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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 7-8954

Programma 2006/2008 per le attivita’ produttive (l.r. 34/2004) - Asse 2 (Crescita dimensionale e accesso al credito) Misura CR3 - Sostegno a progetti comuni di soggetti appartenenti ai distretti industriali, ai poli di specializzazione e alle filiere produttive. Definizione dei contenuti della Misura.

A relazione dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati ‘misure’);

atteso che nell’ambito dell’Asse 2 (Crescita dimensionale e accesso al credito) risulta prevista una misura convenzionalmente individuata con la sigla CR3 finalizzata al sostegno di progetti comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale, nonchè azioni e interventi di supporto allo sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati;

visto l’art. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati;

visto l’art. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.12.2007, pubblicato in G.U. n. 70 del 22.3.2008, avente ad oggetto “Progetti a favore dei distretti industriali”, che cofinanzia con fondi statali progetti di intervento a favore dei distretti produttivi che ne rafforzino il sistema organizzativo anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera esclusivamente negli ambiti previsti dal Decreto medesimo.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di definire i contenuti della misura CR3 (Sostegno a progetti comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e interventi di supporto allo sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati ) - prevista nell’ambito del “Programma 2006/2008 per le attività produttive” di cui alla D.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005 - come specificati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (l.r. 34/2004)

Asse 2 (Crescita Dimensionale e accesso al credito)

Misura CR 3

(Sostegno a progetti comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e interventi di supporto allo sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati)

1. FINALITA’

Favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale - con particolare riguardo ai settori individuati come strategici - mediante il sostegno a forme aggregate territoriali e funzionali.

2. OGGETTO

Sostegno a progetti comuni proposti da imprese operanti nei distretti industriali/produttivi, appartenenti a poli di specializzazione (poli di eccellenza) e facenti parte di filiere produttive.

La G.R. definisce con proprio atto amministrativo i criteri applicativi e gli indirizzi strategici in ordine agli interventi nei distretti industriali, nei poli di specializzazione produttiva e a favore dei consorzi di filiera.

Il bando costituisce lo strumento mediante il quale la Regione applica tali criteri generali e indirizzi tenendo conto, nella valutazione dei progetti ai fini dell’approvazione delle graduatorie, dei piani di sviluppo territoriali elaborati dai comitati di distretto (o di territorio).

3. AMBITI DI INTERVENTO

A) Distretti industriali/produttivi

Aree individuate come contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché dalla specializzazione produttiva dei sistemi di imprese.

Più distretti contigui possono essere aggregati istituendo un nuovo distretto.

In questo ambito territoriale i progetti ammissibili al contributo dovranno essere realizzati in tali aree.

Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale.

Anche in tal caso tuttavia i soggetti promotori e realizzatori del progetto devono avere sede ed operare in una area classificata come distretto industriale.

Tenendo conto delle caratteristiche produttive, dimensionali e delle affinità delle problematiche industriali - al fine di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori e di ampliare l’efficienza organizzativa e produttiva secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale - può essere individuato come distretto (funzionale) un unico contesto economico-produttivo (non solo territoriale) costituito dall’aggregato di tutte le imprese settoriali della Regione e/o costituito da aree di eccellenza storica.

B) Poli di specializzazione produttiva

Le aree classificate come poli di specializzazione produttiva sono realtà territoriali e/o funzionali (da individuarsi di concerto con le Province, le organizzazioni imprenditoriali indicate, ecc.) che pur non possedendo i requisiti di distretto industriale sono caratterizzate da specializzazione produttiva e da elevato livello tecnologico.

In questo ambito territoriale i progetti ammissibili al contributo regionale dovranno essere realizzati in tali aree.

Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale. Anche in tal caso tuttavia i soggetti promotori e realizzatori degli interventi devono avere sede ed operare in una area classificata come polo di specializzazione produttiva.

