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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008

Legge regionale 16 giugno 2008, n. 14.

Norme per la valorizzazione del paesaggio.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, secondo i principi enunciati nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonché concorre alla sua tutela. Verifica inoltre l’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attività di governo. La Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.

Art. 2.

(Azioni e programma di interventi)

1. Nell’ambito dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:

a) la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;

b) l’avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

c) la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;

d) l’elaborazione di studi, analisi e ricerche per l’individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;

e) l’incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;

f) la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti ed integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all’articolo 6.

Art. 3.

(Progetti per la qualità paesaggistica)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all’articolo 6, individua:

a) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari e delle altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati;

b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali sono assegnati i finanziamenti per i progetti di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all’integrazione di risorse derivanti da programmi nazionali e dell’Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari e le altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale al comma 1.

3. La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all’articolo 2, comma 2, l’elenco dei progetti per la qualità paesaggistica in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.

4. La Giunta regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente previsti nell’ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nelle aree destinate a parco e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario.

Art. 4.

(Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica)

1. I progetti per la qualità paesaggistica per i quali si richiede il contributo regionale contengono:

a) un’approfondita analisi paesaggistica dell’ambito, sufficientemente esteso, all’interno del quale ricade l’intervento;

b) le caratteristiche qualitative dell’intervento e la sua incidenza diretta ed indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica e sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali ed ambientali;

c) la programmazione economica dell’intervento con la previsione di una quota parte di finanziamento locale;

d) la verifica di fattibilità con i piani ed i programmi vigenti sull’area, con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore ed alla verifica di conformità urbanistica dell’intervento in progetto.

Art. 5.

(Incentivazione alla qualità del progetto)

1. La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e ne incentiva l’utilizzo attraverso risorse per il finanziamento delle spese necessarie.

2. I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall’articolo 52, comma settimo, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r. 8/1985.

3. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione.

Art. 6.

(Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:

a) l’assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;

b) tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;

c) un esperto designato dall’Unione delle Province Piemontesi (UPP) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);

d) un esperto designato dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);

e) il responsabile della struttura regionale competente in materia.

3. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

4. La Commissione esprime parere:

a) obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi di cui all’articolo 2, comma 2;

b) obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1;

c) obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica di cui all’articolo 7.

5. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.

Art. 7.

(Premio qualità paesaggistica)

1. La Regione istituisce il premio qualità paesaggistica.

2. Al premio qualità paesaggistica concorrono i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell’articolo 3.

3. La Regione può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti, riconoscendo, oltre al finanziamento di cui all’articolo 3, comma 3, un’ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.

4. Il riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall’elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.

5. La Commissione predispone, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, apposito regolamento per il conferimento del premio.

6. Nei pressi dell’opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge nell’esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) DA08002 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, alla cui copertura finanziaria si provvede con la dotazione della UPB DA09012.

2. Nel biennio 2009-2010 all’onere stimato in 4 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell’UPB DA08002, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 giugno 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 307

- Presentato dalla Giunta regionale il 22 giugno 2006.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla II Commissione referente il 18 aprile 2007 con relazione di Paola Barassi.

- Approvato in Aula il 10 giugno 2008, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 32 voti favorevoli , 6 voti contrari , 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 9 della Costituzione è il seguente:

“Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica .

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".

- Il testo dell’articolo 6 dello Statuto della Regione è il seguente:

“Art. 6 (Patrimonio naturale)

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d’inquinamento, sostiene la ricerca e l’uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l’uomo.".

- Il testo dell’articolo 8 dello Statuto della Regione è il seguente:

“Art. 8 (Territorio)

1. La Regione tutela l’assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l’organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.".


Nota all’articolo 5

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 52 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 52 (Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali)

[1] In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

[2] Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:

a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione e’ da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull’insieme dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;

b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;

c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d’uso e ai tipi di intervento;

d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonche’ per le destinazioni d’uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione puo’ intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali;

e) nell’applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, la’ dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l’equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.

[3] Con l’istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale e’ impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.

[4] Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l’assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l’adozione della stessa.

[5] L’adozione non potra’ avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.

[6] I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreche’ agli interventi di cui all’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.

[7] I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d’opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonche’ agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche.".

Note all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".