Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

A relazione degli Assessori Conti, De Ruggiero:

L’introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l’emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” .

La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. A causa dell’inadempimento dello Stato Italiano, la Commissione Europea ha quindi avviato diversi procedimenti di infrazione, cosi come previsto dell’articolo 226 CE, confluiti nella sentenza di condanna dell’ 8 novembre 2007 n.C-40/07.

Nel frattempo in data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato decreto, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le disposizioni statali di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che - ai sensi delle predette norme - soltanto quelli iniziati antecedentemente potevano concludersi in conformità alla normativa previgente.

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

In particolare per quanto concerne la VAS il c.d. decreto correttivo apporta significative modificazioni alla relativa disciplina anche con riferimento al regime transitorio, oggi normato dall’articolo 35 del d.lgs. 152/2006.

Tale articolo dispone che, sino a quando le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Trascorso il termine entro cui le Regioni dovranno adottare le conseguenti disposizioni legislative e regolamentari, fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, trovano diretta applicazione le norme nazionali, come modificate dal decreto correttivo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.

In attesa dell’adeguamento - con apposita legge - dell’ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale.

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell’applicazione della normativa di cui trattasi, si reputa peraltro necessario emanare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, volto a garantire un’applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire sin d’ora che la stessa possa ritenersi “compatibile” con l’atto statuale di recepimento, nell’evenienza che entro la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo.

A tal fine sono stati quindi predisposti gli allegati alla presente deliberazione, contenenti primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS, l’uno riferito in generale a tutte le tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura, l’altro formulato con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale.

Con i predetti indirizzi ci si prefigge in particolare lo scopo di implementare l’attuale disciplina regionale della materia, peraltro nel suo spirito e nel suo complesso coerente con la normativa europea, con specifico riguardo ad alcuni istituti la cui mancata previsione potrebbe fondatamente costituire elemento di incompatibilità con l’atto statuale di recepimento ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 152/2006: ci si riferisce in particolare all’ambito di applicazione della norma, alla puntuale definizione delle diverse fasi della procedura, alla consultazione delle c.d. autorità ambientali e del pubblico interessato, alla necessità di identificare l’autorità deputata ad emanare il previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma e alla previsione infine del monitoraggio ambientale dei suoi effetti.

L’applicazione di tali indirizzi oltre a garantire la compatibilità della norma regionale con il decreto statuale di recepimento della direttiva, consentirà di testare e verificare le indicazioni operative e le soluzioni procedurali individuate in vista della definizione della legge che regolamenterà in modo organico nell’ordinamento regionale lo svolgimento delle procedure di VAS.

Preso atto che:

- in data 11 febbraio 2008, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, le competenti strutture hanno incontrato le diverse Direzioni regionali nell’ambito del Gruppo di lavoro istituito con deliberazione della Giunta regionale dell’11 luglio 2006 n. 3-3327, al fine di avviare una fase di confronto volta a illustrare l’intervento oggetto della presente deliberazione e raccogliere le loro osservazioni;

- in data 18 febbraio e 5 marzo 2008 le strutture competenti ed predetto Gruppo di lavoro, hanno consultato gli organi tecnici provinciali e le strutture dell’ARPA competenti in materia di VIA;

- in data 22 maggio 2008 la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34 ha espresso il proprio parere in merito;

visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

- l’articolo 17 della legge regionale n. 51 del 8 agosto 1997(Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di emanare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, gli indirizzi operativi di cui agli Allegati I e II, costituenti parte integrante della presente deliberazione, concernenti la Valutazione ambientale strategica di piani e programmi ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 40/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato I

PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI PER L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Premessa

L’introduzione nel diritto comunitario della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta in data 27 giugno 2001, con l’emanazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

La suddetta direttiva, definiti i principali istituti della VAS, demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. A causa dell’inadempimento dello Stato Italiano, la Commissione Europea ha, quindi, avviato diversi procedimenti di infrazione, cosi come previsto dell’articolo 226 CE, confluiti nella sentenza di condanna dell’ 8 novembre 2007 n.C-40/07.

Nel frattempo in data 31 luglio 2007, in seguito a due provvedimenti di proroga, è entrata in vigore la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 e 52 del precitato decreto, per tutti i procedimenti di pianificazione o programmazione avviati successivamente alla data del 31 luglio 2007 hanno quindi trovato diretta applicazione le disposizioni statali di recepimento della direttiva comunitaria, atteso che - ai sensi delle predette norme - soltanto quelli iniziati antecedentemente potevano concludersi in conformità alla normativa previgente.

Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

In particolare per quanto concerne la VAS il c.d. decreto correttivo apporta significative modificazioni alla relativa disciplina anche con riferimento al regime transitorio, oggi normato dall’articolo 35 del d.lgs. 152/2006.

Tale articolo dispone che, sino a quando le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Trascorso il termine entro cui le Regioni dovranno adottare le conseguenti disposizioni legislative e regolamentari, fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, trovano diretta applicazione le norme nazionali, come modificate dal decreto correttivo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.

In attesa dell’adeguamento - con apposita legge - dell’ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale.

