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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 25

Codice DA1100
D.D. 17 giugno 2008, n. 373

Reg. CE n. 320/06, art. 6, “Aiuto alla diversificazione”. D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008. Approvazione schemi di domanda, definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande a valere sul bando 2008 e precisazioni alle disposizioni delle “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione”.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) OCM zucchero, Reg. 320/06, art. 6. Aiuto alla diversificazione - schemi di domanda.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-8911 del 4/6/2008, è approvato lo schema di domanda con documentazione semplificata (secondo quanto specificato nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale).

Si rimanda ad una specifica Determinazione Dirigenziale la definizione e l’approvazione degli schemi di domanda con documentazione completa.

Gli Enti istruttori devono richiedere per la concessione del sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 “bietole” e 311 “bietole” tutte le integrazioni necessarie che in sintesi consistono:

* negli elementi completi per il monitoraggio e, in particolare, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione, di risultato e di impatto (crescita economica e produttività del lavoro);

* nelle dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa l’osservanza dei requisiti comunitari esistenti;

* in tutti gli altri dati ed elementi previsti nel piano aziendale.

2) Date di apertura a chiusura della presentazione delle domande - bando 2008.

Ai sensi della D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, la presentazione delle domande con documentazione semplificata per richiedere il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 “bietole” e 311 “bietole” del Piano d’Azione regionale, può avvenire a partire dalla data della presente Determinazione e fino alle seguenti scadenze:

- data ultima per la trasmissione telematica delle domande: 23 settembre 2008;

- data ultima per la presentazione delle domande in forma cartacea alle Province: ore 12 del 30 settembre 2008 (in caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro postale).

Si rimanda ad una specifica Determinazione Dirigenziale la definizione delle date entro cui dovranno essere presentate le domande con documentazione completa.

3) Precisazioni alle disposizione delle “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione”

Ai sensi della D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, si precisa quanto segue.

3.a) Allegato “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione” alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Seconda “Procedure generali per l’operatività”, al punto “Dimensione aziendale minima e sostenibilità dell’investimento”.

Per il calcolo delle giornate lavorative convenzionali annue al fine di definire la dimensione minima aziendale valgono le tabelle approvate con la D.G.R. del 28 novembre 2005 n. 107-1659 ( “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria - Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn. 99/04 e 101/05" ) .

3.b) Allegato “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione” alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Terza “Disposizioni specifiche per la Misura 121 ”bietole"" , al punto “Investimenti ammissibili” , comma 2.d “verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l’energia prodotta da fonti rinnovabili”.

Il citato comma 2.d dispone:

“Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l’energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell’energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.”

In tale caso è necessario evitare sovracompensazioni, non ammesse dalla normativa comunitaria.

Pertanto si precisa che, qualora la cessione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’intermediario gestore della rete elettrica avvenisse ad un prezzo (o tariffa) superiore a quello di acquisto dell’energia elettrica da parte delle aziende agricole, il contributo in conto capitale concesso per la realizzazione dell’impianto dovrà essere decurtato di una somma pari al valore attualizzato dell’incentivazione ricevuta attraverso la differenza di prezzo (o tariffa) tra energia elettrica ceduta ed acquistata.

3.c) Allegato “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione” alla D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, Parte Quarta “Disposizioni specifiche per la Misura 311" , al punto ”Rimando ad altre disposizioni" .

Il citato punto dispone:

“Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121 ”bietole"" .

Non valgono per la Misura 311 “bietole” le disposizioni di cui al sopra citato comma 2.d “verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l’energia prodotta da fonti rinnovabili” in quanto la Misura 311 “bietola” prevede interventi per la produzione di energia destinata alla cessione a terzi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia