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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 25
Codice DA1100
D.D. 17 giugno 2008, n. 373
Reg. CE n. 320/06, art. 6, Aiuto alla diversificazione. D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008. Approvazione schemi di domanda, definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande a valere sul bando 2008 e precisazioni alle disposizioni delle Linee guida e Istruzioni tecniche operative per lapplicazione.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) OCM zucchero, Reg. 320/06, art. 6. Aiuto alla diversificazione - schemi di domanda.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-8911 del 4/6/2008, è approvato lo schema di domanda con documentazione semplificata (secondo quanto specificato nellallegato 1 che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale).
Si rimanda ad una specifica Determinazione Dirigenziale la definizione e lapprovazione degli schemi di domanda con documentazione completa.
Gli Enti istruttori devono richiedere per la concessione del sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 bietole e 311 bietole tutte le integrazioni necessarie che in sintesi consistono:
* negli elementi completi per il monitoraggio e, in particolare, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione, di risultato e di impatto (crescita economica e produttività del lavoro);
* nelle dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa losservanza dei requisiti comunitari esistenti;
* in tutti gli altri dati ed elementi previsti nel piano aziendale.
2) Date di apertura a chiusura della presentazione delle domande - bando 2008.
Ai sensi della D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, la presentazione delle domande con documentazione semplificata per richiedere il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 bietole e 311 bietole del Piano dAzione regionale, può avvenire a partire dalla data della presente Determinazione e fino alle seguenti scadenze:
- data ultima per la trasmissione telematica delle domande: 23 settembre 2008;
- data ultima per la presentazione delle domande in forma cartacea alle Province: ore 12 del 30 settembre 2008 (in caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro postale).
Si rimanda ad una specifica Determinazione Dirigenziale la definizione delle date entro cui dovranno essere presentate le domande con documentazione completa.
3) Precisazioni alle disposizione delle Linee guida e Istruzioni tecniche operative per lapplicazione
Ai sensi della D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, si precisa quanto segue.
3.a) Allegato Linee guida e Istruzioni tecniche operative per lapplicazione alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Seconda Procedure generali per loperatività, al punto Dimensione aziendale minima e sostenibilità dellinvestimento.
Per il calcolo delle giornate lavorative convenzionali annue al fine di definire la dimensione minima aziendale valgono le tabelle approvate con la D.G.R. del 28 novembre 2005 n. 107-1659 ( Guida allaccertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dellintegrità fondiaria - Istruzioni per lapplicazione delle normative connesse ai D.lgs nn. 99/04 e 101/05" ) .
3.b) Allegato Linee guida e Istruzioni tecniche operative per lapplicazione alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Terza Disposizioni specifiche per la Misura 121 bietole"" , al punto Investimenti ammissibili , comma 2.d verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare lenergia prodotta da fonti rinnovabili.
Il citato comma 2.d dispone:
Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare lenergia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dellenergia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.
In tale caso è necessario evitare sovracompensazioni, non ammesse dalla normativa comunitaria.
Pertanto si precisa che, qualora la cessione dellenergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili allintermediario gestore della rete elettrica avvenisse ad un prezzo (o tariffa) superiore a quello di acquisto dellenergia elettrica da parte delle aziende agricole, il contributo in conto capitale concesso per la realizzazione dellimpianto dovrà essere decurtato di una somma pari al valore attualizzato dellincentivazione ricevuta attraverso la differenza di prezzo (o tariffa) tra energia elettrica ceduta ed acquistata.
3.c) Allegato Linee guida e Istruzioni tecniche operative per lapplicazione alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Quarta Disposizioni specifiche per la Misura 311" , al punto Rimando ad altre disposizioni" .
Il citato punto dispone:
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121 bietole"" .
Non valgono per la Misura 311 bietole le disposizioni di cui al sopra citato comma 2.d verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare lenergia prodotta da fonti rinnovabili in quanto la Misura 311 bietola prevede interventi per la produzione di energia destinata alla cessione a terzi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia