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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cantalupa (Torino)

Accordo di Programma tra il Comune di Cantalupa e la Regione Piemonte per la realizzazione del Centro di allenamento nazionale federale di Tiro con l’arco

Visto l’art. 34 del D.Lgs 267/2000 che discipline la materia degli accordi di programma;

Visto l’art. 14 della L.241/1990 e m. e i.;

Visto il decreto del Sindaco di avvio procedimento per l’accordi di programma tra la Regione Piemonte per la realizzazione del “centro di allenamento nazionale di tiro con l’arco” prot. 1285 del 28.02.2008;

Vista la deliberazione di della Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2008 di approvazione della bozza di accordo di programma;

Visto il testo dell’accordo di programma firmato in data2 8.05.2008;

decreta

di approvare l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte per la realizzazione dell’intervento relativo alla realizzazione di “Centro federale nazionale di tiro con l’arco”, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è allegato quale parte integrante al presente sotto la lettera A;

di costituire il Collegio di Vigilanza composto dal Sindaco di Cantalupa (o suo delegato) con funzioni di Presidente e dal Presidente della Regione Piemonte (o suo delegato).

Il Sindaco
Giovanni Picco

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Cantalupa per la realizzazione del centro di allenamento federale nazionale di tiro con l’arco

(omissis)

Il giorno ventotto del mese di maggio ore 10.15 dell’anno duemilaotto in Cantalupa, presso la Villa Comunale in Via Chiesa n. 73;

tra

La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

Il Comune di Cantalupa rappresentato dal Sindaco, Prof. Giovanni Picco, domiciliato per la carica in Cantalupa, Via Chiesa 43;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.  1
Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art.  2
Oggetto dell’accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione delle opere relative all’intervento denominato “Centro Federale di Tiro con l’Arco”.

Art.  3
Soggetto attuatore

Il Comune di Cantalupa è il soggetto attuatore dell’accordo, ed è il soggetto attuatore dell’intervento.

Art.  4
Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) Il Comune di Cantalupa si impegna a:

realizzare l’intervento oggetto dell’accordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;

contribuire al finanziamento dell’intervento oggetto del presente accordo per la somma di 100.000,00 euro.

compilare e trasmettere semestralmente la scheda di monitoraggio intervento agli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia;

a trasmettere a conclusione dell’intervento agli uffici regionali della Direzione Turismo Commercio Sport - Settore Sport la rendicontazione finale dei lavori eseguiti;

b) la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione dell’intervento oggetto dell’accordo di programma con un contributo complessivo pari a Euro 500.000,00.

A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma del Bilancio di previsione 2008.

Art.  5
Tempi e attuazione dell’accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2008.

La mancata osservazione degli obblighi, di cui all’articolo precedente, comporta l’immediata risoluzione dell’accordo stesso.

Art.  6
Modifiche dell’Accordo

L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art.  7
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Cantalupa o loro delegati, e presieduto dal Sindaco del Comune di Cantalupa o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art.  8
Variazioni urbanistiche

L’accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art.  9
Effetti dell’Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso.

Art.  10
Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art.  11
Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 7 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art.  12
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art.  13
Pubblicazione

Il Comune di Cantalupa trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art.  14
Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Cantalupa.

(omiss)

per la Regione Piemonte
La presidente
Mercedes Bresso

per il Comune di Cantalupa
Il Sindaco
Giovanni Picco