C) Tutto il territorio regionale

I soggetti, individuati come insieme di imprese di produzione e di servizio alla produzione nonché dei soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore propriamente detta, ma detentori di competenze determinanti nel renderla efficiente, le cui attività sono necessarie alla produzione di un bene finale, in un quadro di interazione e integrazione plurisettoriale, multifunzionale e di rapporti di fornitura e subfornitura a diversi livelli di coordinamento, sono i soggetti promotori e realizzatori di progetti ammissibili al contributo. Tali soggetti devono avere sede, operare e realizzare i progetti nel territorio regionale. Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della misura sono:

a) consorzi e società consortili, costituiti tra micro-piccole-medie imprese industriali e/o artigiane aventi sede ed operanti in Piemonte.

Ad essi possono partecipare micro-piccole-medie imprese edili, commerciali, agro-industriali, turistiche e/o di servizi.

Ai soggetti consortili di filiera possono partecipare, oltre alle imprese appartenenti alla filiera, i soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore la cui attività è necessaria alla produzione di un buon finale;

b) micro-piccole-medie imprese tra loro associate per la realizzazione di un progetto comune;

c) società consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra micro-piccole-medie imprese, enti pubblici, enti locali territoriali e funzionali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria ed eventuali altre istituzioni o enti operanti nel distretto;

d) associazioni temporanee di scopo fra micro-piccole-medie imprese, enti pubblici, enti locali territoriali e funzionali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria ed eventuali altre istituzioni o enti operanti nel distretto.

Tutti i soggetti destinatari degli interventi devono avere sede ed operare nelle aree appartenenti agli ambiti territoriali di intervento (distretti industriali, poli di specializzazione produttiva o intero territorio regionale per i soggetti di filiera) cui i progetti si riferiscono.

Nel caso di consorzi e società consortili, è sufficiente che abbiano la sede operativa nell’ambito territoriale, oltre al consorzio e/o alla società consortile, almeno 4/5 delle imprese che concorrono, a costituirli, ovvero le imprese che detengono 4/5 del fondo o del capitale sociale nel caso in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati.

Si considerano micro-piccole-medie imprese quelle definibili come tali ai sensi della normativa di adeguamento della vigente disciplina comunitaria.

5. DISTRETTO PILOTA

Può essere individuato in un settore strategico il “distretto virtuale”, visto come aggregato di tutte le imprese del settore che fanno parte dei distretti attuali, ma anche di tutto il territorio regionale. Un unico distretto pilota sovraterritoriale del settore la cui gestione può essere affidata ad un Comitato composto da enti e organismi di livello provinciale. La Regione può costituire il Comitato che si autogoverna sulla base di criteri e principi generali fissati dall’amministrazione regionale e contribuisce alla disciplina evolutiva dei comitati di distretto tradizionali.

Al distretto pilota possono far capo tutte le funzioni e le agevolazioni previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria 2006.

Nell’ambito del distretto va sviluppato un progetto pilota finalizzato alla ricerca e all’innovazione e alla creazione di nuove competenze, collegando tramite snodi di attuazione le imprese e il sistema di ricerca/conoscenza e può essere individuato un polo di competitività in cui le strutture a livello universitario e/o altamente specialistico creano insieme alle imprese corsi di laurea integrate e dottorati di ricerca di impresa settoriale.

Il progetto inoltre può supportare la creazione di reti di centri e laboratori per la gestione di ricerche avanzate “open source”, ne garantisce l’accessibilità e ne favorisce l’utilizzo da parte delle imprese.

Ulteriori compiti possono esseri posti in capo alla struttura di governo del progetto nell’ambito della gestione di progetti e finanziamenti pubblici.

6. COMITATI DI DISTRETTO/TERRITORIO

Nell’ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti omogenei, possono essere istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto/territorio.

I Comitati di distretto o di territorio sono la sede di confronto tra le parti sui temi di politica industriale locale e settoriale.

I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dell’area o del settore e dai rappresentanti degli enti locali di maggior dimensione, delle autonomie funzionali e di altri eventuali enti e organismi.