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell’applicazione della normativa di cui trattasi, la Regione ha reputato necessario emanare un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, volto a garantire un’applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e, comunque, tale da garantire sin d’ora che la stessa possa ritenersi “compatibile” con l’atto statuale di recepimento, nell’evenienza che entro la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo.

Indicazioni di ordine generale

In base alla legislazione europea e nazionale di riferimento la valutazione ambientale strategica (di seguito denominata VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.

Essa costituisce un importante strumento d’integrazione di valutazioni ambientali nei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, in quanto garantisce che tali effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione ed ai fini dell’approvazione.

La VAS di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, infatti, essere preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria fino all’attuazione e deve svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del ciclo di vita del piano o programma.

Essa rappresenta, quindi, un supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.

A ciò si aggiunga che l’attività di valutazione dei piani o programmi può produrre conseguenti effetti utili per le valutazioni puntuali che dovranno essere poi effettuate a valle sui progetti di singole opere e/o interventi, che dal piano stesso siano stati, a monte, previsti.

È bene ricordare in proposito che l’introduzione dell’istituto nell’ordinamento giuridico impone alle autorità procedenti di integrare le connesse procedure nell’ambito dell’iter di pianificazione o programmazione, pena altrimenti l’annullabilità, per violazione di legge, dei relativi provvedimenti amministrativi di approvazione.

Nel caso di piani o programmi gerarchicamente ordinati o, comunque, funzionalmente collegati, si sottolinea la necessità di un opportuno coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo inutili e costose riproduzioni delle valutazioni.

Sotto questo aspetto, fermo restando che la VAS deve essere effettuata ai vari livelli amministrativi, le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi dovranno, pertanto, tener conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori.

Si specifica, inoltre, che nel caso di processi di programmazione che si sviluppano per fasi distinte di indicazione di strategie e di definizione delle relative linee operative, nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l’intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998 i piani ed i programmi che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e costituiscono quadro di riferimento per successive decisioni di autorizzazione devono essere predisposti in coerenza con obiettivi di tutela ambientale ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

Il citato articolo 20 dispone, quindi, un obbligo di valutazione della compatibilità ambientale di tutti i piani o programmi che, rientrando nel processo decisionale di strumenti di governo o di gestione, incidono sull’assetto del territorio in senso lato, e pertanto risponde alla ratio della direttiva 42/2001/CE che stabilisce obbligo di VAS per gli strumenti di pianificazione/programmazione che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

La direttiva subordina, tuttavia, la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull’ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull’ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l’entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale.

In coerenza alla direttiva europea e tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 152/2006 in merito all’ambito di applicazione della VAS, si reputa necessario specificare l’obbligo generale previsto dall’articolo 20 della legge regionale 40/1998, distinguendo la categoria di piani e programmi che, ricorrendo le condizioni previste, sono sottoposti a VAS ex lege, dalla categoria di piani o programmi per i quali occorre, invece, accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti.

Deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i..

Si deve, invece, accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti per:

a) i piani e i programmi di cui al paragrafo precedente che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori;

b) i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

Ai fini della corretta individuazione del campo di applicazione si specifica che un piano o programma costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti nel caso in cui:

- definisce lo scenario di riferimento territoriale o settoriale per l’approvazione, l’autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti e contiene criteri o indicazioni in merito a ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative di opere ed interventi ovvero in merito al tipo di attività o di progetto consentiti in una determinata zona;

oppure:

- fornisce, in relazione ad obiettivi stabiliti, indicazioni e criteri per l’allocazione e distribuzione delle risorse necessarie all’attuazione dei progetti, definendo in modo specifico le condizioni per la concessione delle autorizzazioni.

Il procedimento di VAS

L’articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi siano studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale e siano successivamente adottati ed approvati con riferimento alle informazioni e valutazioni ambientali dallo stesso previste e alla luce delle osservazioni che qualunque soggetto (pubblico o privato) può presentare in merito nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento.

La norma regionale configura, pertanto, un iter decisionale del quale sono parte integrante obiettivi e considerazioni ambientali e la consultazione del pubblico nella sua accezione più ampia possibile, in sostanziale coerenza con la direttiva 2001/42/CE, che considera la valutazione ambientale strumento di integrazione delle valutazioni ambientali nel processo di formazione ed approvazione dei piani o programmi e pone il principio fondamentale del massimo coinvolgimento possibile dei soggetti interessati.

Per quanto la norma regionale, senza dettagliarne le modalità di svolgimento, inserisca la procedura di VAS nell’ambito di quelle ordinariamente previste per l’adozione ed approvazione del singolo piano o programma, secondo una delle opzioni fornite dalla stessa direttiva europea (articolo 4, paragrafo 2), ai fini dell’applicazione del più volte citato articolo 20 della legge regionale è bene precisare che dal complesso delle disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento emerge in dettaglio che le procedure di VAS sono costituite dall’insieme delle seguenti fasi o attività:

- verifica preventiva, ove necessario, della necessità di sottoporre a valutazione ambientale il piano o programma;

- redazione di un rapporto ambientale;

- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso;

- eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti;

- valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma (valutazione del rapporto ambientale e delle risultanze delle consultazioni);

- integrazione degli esiti della valutazione nel piano o programma;

- informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati;

- monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi.

