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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2008, n. 46-8919

Programma regionale di profilassi della rinotracheite infettiva bovina (IBR) 2008. Revoca D.G.R.n. 24-8144 del 30/12/2002.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare le disposizioni sottoriportate che dovranno essere osservate ed applicate a tutti i bovini destinati ad essere introdotti in allevamenti da riproduzione:

1. Tutti i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi, destinati ad essere introdotti in allevamenti, fiere e mercati piemontesi, in cui sono detenuti capi da riproduzione, devono essere sottoposti ad accertamento sierologico ufficiale nei confronti dell’IBR effettuato nei 30 giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole. Tutti i bovini maschi da riproduzione devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico indipendentemente dall’età.

2. La data e l’esito degli accertamenti effettuati ai sensi del punto 1 devono essere riportati sul certificato (modello 4) di scorta degli animali, a cura del Servizio Veterinario dell’ASL, come di seguito indicato:

a) Negativo IBR: animale non infetto, risultato negativo alla ricerca degli anticorpi totali;

b) Negativo IBR - vaccinato: animale non infetto, vaccinato con vaccino deleto, risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e negativo alla ricerca degli anticorpi anti g E;

Nel caso in cui l’allevamento di origine sia indenne o ufficialmente indenne da IBR, la qualifica sanitaria deve essere indicata sul certificato di scorta degli animali (mod.4).

3. I bovini di età inferiore ai 12 mesi, con l’eccezione dei bovini maschi da riproduzione, destinati ad allevamenti da riproduzione, devono essere accompagnati dal certificato di scorta degli animali (modello 4) integrato da una autodichiarazione dell’allevatore riportante la qualifica sanitaria per IBR dell’azienda di origine. Negli allevamenti aderenti al programma regionale si applicano le misure di controllo a destino previste nel piano aziendale sottoscritto dall’allevatore.

4. I capi da riproduzione di età superiore ai 12 mesi introdotti da Paesi esteri, non scortati da certificazione sanitaria riportante:

- la provenienza da allevamento indenne da IBR; oppure

- la negatività ad una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti la spedizione, devono essere mantenuti separati e sottoposti ad accertamento sierologico per IBR.

5. Gli allevamenti che inviano animali della specie bovina o bufalina in alpeggio devono essere sottoposti a controllo diagnostico eseguito secondo le disposizioni indicate dalle linee guida regionali e finalizzato ad accertare lo stato sanitario della mandria nei confronti dell’IBR. Lo stato sanitario della mandria e la tipologia del trattamento immunizzante praticato devono essere riportati sul modello 7 (Art. 42, DPR 320/54) di certificazione di origine e sanità per l’alpeggio.

L’invio in alpeggio dei capi positivi è consentito a condizione che gli stessi siano sottoposti a trattamento vaccinale nei confronti dell’IBR, effettuato secondo le linee guida emanate dalla Direzione Sanità dell’Assessorato tutela alla salute e sanità.

6. Gli accertamenti di laboratorio sono effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

7. Negli allevamenti bovini che aderiscono al piano volontario di controllo della rinotracheite infettiva, devono essere osservate le misure indicate nelle linee guida emanate dalla Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte volte ad evitare che gli animali allevati vengano in contatto con bovini positivi IBR o con bovini il cui stato sanitario per IBR non è noto.

8. Negli allevamenti bovini aderenti al piano è vietato l’utilizzo di vaccini interi vivi attenuati (non gE-deleti);

9. In tutti gli allevamenti di bovini e bufalini dei territori della provincia di Verbania deve essere adottato un piano aziendale di controllo ed eradicazione dell’infezione da BHV-1, approvato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio e conforme alle linee guida emanate dalla Direzione Sanità dell’Assessorato alla Sanità

Di dare atto che quanto sopra disposto sostituisce integralmente le disposizioni indicate nella DGR 24-8144 del 30/12/2002, che pertanto deve intendersi revocata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2/2002.

(omissis)