I Comitati sono istituiti dalla Regione sulla base delle indicazioni proposte e secondo criteri di rappresentatività e di equilibrata presenza delle componenti.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone il programma di sviluppo

b) promuove le opportunità di nuovi strumenti di intervento;

c) esprime proposte e pareri in materia di politica industriale di interesse locale

d) esprime un parere sui progetti presentati

e) intrattiene rapporti la Regione e può dare avvio a provvedimenti amministrativi in nome e per conto delle imprese, di cui può verificare la sussistenza di requisiti, presupposti, ecc.

f) favorire l’adesione delle imprese alle piattaforme produttive al fine di usufruire delle speciali disposizioni fiscali, contabili e amministrative, nonché finanziarie previste dalle normative statali.

7. PROGETTI

La misura si attua attraverso progetti.

I progetti, realizzati anche nell’ambito di strumenti di programmazione negoziata, devono avere finalità e contenuti riferibili ad una o più delle indicazioni previste nel successivo punto7.1).

I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi coordinati.

Il contributo è concesso nei limiti percentuali di cui al successivo punto 10.) e non può comunque superare l’ammontare di 1.000.000,00 di Euro per progetto, con il limite di 500.000 Euro per anno.

Il contributo ai progetti è concesso ed erogato secondo le modalità ed alle condizioni stabilite da apposito bando.

La durata dei progetti non può superare i tre anni.

7.1 Iniziative finanziabili

I progetti, realizzati anche nell’ambito di strumenti di programmazione negoziata, possono riferirsi ad un solo o più distretti con problematiche analoghe e devono perseguire le seguenti finalità generali:

1) valorizzazione delle competenze interne al distretto/filiera;

2) lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell’occupazione;

3) la trasformazione e lo sviluppo del territorio arricchendone la dotazione di infrastrutture e di strutture di servizio al sistema produttivo.

I progetti dovranno riferirsi almeno a una delle tipologie indicate:

a) sportelli territoriali;

b) centri per servizi comuni;

c) qualità di processo, prodotto, ambientale e loro certificazione;

d) laboratori di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;

e) promozione, commercializzazione e internazionalizzazione;

f) reti telematiche;

g) strutture logistiche comuni;

h) siti dismessi e tutela ambientale;

i) altre iniziative riferibili a tematiche distrettuali.

7.2 Finalità e caratteristiche dei progetti cofinanziati ex D.M. 28.12.2007

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 7., i progetti cofinanziati con fondi statali in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 70 del 22.3.2008) devono riguardare interventi a favore dei distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) attivita’ di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e universita’, centri di ricerca e trasferimento tecnologica, parchi scientifici;

b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);

c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;

d) interventi mirati al risparmio energetico e all’utilizzo di energia pulita;

e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema distrettuale;

f) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.

I progetti devono, in particolare, contenere:

a) le motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale saranno realizzati;

b) l’indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) la descrizione delle singole azioni proposte, con l’indicazione della forma dell’intervento e dei soggetti beneficiari;

d) i risultati attesi;

e) i tempi di attuazione;

i) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili sia gli investimenti materiali che quelli immateriali, purché effettuati dopo la presentazione del progetto. Gli investimenti possono consistere in acquisizioni o in realizzazioni dirette attraverso i quali si concretizza il progetto e cioè necessari al perseguimento degli obiettivi indicati.

Per individuare puntualmente le spese ammissibili bisogna fare riferimento alla determinazione del Direttore regionale alle Attività Produttive cui ne è demandata la definizione dettagliata per tipologia di intervento tenendo conto dei seguenti criteri generali:

Aree e fabbricati

Sono ammessi solo nei casi in cui l’intervento è parte essenziale e qualificante del tipo di azione proposta.

Tale tipologia di spesa non è ammessa per i soggetti che si configurano come imprese fra loro associate ovvero i consorzi e le società con durata statutariamente prevista inferiore a dieci anni.

Canoni di locazione degli immobili

Sono ammessi a contributo i canoni di locazione qualora la disponibilità di nuovi locali sia necessaria per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto e quali risultano dai contratti registrati a norma di legge.

Impianti, macchinari, attrezzature

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature innovative sono ammessi a contributo, se di nuova fabbricazione e necessari per il perseguimento degli obiettivi del progetto.

Strutture e software informatici

Sono ammessi al contributo le spese per l’acquisto di strutture e programmi informatici e per la realizzazione di reti informatiche commisurati e correlati alle dimensioni del soggetto beneficiario e agli obiettivi del progetto.

