari o superiore a 50 riceveranno un finanziamento pari al 45%, per coloro che ne raccoglieranno meno la percentuale di finanziamento segue lo schema sotto riportato:

1. da 45 a 49 autobus 40%

2. da 40 a 44 autobus 35%

3. da 30 a 39 autobus 25%

4. da 20 a 29 autobus 15 %

5. da 1 a 19 autobus 5%.

i) Sarà garantito, per qualunque tipologia di CCA, il contributo del 60% a coloro che presenteranno la richiesta di un solo CCA per tutti gli aderenti al progetto per ambito provinciale

j) E’ consentito fare aggregazioni anche per ambiti che coprono più province.

k) Gli aderenti a ciascun CCA dovranno definire e trasmettere alla Regione, entro tre mesi dall’ammissione al finanziamento, le regole per la gestione del CCA prevedendo una apposita norma che regoli l’entrata e l’uscita di una o più aziende nel gruppo aderente al CCA. Il contributo a saldo, relativo al CCA, sarà erogato a condizione che tale regolamento sia stato acquisito dalla Regione e riporti un parere positivo delle associazioni datoriali ANAV e ASSTRA locali.

l) Ogni azienda non potrà aderire a più di un CCA piccolo e in ogni caso a non più di due CCA;

m) Gli apparati e il software necessario per ciascuna tipologia di CCA sono riportati nell’allegato B.

12 bis. Rete di Vendita

a) Il sistema di bigliettazione elettronica a livello regionale prevede di norma la vendita dei biglietti a terra.

b) La vendita a bordo deve essere limitata alle aree per cui la scarsa e distribuita popolazione sul territorio rende più efficace tale modalità; tale scelta non dovrà in ogni caso incidere negativamente sulla puntualità del servizio.

c) La vendita è fatta in proprio o attraverso delle convenzioni con alcune categorie (es.: tabaccai, giornalai, supermercati, etc..); essa deve prevedere, inoltre, l’acquisto attraverso internet o altri circuiti.

d) Ogni punto di vendita e ricarica dovrà utilizzare un solo terminale anche se ha mandato di vendita per più aziende.

e) I dati elaborati sull’indagine rete di vendita dimostrano empiricamente che la media del numero di rivendite per azienda rapportato al proprio numero di autobus/stazioni è pari a circa 1,3. In via di prima ipotesi la rete di vendita regionale può essere stimata in circa 4500 punti vendita; tale numero, tuttavia, dovrà essere verificato a seguito di interventi di razionalizzazione;

f) Per quanto sopra si propone un finanziamento massimo proporzionale al numero di autobus/stazioni che si vanno ad attrezzare il cui fattore moltiplicatore è (1+1/3).

g) Le postazioni di emissioni, vendita, rinnovo e ricarica (necessarie per l’emissione delle carte) ammesse al finanziamento sono una per ogni azienda; le aziende che lavorano su più ambiti provinciali possono richiedere il finanziamento al massimo per un numero di postazioni pari al numero di bacini provinciali serviti;

h) i dispositivi di emissione/vendita/rinnovo/ricarica e di vendita/rinnovo/ricarica dei titoli di viaggio devono essere predisposti per gestire transazioni economiche, pertanto devono possedere le seguenti caratteristiche (aggiuntive a quelle riportate nel capitolato di base, o sostitutive dove esplicitamente indicato):

1. Devono essere POS bancarizzabili, quindi:

* VISA PED

* PCI PED

* con software a bordo certificato ABI (anche per il multibanca)

2. Devono supportare la memory isolation per la multiapplicazione (bancario + altre)

3. I devices eventualmente non integrati nel dispositivo (ad esempio il lettore/scrittore contactless) devono essere supportati da collegamenti via seriale.

4. Devono supportare almeno 2 SAM (anziché le 4 richieste dal Capitolato di base)

13. Procedure per l’acquisizione della tecnologia

a) Il gestore tecnologico unico regionale individuato dalla Regione redigerà il capitolato tecnico di base per i bandi di gara delle tessere e degli apparati di bigliettazione, del modulo di localizzazione e del sistema di videosorveglianza. Il gestore provvederà, inoltre, alla verifica in corso d’opera della rispondenza dei sistemi alle direttive regionali ai fini del loro finanziamento;

b) Il finanziamento regionale per l’acquisto degli apparati sarà diretto alle Aziende;

c) Le gare saranno espletate a cura delle Aziende. Al fine di garantire l’operatività del sistema per ambito territoriale, le gare dovranno essere espletate per comunità tariffaria ove presente o per ambito provinciale o, in sub-ordine, comunale per i servizi urbani;

d) Nelle Commissioni per la valutazione delle offerte, il Presidente e un componente sono nominati rispettivamente dalla Regione e dall’Ente su cui si svolgono la prevalenza dei servizi interessati dall’Azienda o dal raggruppamento che espletano la gara.

ART. 5
Impegni della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si impegna a:

a) garantire un contributo del 50% del costo sostenuto dalle Aziende per l’acquisto degli gli apparati strettamente necessari per la bigliettazione elettronica, per la localizzazione dei mezzi e per la videosorveglianza saranno finanziati al 50% dei prezzi di aggiudicazione sino ai limiti di prezzo e di dispositivi riportati nella tabella allegata per ogni tipologia di veicolo (allegato C)).

b) alle Aziende che attiveranno le procedure di gara per l’acquisizione della tecnologia entro 8 mesi dall’approvazione del capitolato di cui all’art.4, comma 13, la Regione erogherà un ulteriore 10% del costo a fondo perduto.

c) assicurare un piano di finanziamento sul bilancio pluriennale così come riportato al paragrafo 4.2.3. del Programma triennale sopra citato;

d) erogare il contributo, di cui al precedente punto a), alle Aziende a seguito di positivo collaudo certificato dal centro servizi regionale;

e) i contributi per i CCA e per la rete di vendita saranno erogati solo alle Aziende che aderiranno al progetto nei tempi previsti alla precedente lettera b).;

f) entro 5 mesi dalla pubblicazione del Capitolato di cui all’art.4, comma 13, le Aziende che intendono fare da capofila per l’acquisizione delle tecnologie o dei CCA, per comunità tariffaria o ambito provinciale, devono comunicarlo alla Regione e a tutte le aziende interessate per raccogliere le adesioni.

ART. 6
Impegni delle Imprese di trasporto

1. Le Aziende nella richiesta di contributo regionale di cui all’art. 5 si devono impegnare a:

a) rispettare quanto riportato all’art.4 del presente Accordo e specificato alle Direttive di cui all’allegato A), se non diversamente disposto dal Centro Servizi Regionale;

b) assicurare il rispetto dei protocolli di trasmissione dati e dei capitolati che saranno definiti dal centro servizi regionale;

2. Si impegnano inoltre a:

a) attuare le procedure standard definite per l’assistenza all’utenza e per l’emissione e la diffusione delle carte;

b) attuare le procedure standard definite per la ricarica dei titoli di viaggio aziendali e a valenza regionale e per il Credito Trasporti;

3. Si impegnano infine a:

a) fornire al centro servizi regionale, che predispone il capitolato di base, tutti gli elementi utili per la stesura dello stesso;

b) inviare al Centro servizi regionale tutti i dati rilevati durante i controlli a bordo da parte del personale viaggiante.

c) realizzare entro 18 mesi dalla richiesta del contributo il sistema di bigliettazione elettronica, il sistema di localizzazione dei mezzi in tempo reale e di videosorveglianza.

ART. 7
Periodo transitorio

1. Il sistema dovrà prevedere sin da subito la presenza del Centro di servizi regionale che vigilerà sulla puntuale e corretta applicazione delle direttive regionali di cui all’allegato A;

2. Ciascuna Azienda, una volta ricevuto a saldo il contributo, dovrà continuare ad operare conformemente a quanto previsto dalle direttive regionali in termini di procedure e fornitura dei dati;

3. Il Credito Trasporti sarà inizialmente spendibile solo presso le Aziende che hanno superato il collaudo finale da parte del Centro di servizi regionale e sarà utilizzato quale titolo di viaggio di corsa semplice;

4. Il Credito Trasporti sarà ripartito tra le Aziende in funzione dell’uso, con le stesse regole oggi seguite per la corsa semplice per i diversi ambiti tariffari.


Allegato