Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cantalupa (Torino)
Accordo di Programma tra il Comune di Cantalupa e la Regione Piemonte per la realizzazione del Centro di allenamento nazionale federale di Tiro con larco
Visto lart. 34 del D.Lgs 267/2000 che discipline la materia degli accordi di programma;
Visto lart. 14 della L.241/1990 e m. e i.;
Visto il decreto del Sindaco di avvio procedimento per laccordi di programma tra la Regione Piemonte per la realizzazione del centro di allenamento nazionale di tiro con larco prot. 1285 del 28.02.2008;
Vista la deliberazione di della Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2008 di approvazione della bozza di accordo di programma;
Visto il testo dellaccordo di programma firmato in data2 8.05.2008;
decreta
di approvare lAccordo di Programma tra la Regione Piemonte per la realizzazione dellintervento relativo alla realizzazione di Centro federale nazionale di tiro con larco, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è allegato quale parte integrante al presente sotto la lettera A;
di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Sindaco di Cantalupa (o suo delegato) con funzioni di Presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato).
Il Sindaco
Giovanni Picco
Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Cantalupa per la realizzazione del centro di allenamento federale nazionale di tiro con larco
(omissis)
Il giorno ventotto del mese di maggio ore 10.15 dellanno duemilaotto in Cantalupa, presso la Villa Comunale in Via Chiesa n. 73;
tra
La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;
Il Comune di Cantalupa rappresentato dal Sindaco, Prof. Giovanni Picco, domiciliato per la carica in Cantalupa, Via Chiesa 43;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.
Art. 2
Oggetto dellaccordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione delle opere relative allintervento denominato Centro Federale di Tiro con lArco.
Art. 3
Soggetto attuatore
Il Comune di Cantalupa è il soggetto attuatore dellaccordo, ed è il soggetto attuatore dellintervento.
Art. 4
Obblighi a carico delle parti
Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:
a) Il Comune di Cantalupa si impegna a:
realizzare lintervento oggetto dellaccordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
contribuire al finanziamento dellintervento oggetto del presente accordo per la somma di 100.000,00 euro.
compilare e trasmettere semestralmente la scheda di monitoraggio intervento agli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia;
a trasmettere a conclusione dellintervento agli uffici regionali della Direzione Turismo Commercio Sport - Settore Sport la rendicontazione finale dei lavori eseguiti;
b) la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione dellintervento oggetto dellaccordo di programma con un contributo complessivo pari a Euro 500.000,00.
A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma del Bilancio di previsione 2008.
Art. 5
Tempi e attuazione dellaccordo
Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2008.
La mancata osservazione degli obblighi, di cui allarticolo precedente, comporta limmediata risoluzione dellaccordo stesso.
Art. 6
Modifiche dellAccordo
Laccordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dellaccordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dellAccordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
Art. 7
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
E istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Cantalupa o loro delegati, e presieduto dal Sindaco del Comune di Cantalupa o da un suo delegato.
Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dellesecuzione dellAccordo ai sensi dellart. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, lacquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti lAccordo, al fine di verificare le condizioni per lesercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sullinterpretazione e attuazione del presente Accordo.
Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dellAccordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 8
Variazioni urbanistiche
Laccordo non comporta variazioni urbanistiche.
Art. 9
Effetti dellAccordo
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno lobbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino lAccordo medesimo o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dellAccordo stesso.
Art. 10
Revoca e sanzioni
Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.
Art. 11
Controversie
Eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno lesecuzione dellaccordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui allart. 7 del presente accordo.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. Larbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.
Art. 12
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dellaccordo di programma di cui allart. 34 del D.lgs. n. 267/2000.
Art. 13
Pubblicazione
Il Comune di Cantalupa trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 14
Spese di perfezionamento
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Cantalupa.
(omiss)
per la Regione Piemonte
La presidente
Mercedes Bresso
per il Comune di Cantalupa
Il Sindaco
Giovanni Picco