Personale

Le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del progetto devono essere documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate.

Ricerca, innovazione, studi ed indagini, consulenze, documentazione informativa

Sono ammissibili le spese di ricerca e sperimentazione, quelle necessarie per l’acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie, innovazione di prodotto o di processo, le spese per la definizione delle procedure di certificazione e/o di omologazione di prodotti o di processi, gli studi, le analisi e le consulenze specialistiche.

Leasing

Sono ammessi gli interventi realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, purché il contratto abbia termine prima della conclusione del progetto, ovvero includa la clausola del riscatto del bene.

Attività promozionale

Sono ammissibili:

- le spese relative a consulenze specialistiche, a ricerche e indagini di mercato, alla formazione del personale, alla partecipazione a fiere e mostre, a missioni economico-commerciali, allo svolgimento di campagne pubblicitarie, all’accesso a banche dati;

- le spese per la realizzazione di portali comuni per l’e-commerce, di tipo settoriale, territoriale, di filiera produttiva, nonché tematici, per lo sviluppo delle transazioni telematiche;

- le spese per altre iniziative relative all’attività di internazionalizzazione.

Esclusioni

Sono escluse dal contributo le spese per l’acquisizione di scorte e/o semilavorati, di arredi e, in via generale, tutte quelle non rientranti nelle categorie precedentemente indicate e/o specificate nelle schede relative alle singole tipologie di progetti e nei provvedimenti di approvazione del progetto.

9. CONTRIBUTI

Per l’attuazione delle iniziative finanziabili viene concesso un contributo in conto capitale, anche mediante cofinanziamento statale e/o comunitario, cui potrà aggiungersi un ulteriore contributo in abbattimento del costo del danaro a carico di apposito fondo di rotazione da costituirsi.

A) Conto capitale

E’ concesso fino al 50 % delle spese ammissibili per la realizzazione dei progetti nelle aree classificate come distretti, fino al 40 % nei poli di specializzazione produttiva e fino al 30 % ai consorzi di filiera (v. punto C “Tutto il territorio regionale” del paragrafo 3).

B) Anticipo rimborsabile

Finanziamento rimborsabile a tasso agevolato della durata fino a 60 mesi, di cui fino a 2 di preammortamento.

Il finanziamento regionale viene concesso a tasso zero fino alla misura del 50 % dell’investimento ammesso entro il limite massimo di euro 1.000.000,00. Ad esso si affiancherà un finanziamento di pari misura a tasso di mercato concesso dagli istituti di credito convenzionati. La misura dell’agevolazione regionale può essere diversificata a seconda degli ambiti di intervento.

10. DIVIETO DI CUMULO

Il contributo concesso per il progetto, anche mediante cofinanziamento statale e/o comunitario, non è cumulabile oltre la misura massima indicata nel presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali, concesse per lo stesso progetto.

I soggetti destinatari e le imprese consorziate o associate sono tenute al rispetto di tale divieto.

11. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA

I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto, per quanto ad essi si riferisca, della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

I contributi si configurano come aiuto di Stato e possono essere in conformità al Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (PMI) pubblicato in GUCE L. 10 del 13 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese, ovvero applicati in conformità alla disciplina comunitaria “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

Il contributo, data la natura collettiva dei soggetti beneficiari, va calcolato sulla base del potenziale beneficio che ricade, come conseguenza dell’aiuto regionale, su ogni impresa partecipante.

Inoltre ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi ai seguenti settori e comparti produttivi:

a) produzioni siderurgiche di cui all’allegato 1 del trattato CECA (NACE 221);

b) costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2);

c) produzione di fibre tessili artificiali (NACE 260)

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La Regione indice un bando annuale.

I soggetti destinatari dei contributi devono presentare le proposte di progetto e le relative domande alla Regione, e in copia, al Comitato di distretto e/o territoriale competente, se costituito.

La Regione, che può avvalersi dei Comitati, conduce l’istruttoria delle domande, provvede all’approvazione delle graduatorie e al finanziamento dei progetti.

