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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008
Codice DB0100/DB0102
D.D. 15 aprile 2008, n. 0320/0042
Effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate, dai soggetti nominati, al Consiglio regionale. Nuove modalità.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, le modalità di effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, contenute nelle istanze di candidatura alla nomina o designazione in Enti ed Istituzioni di competenza del Consiglio regionale presentate dai soggetti nominati o designati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive modificazioni, come risulta dallallegato, sotto la lettera A, alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di effettuare i suddetti controlli a campione secondo le modalità di cui allallegato sopracitato.
Il Direttore regionale
Adriana Garabello
Allegato A
1) Oggetto, quantificazione e periodicità dei controlli a campione.
Sono soggette a controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di certificazione contenute nelle istanze di candidatura alla nomina o designazione in Enti ed Istituzioni, presentate al Consiglio regionale da parte dei soggetti nominati, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995. n. 39 e sue successive modificazioni.
Fermo restando il principio che nelleffettuazione dei controlli deve essere privilegiata la tempestività rispetto allestensione degli stessi, il controllo va effettuato, preferibilmente nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno, su tutte le dichiarazioni sostitutive contenute in almeno il 5% delle istanze presentate dai soggetti nominati nellarco di ogni semestre, purché il calcolo consenta di effettuare il controllo su almeno 2 candidature.
Qualora, nel corso di un semestre, la percentuale del 5% rispetto al numero dei soggetti nominati non consentisse leffettuazione dei controlli su almeno 2 candidature, tali soggetti verrebbero computati per il controllo a campione del semestre successivo, fermo restando che si deve procedere ai controlli a campione almeno una volta allanno.
Nellanno in cui si procede al rinnovo del Consiglio regionale e alle nomine in tutti gli enti con scadenza coincidente con la fine della legislatura. il controllo a campione viene effettuato una sola volta nel gennaio dellanno successivo.
2) Modalità di estrazione a sorte delle istanze da sottoporre a controllo a campione e verbalizzazione delle operazioni effettuate.
Prima di dare corso allestrazione a sorte delle suddette istanze contenenti dichiarazioni sostitutive, il Dirigente del Settore Segreteria dellUfficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni incarica un funzionario dellUfficio Nomine di procedere alla predisposizione di un elenco contenente cognome e nome dei soggetti nominati in enti ed istituzioni nel corso dellultimo semestre, ad eccezione dellanno in cui si procede al rinnovo del Consiglio regionale, o dalla data di effettuazione dellultimo controllo a campione, numerando in ordine progressivo tutti i nominativi contenuti in tale elenco.
Il funzionario incaricato procede, quindi, alla predisposizione di fogli, non distinguibili gli uni dagli altri, riportando su ciascuno di essi un numero progressivo fino alla corrispondenza del totale delle istanze da sottoporre a verifica.
Alla presenza del Direttore della Segreteria dellAssemblea regionale, del Dirigente del Settore Segreteria dellUfficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni, del Dirigente del Settore Studi documentazione e supporto giuridico legale o, in caso di assenza di uno di essi, di altro soggetto delegato, il Responsabile dellUfficio Nomine, o altro soggetto individuato, procede allestrazione a sorte di uno o più fogli fino al raggiungimento del numero minimo del 5% del totale delle istanze soggette a controllo a campione.
Individuate le istanze soggette a controllo a campione, il funzionario dellUfficio Nomine incaricato redige apposito verbale, firmato anche dal Dirigente del Settore Segreteria dellUfficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni, e procede al reperimento di tutti gli atti necessari ad effettuare la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ivi contenute. Tali operazioni possono essere compiute anche attraverso strumenti informatici o telematici, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Raccolta tutta la documentazione inerente i controlli, i soggetti presenti al momento della estrazione a sorte delle istanze procedono alla verifica della rispondenza delle dichiarazioni contenute nelle stesse agli atti in possesso.
Il funzionario incaricato procede, quindi, alla stesura dei singoli processi verbali riferiti a ciascuna istanza esaminata e del verbale finale di controllo, firmato dal Dirigente del Settore e controfirmato dal Direttore della Segreteria dellAssemblea regionale, dal Dirigente del Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale e dal Responsabile dellUfficio Nomine.
La persona incaricata a compiere le suddette operazioni dovrà assicurare, nel trattamento dei dati, il rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza dei dati personali.
3) Procedura per ladozione dellatto di decadenza o di revoca della nomina o della designazione ottenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva falsa.
Nel caso in cui, in seguito alleffettuazione del controllo a campione, si riscontri la falsità delle dichiarazioni sostitutive contenute nellistanza prodotta al Consiglio regionale, il Dirigente del Settore competente procede immediatamente alla trasmissione della copia del verbale di controllo, della copia dellistanza contenente la/e dichiarazione/i mendace/i o falsa/e e della copia della documentazione da cui si evincono le irregolarità al Presidente del Consiglio regionale al fine delladozione della deliberazione o del decreto di revoca o di decadenza della nomina o designazione.