La verifica preventiva

Nei casi in cui, secondo quanto indicato nel paragrafo relativo all’ambito di applicazione, occorra stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE.

In riferimento a tale documento tecnico l’autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l’attuazione del piano o programma può avere sull’ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall’autorità preposta alla VAS in collaborazione con l’autorità proponente, in relazione all’esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti.

Al fine di garantire una esaustiva e celere consultazione si ritiene efficace utilizzare preferibilmente come modalità di effettuazione della medesima la conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. A tal fine potranno ritenersi utili anche le conferenze di pianificazione/programmazione già previste dalla normativa vigente per la formazione ed approvazione del piano o programma, come ad esempio le conferenze previste per l’approvazione degli accordi di programma o per la formazione delle varianti strutturali ai sensi della legge regionale 1/2007.

L’autorità competente definirà, in coerenza con la legislazione di riferimento, il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i novanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.

Le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell’eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’ente, qualora presente. Si ritiene opportuno, inoltre, farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Qualora venga stabilita la necessità di sottoporre il piano o programma a valutazione ambientale il provvedimento di verifica potrà già contenere indicazioni circa i contenuti delle analisi e valutazioni ambientali da effettuare oltre che precisazioni circa le modalità di informazione ritenute opportune in relazione al caso specifico, eventualmente concordate nella conferenza di servizi convocata per la verifica.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale, nella successiva fase di elaborazione del piano o programma, si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica.

Per tale ragione ed in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le varie fasi procedurali, si evidenzia l’opportunità che i provvedimenti di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione, nonché del recepimento delle eventuali condizioni stabilite.

Nel caso di piani o programmi sottoposti a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita l’esclusione dalla valutazione ambientale, con l’osservanza di quanto previsto dal presente paragrafo, si ritiene ottemperato il disposto dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l’obbligatorietà dell’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La Valutazione

Il rapporto ambientale

L’articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che la documentazione di piano o programma debba contenere specifiche informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale, in base alle quali predisporre e successivamente approvare il piano o programma.

Per i piani e programmi per i quali è prevista la VAS ex lege e per quelli per i quali sia stata stabilita la necessità della valutazione ambientale a seguito di verifica preventiva deve, quindi, essere redatta, prima ed ai fini della loro approvazione, una relazione di compatibilità ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o programma.

Tale relazione, elaborata secondo le indicazioni dell’allegato F) della legge regionale 40/1998, risponde nella sostanza a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE in relazione al rapporto ambientale. E’ necessario, tuttavia, integrarne i contenuti con opportune informazioni sul monitoraggio ambientale prescritto dalla direttiva e dal decreto di recepimento.

La relazione così integrata costituisce il rapporto ambientale che secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE deve supportare in modo appropriato il processo di pianificazione/programmazione.

Nel rapporto ambientale, redatto a cura del soggetto o dell’autorità proponente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma, devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell’ambito territoriale interessato.

In coerenza con quanto disposto si precisa che nella redazione del rapporto ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative, ivi comprese le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell’ambito della eventuale verifica preventiva già effettuata.

Si richiama, infine, la disposizione del decreto di recepimento della direttiva 2001/42/CE che prevede che al rapporto ambientale debba essere allegata una sintesi non tecnica, che illustra in linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico.

La fase di specificazione (scoping)

La direttiva 2001/42/CE dispone che al momento della decisione sulla portata delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale e sul livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione siano consultati i soggetti competenti in materia ambientale.

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un documento tecnico preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.

In riferimento a tale documento è opportuno che l’autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, nell’esprimere il parere e nel fornire il loro contributo per l’elaborazione del rapporto ambientale, si pronuncino in modo coordinato. A tal fine il soggetto o l’autorità proponente possono eventualmente attivare un apposito tavolo tecnico.

Anche in questo caso l’autorità proponente definirà, in coerenza alla legislazione di riferimento e d’accordo con l’autorità competente, il termine per la conclusione della consultazione, che si ritiene non debba comunque superare i sessanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.

Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell’elaborazione del rapporto ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

Si precisa che in fase di specificazione potranno essere anche concordate e precisate le modalità di informazione ritenute opportune in relazione alla tipologia di piano o programma, in coerenza con il quadro delle regole già previste in termini generali.

La consultazione

Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che “qualunque soggetto” può presentare all’autorità preposta all’approvazione del piano o programma osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale. Prevede, inoltre, che la raccolta di tali osservazioni avvenga nei tempi e nei modi stabiliti per la pubblicità e la partecipazione dalla normativa settoriale di riferimento.

Come già precisato il disposto regionale in questione risponde sostanzialmente a quanto richiesto dalla direttiva 2001/42/CE e dalla relativa norma statale di recepimento in merito alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

E’ tuttavia necessario fornire opportune indicazioni al fine di assicurare una corretta informazione e consultazione delle autorità e del pubblico e di rendere proficua la partecipazione al processo di valutazione ambientale.