La Regione valuta le domande applicando le priorità e i criteri di valutazione economico finanziaria in coerenza con i propri indirizzi programmatici e redige tre graduatorie distinte rispettivamente per i distretti, i poli di specializzazione produttiva e per l’intero territorio regionale relativamente ai soggetti di filiera.

13. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell’ambito delle risorse programmate per ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento.

I progetti vengono finanziati seguendo l’ordine delle graduatorie approvate fino a concorrenza dei fondi assegnati.

I progetti ammessi a contributo ma non finanziati per carenza di risorse possono essere finanziati con ulteriori fondi e/o con le economie eventualmente disponibili.

Il contributo può essere erogato da una società di intervento che svolgerà compiti di mera amministrazione e verifica procedurale con le modalità indicate su base convenzionale.

14. CONTROLLI E REVOCHE

Il soggetto gestore di cui al precedente paragrafo 13 effettua verifiche e controlli presso i soggetti beneficiari dell’agevolazione, allo scopo di accertare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’intervento finanziario regionale e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale competente.

Il soggetto gestore propone alla struttura regionale la revoca (parziale o totale) delle agevolazione e dei finanziamenti concessi nei seguenti casi:

a) mancato avvio od interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari.

b) qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

c) nel caso in cui l’intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini previsti dal bando;

e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il progetto, ove non autorizzati dalla Regione;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato;

h) qualora il luogo di realizzazione dell’investimento o di svolgimento del progetto sia diverso da quello ammesso a contributo;

i) nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

j) in caso di cessazione dell’attività del soggetto beneficiario;

k) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento del soggetto beneficiario ad altra procedura concorsuale;

l) in caso di cessazione o trasferimento del soggetto beneficiario dell’intervento regionale al di fuori del territorio regionale nei 3 anni successivi (od altro termine stabilito dal bando) alla conclusione del progetto;

m) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;

n) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal bando e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento;

o) nel caso in cui il beneficiario non consenta l’esecuzione dei controlli, ovvero qualora si verifichi violazione di divieti od inadempimento di obblighi previsti dal bando.

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte dell’agevolazione o del finanziamento regionale già erogata, maggiorata degli interessi nella misura stabilita dalla normativa, nonchè l’applicazione (ove ne ricorrano i presupposti) di una sanzione amministrativa pecuniaria.

15. MONITORAGGIO

L’ente gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di competente - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della Misura e dei singoli progetti.

L’ente gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale competente - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della Misura. In esito a tali monitoraggi, l’ente gestore relaziona periodicamente alla Regione in ordine all’attuazione della Misura.

16. SANZIONI

Nei casi previsti dall’art. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’ammontare del contributo o del finanziamento concesso.

17. CONTROLLO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

Il controllo finanziario è condotto sulla base delle indicazioni fornite in ogni fase di rendicontazione in ordine agli effetti di ricaduta sulle imprese direttamente interessate e sul sistema esconomico-produttivo. I dati aggregati possono essere valutati da un ente strumentale.

18. DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Il Direttore regionale alle Attività Produttive provvede con proprio atto all’approvazione della modulistica, della documentazione necessaria a corredo delle domande e alla disciplina di dettaglio e all’approvazione e pubblicazione dei bandi.

II bandi possono riferirsi ad uno o più ambiti di intervento di cui al paragrafo 3., ad uno o più soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4. e ad una o più iniziative di cui al paragrafo 7.

19. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica complessiva è di euro 6.960.000,00, così ripartita:

- euro 3.480.000, 00 Fondi Statali;

- euro 3.480.000, 00 Fondi Regionali.

Tale dotazione di fondi è finalizzata agli interventi di cui al D.M. 28.12.2007.

A questa somma dovrà aggiungersi il cofinanziamento dei soggetti beneficiari.

20. PRIORITA’

In fase di prima applicazione della presente misura, il Direttore regionale alle Attività Produttive è autorizzato a dare priorità al finanziamento dei progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di quelli relativi ai soggetti beneficiari appartenenti ai settori produttivi “Casalinghi”, “Catena del freddo”, “Orafo” e “Valvolame/rubinetterie”.

21. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI

Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da analoghe disposizioni normative.