La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale con relativa sintesi non tecnica devono, pertanto, essere messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei settori di pubblico interessato al fine di raccogliere pareri e osservazioni, oltre che dell’autorità preposta alla VAS ai fini della valutazione ambientale complessiva.

Si specifica che è considerato pubblico interessato il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interessi al riguardo da far valere (ad es. organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente o organizzazioni sindacali).

Si raccomanda al proposito di assicurare un’adeguata diffusione delle informazioni anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

E’ necessario, comunque, che copia della documentazione integrale venga depositata e messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’autorità proponente e dell’autorità preposta alla VAS, utilizzando in questo caso l’ufficio di deposito già istituito ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 40/1998 per i progetti di opere ed interventi sottoposti a procedura di VIA, fatto salvo quanto specificato nell’Allegato II per i soli strumenti urbanistici comunali.

Dell’avvenuto deposito e della messa a disposizione della documentazione deve essere data notizia tramite avviso pubblico contenente il titolo della proposta di piano o programma, la specificazione del soggetto ovvero dell’autorità proponente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione.

Per quanto riguarda le modalità ed i tempi della consultazione si specifica quanto segue.

Nel caso in cui la consultazione sia già prevista dalla normativa di settore è necessario garantire che le forme ordinarie già individuate assolvano a detta funzione anche per gli aspetti che attengono alla valutazione ambientale e che vengano eventualmente integrati in modo opportuno ulteriori specifici adempimenti.

Nel caso in cui, invece, la norma settoriale di riferimento non preveda forme di consultazione e pubblicità è necessario, comunque, mettere in atto specifiche modalità operative per garantire la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico secondo le indicazioni del presente provvedimento.

Pertanto, entro termini compatibili e coerenti con le esigenze sia della pianificazione/programmazione che della valutazione ambientale, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati; entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, trasmettendole all’autorità preposta alla VAS oltre che all’autorità proponente.

I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale sono acquisiti preferibilmente attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. indetta allo scopo ovvero nell’ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano o programma ed in cui è necessariamente presente anche l’autorità preposta alla VAS.

Il parere di compatibilità ambientale

L’articolo 20 della legge regionale 40/1998 prevede che le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale, oltre che le osservazioni ed i pareri pervenuti a seguito della consultazione, concorrano alla decisione finale inerente il piano o programma, secondo quanto previsto anche dalla direttiva comunitaria.

È pertanto essenziale che il rapporto ambientale e gli esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma, valutazione che costituisce, in coerenza con la direttiva 42/2001/CE, presupposto essenziale per l’approvazione.

Si ritiene, al proposito, opportuno precisare che tale valutazione deve costituire oggetto di uno specifico parere motivato circa la compatibilità ambientale del piano o programma esaminato, parere che deve incidere in modo efficace sulla stessa definizione del piano o programma in vista della sua approvazione finale.

Tale parere può, infatti, contenere condizioni e richieste di modifiche o integrazioni della proposta del piano o programma; in tale ipotesi il soggetto o l’autorità proponente deve provvedere alla revisione del piano o programma prima della sua presentazione per l’approvazione, in raccordo ed in collaborazione con l’autorità che ha espresso il parere di compatibilità ambientale e di cui si dirà a breve.

Il parere in questione viene espresso in relazione ad un documento giunto al grado di elaborazione sufficiente per la sua formalizzazione come proposta di piano o programma, ovvero in relazione ad un piano o programma adottato qualora sia previsto un atto formale di adozione prima della presentazione all’organo o ente competente per l’approvazione.

Nel caso in cui le procedure di pianificazione/programmazione prevedano una doppia fase di adozione, a livello rispettivamente di progetto preliminare e di piano o programma definitivo, fatto salvo quanto specificato nell’Allegato II per i soli strumenti urbanistici comunali, si ritiene che il parere di compatibilità ambientale debba essere formulato sul progetto adottato in via preliminare ed in ordine al quale sono state svolte le fasi di consultazione ordinariamente previste dalla normativa di riferimento, integrate - come specificato al precedente paragrafo - dagli aspetti peculiari relativi alla valutazione ambientale, indicati dal presente provvedimento in coerenza con la direttiva 2001/42/CE.

In tal modo, infatti, l’atto di adozione definitiva, preordinato alla successiva approvazione del piano o programma, potrà recepire le eventuali prescrizioni contenute nel parere emesso.

L’approvazione del piano o programma

Come sottolineato nel precedente paragrafo l’articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che l’adozione e l’approvazione dei piani o programmi deve tener conto delle considerazioni e valutazioni di carattere ambientale.

Il disposto della legge regionale è, quindi, coerente nella sostanza con la direttiva 42/2001/CE che prevede espressamente che nel corso dell’iter decisionale, prima dell’approvazione di un piano o programma, si prendano in considerazione il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano o programma, ed i pareri espressi in fase di consultazione.

La direttiva richiede, tuttavia, che le modalità di integrazione delle considerazioni e valutazioni ambientali nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e degli esiti delle consultazioni svolte, siano rese esplicite e divulgate al momento dell’approvazione del piano o programma attraverso la formulazione e la pubblicazione di apposita dichiarazione di sintesi.

Si sottolinea l’efficacia di questa innovativa disposizione della direttiva in relazione alla assunzione di responsabilità circa le questioni ambientali e di trasparenza delle decisioni; si ritiene, pertanto, opportuno dare piena attuazione a tale disposizione, prevedendo di conseguenza che il provvedimento di approvazione di un piano o programma, che sia stato sottoposto a valutazione ambientale, venga accompagnato da una dichiarazione di sintesi nella quale si illustri:

* in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

* come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

* quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative individuate.

Tale dichiarazione di sintesi deve essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all’iter decisionale.

Si specifica, pertanto, che l’informazione già prevista per i provvedimenti finali di approvazione dei piani o programmi deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed al piano di monitoraggio, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e che sia data indicazione delle sedi dove si può prendere visione di tutta la documentazione tecnica oggetto di istruttoria.

Si richiama, al proposito, l’opportunità di utilizzare, ai fini dell’informazione verso il pubblico, anche i sistemi on line ordinariamente in uso nella pubbliche amministrazioni.

Il monitoraggio ambientale

La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.

Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.

Per quanto l’articolo 20 della legge regionale 40/1998 non preveda nulla di specifico in relazione al monitoraggio, si ritiene, tuttavia, necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi.

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel rapporto ambientale, ad integrazione delle informazioni richieste dall’allegato F) della legge regionale 40/1998.

Sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all’approvazione del piano o programma, deve, quindi, essere approvato un programma di monitoraggio ambientale, nel quale sono specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze.

Si ritiene necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l’attuazione di quanto previsto.

Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.

Al proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo.

E’ opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi imprevisti, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell’autorità responsabile dell’attuazione del piano o programma e dell’autorità preposta alla VAS.

Raccordo con il procedimento di VIA e di Valutazione d’Incidenza

Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998 dispone che i piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica o contenere criteri da utilizzare in tale fase, ovvero possono prevedere, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio interessato, di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati della legge.

Tale disposto segue una logica di razionalizzazione e semplificazione del complesso sistema dei procedimenti amministrativi espletati per le valutazioni ambientali di piani o programmi e progetti, prevedendo che siano stabiliti opportuni raccordi procedurali anche al fine di evitare duplicazioni.

Al proposito si specifica che:

* qualora il livello di approfondimento e di dettaglio delle analisi e delle valutazioni ambientali effettuate consenta, in riferimento a determinati progetti rientranti nelle tipologie degli allegati B1, B2 e B3 della legge regionale 40/1998 e non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, di qualificare gli effetti significativi sull’ambiente, specificandone la natura e l’entità oppure evidenziandone l’assenza, il piano o programma può prevedere che tali progetti siano direttamente assoggettati o esclusi dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della legge regionale ovvero può individuare indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di cui all’articolo 10 della medesima legge;

* il piano o programma, in relazione alla particolare sensibilità ambientale del territorio di riferimento, può altresì prevedere che siano sottoposti alle procedure di VIA progetti di tipologie non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2, B3 della legge regionale;

* l’autorità competente dà idonea informazione e comunicazione dei provvedimenti eventualmente adottati in tal senso.

Si richiama la necessità di concordare l’effettiva possibilità di dare applicazione al disposto del comma 5 con l’autorità competente in materia di VIA, di cui all’articolo 6 della legge regionale 40/1998, oltre che di rispettare in modo puntuale i criteri previsti all’Allegato E e gli obblighi di consultazione ed informazione del pubblico previsti ai fini della verifica disposti dall’articolo 10 della medesima legge.

Sempre nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a VAS, si sottolinea la necessità di utilizzare in modo adeguato, in sede di procedura di VIA, tutti gli elementi già positivamente valutati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma. E’ utile sottolineare al riguardo che tale raccordo è finalizzato a non duplicare le analisi e la documentazione oltre che a non annullare gli effetti e gli esiti delle precedenti valutazioni e a non rimettere in discussione quanto già valutato positivamente, se non alla luce di ulteriori elementi di valutazione o necessità di approfondimenti.

Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Vas, il giudizio di Via negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della Vas dovrà essere, pertanto, adeguatamente motivato.

E’ opportuno in questa sede specificare, inoltre, che qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione, da condursi ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., deve essere effettuata nell’ambito del più ampio procedimento di valutazione ambientale strategica del piano o programma.

In tali casi il rapporto ambientale dovrà, pertanto, essere integrato da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall’allegato G del citato d.p.r. e la valutazione dell’autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. A loro volta le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

L’autorità preposta alla VAS

Per quanto riguarda l’autorità competente a decidere circa la necessità di valutazione per i piani o programmi sottoposti a verifica preventiva e ad effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene che, nelle more della disciplina regionale che regolamenterà in modo organico le procedure di VAS in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa debba essere identificata nell’amministrazione competente all’approvazione del piano o programma.

In relazione all’attuale legislazione regionale vigente in materia ambientale si ritiene che la funzione possa essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l’espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi, in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS.

Poiché occorre assicurare che il parere di compatibilità ambientale sia espresso anche con riferimento a piani o programmi di Amministrazioni non dotate del predetto organo tecnico, si ritiene che in tali casi le stesse possano avvalersi, previi i necessari accordi, dell’organo tecnico regionale nel caso di piani o programmi che interessano il territorio di più Province, o dell’organo tecnico provinciale per i piani o programmi che riguardano il territorio di più comuni ovvero per quelli comunali, per i quali il comune ha comunque la facoltà di individuare una struttura, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.

Nel caso di piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione, in analogia a quanto previsto all’articolo 7, comma 3 della legge regionale 40/1998 per le procedure di VIA, l’organo tecnico sarà costituito dal nucleo centrale, individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999 21-27037 nel Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale, integrato dalla struttura regionale competente per materia in relazione alla tipologia di piano o programma e dalle altre strutture regionali che possono essere interessate dagli effetti del piano o programma sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

In analogia a quanto previsto per i procedimenti di VIA, il nucleo centrale dell’organo tecnico regionale è responsabile del coordinamento delle funzioni di tipo trasversale sia in riferimento ai singoli procedimenti nei quali la Regione risulti autorità preposta alla VAS, sia in riferimento ad attività più generali di definizione di modalità operative, di approfondimento metodologico, di progettazione ed implementazione di supporti operativi e di gestione dell’ufficio di deposito dei piani o programmi messi a disposizione per la consultazione del pubblico.

Per quanto riguarda la responsabilità di procedimento, affidata nella VIA alla struttura competente individuata specificamente in relazione alla tipologia di opera o intervento si ritiene, in linea generale, che nel caso in cui la Regione debba esprimere il parere di compatibilità ambientale di un piano o programma non di livello regionale, ovvero nel caso in cui debba esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di competenza statale, debba essere responsabile del coordinamento delle funzioni di espletamento delle procedure di VAS la struttura regionale competente per materia, la quale opera in raccordo con il nucleo centrale.

Nel caso, invece, di piani o programmi regionali, in cui la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma ed il relativo rapporto ambientale, è responsabile del procedimento di VAS il nucleo centrale dell’organo tecnico, che opera in raccordo con le altre strutture interessate dagli effetti ambientali del piano o programma e, comunque, in collegamento con la struttura competente per materia.

Procedimenti in corso

Per effetto dell’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, le procedure in corso al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della Parte II del d.lgs. 152/2006, si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali.

Pertanto nel caso in cui, nel corso del procedimento volto alla formazione ed all’approvazione di un piano o programma, si sia già pervenuti entro la predetta data del 31 luglio 2007 all’adozione, anche solo di livello preliminare, del piano o programma o, comunque, ad una avanzata definizione della proposta e sia stata già prodotta e formalizzata la relazione di compatibilità ambientale ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 e dell’allegato f) della legge regionale n. 40/1998, il procedimento potrà essere concluso in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 20 della citata legge regionale, così come messe in atto sino al precitato 31 luglio 2007.

Nel caso, invece, di procedimento avviato dopo il 31 luglio 2007 ovvero avviato prima di tale data, ma nel corso del quale non si sia pervenuti a quella data ad una avanzata definizione della proposta di piano o programma ovvero alla sua adozione, anche solo di livello preliminare, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998, alla luce delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.

In questo ultimo caso sono comunque fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio 2007 e la data di pubblicazione del presente provvedimento. Successivamente a tale data, pertanto, i procedimenti non ancora conclusi dovranno seguire le indicazioni del presente provvedimento, compatibilmente con le fasi procedurali già realizzate.

Allegato II

INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l’applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l’elaborazione e l’adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L’attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell’ambito del presente provvedimento, ai fini dell’integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

2. Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;

3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..

5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);

6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Ambito di applicazione

In riferimento ai casi sopraelencati, tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella quale è stata evidenziata in linea generale l’opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l’assoggettabilità all’analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani già approvati, per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS, si specifica quanto segue:

• deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:

- Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;

- Varianti strutturali ai sensi dell’articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.

• si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:

- Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;

- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;

- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

All’interno di tale procedura si verifica:

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;

- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).

• sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:

- Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;

- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l’esclusione dalla valutazione ambientale, con l’osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell’articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l’obbligatorietà dell’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il procedimento di VAS

Di seguito, per ciascuna tipologia di strumento sopra segnalata, si indicano le caratteristiche e gli adempimenti connessi al processo valutativo; per quanto riguarda le altre procedure non richiamate direttamente nel presente allegato, si rimanda agli indirizzi operativi forniti nell’Allegato I alla presente deliberazione.

All’Allegato I si rimanda altresì per tutte le indicazioni di carattere generale qui non espressamente richiamate.

1. NUOVI PIANI REGOLATORI, LORO REVISIONI O VARIANTI GENERALI

formati e approvati ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Valutazione obbligatoria

Nell’ambito della deliberazione programmatica di cui all’art. 15, c. 1 della l.r. 56/77 e s.m.i., o nelle more di formazione del progetto preliminare in apposito documento tecnico preliminare, l’Amministrazione Comunale definisce i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale e consulta al riguardo i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti ambientali del piano oltre che l’autorità regionale preposta alla VAS. Per la consultazione può essere utilizzata la fase di pubblicizzazione della deliberazione programmatica, ove prevista, ovvero apposita trasmissione del documento tecnico preliminare.

Il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali nel periodo previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. per la pubblicazione e le osservazioni.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’amministrazione comunale e sul sito web dell’ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L’Amministrazione Comunale predispone e adotta il progetto definitivo, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l’iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato eventualmente coinvolto oltre che delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell’ambito del procedimento finalizzato all’approvazione definitiva, la Regione tramite l’organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base della documentazione tecnica predisposta dall’Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano o della variante di piano è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nella variante di piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l’informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano o variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l’utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

2 VARIANTI STRUTTURALI

formate ed approvate ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L’Amministrazione comunale, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs n. 4/2008 correttivo del d.lgs 152/2006, nell’ambito del documento programmatico predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano.

Sulla scorta delle indicazioni di carattere ambientale emerse nella conferenza di pianificazione sul documento programmatico, di cui alla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata dalla l.r. 1/2007 per le varianti strutturali, cui partecipano oltre alla Regione e alla Provincia gli eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale interessati, nell’ambito dei lavori della conferenza, ovvero, prima dell’adozione del progetto preliminare e comunque nel termine massimo di novanta giorni, l’Amministrazione comunale decide circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante strutturale al processo valutativo derivante dagli esiti della procedura di verifica, ovvero, in caso di Varianti strutturali ai sensi dell’articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i., per le quali è obbligatorio il ricorso alla VAS, il progetto preliminare di variante adottato è comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica.

Nel caso di variante non sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità la fase preliminare di formazione e pubblicazione della deliberazione programmatica è utilizzata per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, in analogia con quanto previsto, al paragrafo precedente, per i nuovi piani.

Durante il periodo di pubblicazione previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, chiunque può presentare osservazioni e considerazioni anche sugli aspetti ambientali.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’Amministrazione comunale e sul sito web dell’ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Al termine del periodo di pubblicazione l’Amministrazione comunale controdeduce alle osservazioni pervenute, come previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, convoca la conferenza di pianificazione, inviando il progetto di variante comprensivo del Rapporto ambientale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla Regione, alla Provincia nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati.

Tali soggetti esprimono in sede di conferenza le proprie considerazioni anche sul rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei lavori della conferenza o comunque entro i termini previsti dalla pertinente normativa vigente, sulla base delle considerazioni e dei pareri espressi e delle osservazioni ambientali pervenute dal pubblico formula il parere motivato di compatibilità ambientale della variante e di conseguenza provvede ad integrare o modificare, se del caso, il progetto proposto e procede alla sua approvazione; l’atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l’informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste

3. VARIANTI PARZIALI

formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale.

L’Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante parziale al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica è pubblicato ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. e viene inviato alla Provincia, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione).

Nel periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’Amministrazione comunale e sul sito web dell’ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Durante la pubblicazione gli altri soggetti competenti in materia ambientale fanno pervenire all’Amministrazione comunale il proprio parere ambientale.

Il previsto parere della Provincia sulla conformità della variante parziale rispetto al Piano territoriale provinciale e ai progetti sovracomunali approvati, espresso nei termini previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i., è comprensivo delle considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali.

L’Amministrazione comunale sulla base della documentazione tecnica predisposta, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute e dei pareri espressi dalla provincia e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale, formula il parere motivato di compatibilità ambientale nel termine massimo di novanta giorni e procede all’approvazione della variante; l’atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l’informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l’utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

formati e approvati ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano e la invia alla Regione e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni.

I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere all’Amministrazione comunale e alla Regione, che, tenuto conto delle considerazioni pervenute, nel termine massimo di novanta giorni, decidono in accordo circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del piano particolareggiato e della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni stabilite.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre il piano e la variante al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante e del piano particolareggiato nei tempi previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i..

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’Amministrazione comunale e sul sito web dell’ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L’Amministrazione comunale predispone e adotta il progetto definitivo di piano, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l’iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell’ambito del procedimento finalizzato all’approvazione definitiva, la Regione tramite l’organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base della documentazione tecnica predisposta dall’Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano e della variante.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano e della variante è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e nella variante e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l’informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano e della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l’utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l’autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l’amministrazione preposta all’emissione dell’atto conclusivo del procedimento.

INDICAZIONI OPERATIVE

I soggetti competenti in materia ambientale

In questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale alla luce delle disposizioni dell’articolo 20 della l.r. 40/1998 e dei disposti della direttiva VAS e del decreto statale di recepimento, non si ritiene di poter esplicitare un elenco specifico ed esaustivo dei soggetti da coinvolgere nel processo valutativo.

Ferma restando l’autonomia delle singole amministrazioni interessate di individuare i soggetti da coinvolgere nel processo in relazione alla portata delle previsioni poste in essere con il proprio strumento di pianificazione, si ritiene che il riferimento da prendere in considerazione, in rapporto al livello amministrativo coinvolto nel processo di formazione e approvazione del piano o della variante, sia rappresentato innanzi tutto dalle strutture competenti in materia ambientale di livello comunale, provinciale e regionale.

Ulteriori soggetti sono da coinvolgere nel processo valutativo in rapporto alla tipologia di piano, al territorio interessato, al tipo di conseguenze ambientali indotte dalle previsioni avanzate ed agli interessi pubblici coinvolti, quali ad esempio le Soprintendenze e il Corpo forestale dello Stato.

Si ritiene in linea di massima che per gli strumenti urbanistici comunali siano da coinvolgere in ogni caso le strutture provinciali competenti in materia ambientale, l’Arpa, le ASL, e gli enti di gestione delle aree protette presenti nelle aree interessate dal piano o variante.

Le strutture di livello regionale devono essere consultate come soggetto competente in materia ambientale nel caso in cui la Regione è soggetto istituzionale coinvolto nelle procedure di pianificazione (v. l.r. 1/2007) ovvero in relazione ad una loro specifica funzione amministrativa eventualmente interessata dall’attuazione del piano.

Si ricorda al proposito di coinvolgere sempre la struttura regionale responsabile dei procedimenti di valutazione di incidenza, nei casi in cui è necessario esaminare la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS).

L’autorità preposta alla VAS

Richiamando quanto stabilito all’Allegato I alla presente deliberazione, si specifica che l’autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano, coincide con l’amministrazione preposta alla loro approvazione.

Con riferimento alle diverse tipologie di strumento urbanistico e di procedura essa è rappresentata dalla Regione ovvero dal Comune a seconda dei casi.

La funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l’espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi (cfr. Allegato I alla presente deliberazione); nel caso di Amministrazioni comunali non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall’ente anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ovvero, previo necessario accordo, dell’organo tecnico provinciale.

Per quanto riguarda l’organo tecnico regionale si precisa che, con riferimento agli strumenti urbanistici comunali, esso è costituito di norma dal settore Sistema Informativo ambientale e Valutazione di Impatto ambientale della Direzione Ambiente (nucleo centrale dell’organo tecnico VIA) e dalla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, che ha la responsabilità del procedimento in relazione agli adempimenti previsti dalle procedure di VAS. Esso può essere integrato da ulteriori competenze a seconda dei casi in esame.

La struttura denominata organo tecnico regionale per la VAS, nel caso dei piani comunali, è una struttura a carattere permanente che risiede presso la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e collabora stabilmente con le strutture regionali deputate alla istruttoria di natura urbanistica, sia nel caso dei procedimenti ex l.r. 56/1977 che nel caso dei procedimenti ex l.r. 1/2007.

L’organo tecnico regionale per la VAS dei piani comunali esprime il proprio parere, sia in fase di verifica preventiva che di valutazione, nei casi in cui la Regione risulta soggetto competente in materia ambientale da consultare; decide circa l’assoggettabilità al processo valutativo ed esprime il parere motivato nei casi in cui la Regione risulta autorità preposta alla VAS.

Per questa seconda fattispecie si specifica che:

- l’espletamento dell’eventuale verifica di assoggettabilità avviene su richiesta dell’Amministrazione comunale;

- la fase relativa all’espressione del parere motivato di compatibilità ambientale viene attivata dall’organo tecnico regionale per la VAS, una volta verificata la procedibilità degli atti trasmessi, nell’ambito dell’esame complessivo dello strumento per la sua approvazione, senza comportare alcuna richiesta di attivazione specifica da parte dell’Amministrazione Comunale.

La condivisione del processo di valutazione

Nelle diverse fasi del processo valutativo l’autorità proponente il piano o la sua variante e l’autorità preposta alla VAS collaborano e coordinano le proprie attività, anche con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso la convocazione di specifiche riunioni tecniche, l’indizione di apposite conferenze di servizi ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., la richiesta di informazioni o pareri.

È facoltà dell’autorità proponente scegliere, in accordo con l’autorità preposta alla VAS, le forme più opportune in relazione alla natura dello strumento, ai suoi probabili impatti e alla necessità di favorire la semplificazione del procedimento.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare l’opportunità che il processo di consultazione, come pure lo scambio di informazioni, osservazioni e contributi, sia supportato e condiviso dal ricorso agli strumenti dell’ICT (siti internet, documentazione su supporto informatico ecc.).

Ai fini di una proficua ed allargata partecipazione ed informazione del pubblico si ritiene, infine, necessario richiamare l’attenzione delle amministrazioni comunali sull’opportunità di utilizzare gli stessi strumenti dell’ICT per mettere a disposizione del pubblico, anche qualora esse non risultino autorità preposta alla VAS, la documentazione tecnica relativa al piano o variante ed al rapporto ambientale ed agli esiti del processo di valutazione (parere motivato, dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio).