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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 28-8945

Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2008/2009, delle relative istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi per l’esercizio venatorio ad alcune specie.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l’art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all’art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l’intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

a) specie cacciabili e periodi di caccia;

b) giornate e orari di caccia;

c) carniere giornaliero e stagionale;

d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) periodi, modalità per l’addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell’art. 44, comma 3, della l.r. 70/96 l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell’art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l’esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L’autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell’art. 46, comma 5, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre comune, di ridurre, per la stagione venatoria 2008/2009, il carniere giornaliero ad un solo capo;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 13222/DA11.13 del 22.05.2008 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2008/2009, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

vista la nota n. 3294 del 28.5.2008 con il quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere in merito;

ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2008/2009, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;

- anticipare e posticipare l’apertura dell’esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto:

- l’anticipazione dell’apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;

- l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 21 settembre 2008;

- la posticipazione dell’apertura e l’anticipazione della chiusura della caccia;

tenuto conto che gli organismi di gestione faunistico-venatoria della provincia di Vercelli hanno comunicato di non essere in grado di richiedere, al momento, variazioni al calendario venatorio “in quanto non a conoscenza della situazione e dell’andamento colturale” della zona tipicamente risicola e di riservarsi di presentare eventuali richieste di variazione entro il mese di agosto 2008;

considerato che l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall’esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall’altro dalla necessità di tutelare le altre specie;

vista la nota n. 12712/DA11.13 del 16.05.2008 con cui è stato richiesto, ai sensi dell’art. 44 della l.r. 70/96, il parere dell’INFS in merito alle seguenti modifiche dei periodi dell’esercizio venatorio proposte da alcuni ATC, CA, AFV e AATV:

- anticipo apertura al 3.9.2008, da appostamento temporaneo negli ATC, nei CA, nelle AFV e nelle AATV alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, colombaccio, gazza e tortora;

- anticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre negli ATC, CA, nelle AFV e nelle AATV;

- anticipo dell’apertura al 1° settembre alle specie fagiano e starna nelle sole AATV;

- posticipo dell’apertura al 1° ottobre per la specie lepre comune, minilepre, coniglio selvatico e fagiano, con conseguente posticipo della chiusura negli ATC, nelle AFV e nelle AATV di pianura;

- posticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;

- posticipo dell’apertura alla specie pernice rossa negli ATC, con conseguente posticipo della chiusura;

- (omissis).

I nuovi periodi sono comunque contenuti nel rispetto dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell’esercizio venatorio, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica si è espresso con nota n. 3178 del 22.5.2008;

considerato, inoltre, che con le citate note n. 3178 del 22.5.2008 e n. 3294 del 28.5.2008, il predetto Istituto, in particolare, si è espresso favorevolmente in merito:

- all’apertura anticipata della stagione venatoria, limitatamente a 3-4 mezze giornate, alle specie: tortora, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza, da appostamento temporaneo, con la sola esclusione del colombaccio;

- alla posticipazione dell’apertura dell’esercizio venatorio, con conseguente posticipazione della data di chiusura, nel caso della lepre comune, della minilepre, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dell’anno;

preso atto del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, n. 184 (pubblicato sulla G.U. n. 258 del 06/11/2007) con cui sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

vista la D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 con cui sono stati approvati:

- l’allegato A contenente i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali in riferimento all’attività venatoria così come indicato nel sopra citato D.M. 17 ottobre 2007;

- l’allegato B contenente l’elenco delle ZPS in cui è vietato l’uso dei pallini di piombo per la presenza di zone umide;

tenuto conto che con il predetto provvedimento è stato altresì stabilito l’obbligo per gli enti gestori delle ZPS, per i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie interessati alla presenza di ZPS nei territori da loro gestiti, di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all’allegato A della citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell’art. 53 della l.r. 70/1996;

sentito, nella riunione del 30 maggio 2008, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all’approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2008/2009;

- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle B.1) e B.2):

- la modifica dei periodi dell’esercizio venatorio;

- la riduzione delle giornate fisse di caccia;

- l’anticipo e la posticipazione dell’apertura e la chiusura anticipata della caccia;

ritenuto opportuno precisare che l’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie;

dato atto che, ai sensi dell’art. 45 comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli ATC e dei CA che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2008/2009, così come riportato nell’allegato A);

- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell’allegato B), relative al rilascio ed all’uso del tesserino venatorio regionale, all’esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

- di autorizzare le modificazioni dei periodi dell’esercizio venatorio al calendario venatorio relativo alla stagione 2008/09 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96.

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria. La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli ATC e dei CA. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le procedure previste al punto 7. delle istruzioni operative supplementari.

Gli organismi di gestione venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV) devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all’allegato A della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell’art. 53 della l.r. 70/1996.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

REGIONE PIEMONTE

La Giunta regionale

Visto l’art 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996

vista la D.G.R. n. 28-8945 del 9/6/2008

pubblica il seguente:

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2008/2009

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l’esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L’esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA

3.1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici

di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta

regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus). La specie non è oggetto di prelievo nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e dai CA e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l’ausilio dei cani, ed agli ungulati.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l’abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b), c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L’ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall’Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 15 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;

- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;

- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

ORA SOLARE

- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia negli ATC o nel CA ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L’addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli ATC può essere effettuato a partire dal 1° settembre 2008.

6.2. L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie.

6.3. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.

8) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale per la stagione 2008/2009, predisposto, per ragioni tecniche, prima dell’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L’Assessore alla Tutela della Fauna e della Flora
La Presidente della Giunta Regionale

Allegato B

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della l.r. 70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell’annata precedente al Comitato di gestione dell’ATC o del CA all’atto della richiesta del tesserino per l’annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l’ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l’ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l’attività.

1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve perforare in modo evidente l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero, che esercitano l’attività venatoria negli ATC o nei CA, viene rilasciato apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli ATC o dai CA ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all’atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l’annata venatoria successiva. Per i cacciatori che esercitano l’attività esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell’art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l’esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l’esercizio dell’attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all’annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi e che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV) la Direzione Agricoltura fornisce ai direttori concessionari appositi tesserini venatori aggiuntivi. Tale documento è consegnato, dal direttore concessionario, o da un suo incaricato, verificato il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività venatoria, al cacciatore foraneo che abbia dichiarato di non essere già in possesso di analogo tesserino rilasciato da altra AFV o AATV. Sul tesserino dovrà essere riportato il nominativo del cacciatore ed i suoi dati anagrafici. Il tesserino anzidetto è utilizzabile dal possessore per esercitare l’attività venatoria in qualunque altra AFV o AATV del Piemonte. La matrice dovrà essere conservata a cura del direttore concessionario e trasmessa al termine della stagione venatoria al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte.

All’atto del rilascio il direttore concessionario o il su incaricato comunicano al cacciatore l’obbligo di restituire lo stesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), della l.r. 70/96. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96. Il concessionario conserva per i due anni successivi, a disposizione degli organi di vigilanza, i tesserini venatori aggiuntivi restituiti e comunica agli stessi organi il nominativo dei cacciatori che non hanno provveduto a restituire il documento anzidetto.

2.4. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.5. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.

3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l’avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell’orario di caccia e l’uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell’esercizio venatorio;

i) l’uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l’uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall’art. 29 della l.r. 70/96;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;

o) l’addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 13 della l.r. 70/96;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13, comma 14, e dell’art. 29 della l.r. 70/96;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l’attività di inanellamento di cui all’articolo 31 della l.r. 70/96;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 70/96;

aa) l’esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

4) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

4.1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l’uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4.4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell’ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell’art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l’uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’art. 48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2008/2009, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche riportate nelle allegate tabelle B1 e B2.

5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l’ausilio dei cani nonché l’uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96.

5.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell’ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l’effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2009. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r. 70/96.

6) ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

6.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, n. 184/07 (pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06/11/2007) che ha dettato i “criteri minimi uniformi” per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), recepito con D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, è vietato:

a) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento temporaneo limitatamente alle giornate del mercoledì e della domenica nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuare la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus);

e) svolgere l’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

f) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) utilizzare nelle ZPS munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide, di seguito elencate, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;

IT1110020    Lago di Viverone
IT1120014    Garzaia del Rio Druma
IT1120021    Risaie Vercellesi
IT1120025    Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029    Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013    Lago di Mergozzo e Mont’Orfano
IT1150010    Garzaie novaresi
IT1160054    Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059    Zone umide di Fossano e Sant’Albano Stura
IT1180028    Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino (1)

(1) esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all’indirizzo http://www.parcodelpo-vcal.it/.

6.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

7) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell’attività venatoria.

7.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui all’allegato A della citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell’art. 53 della l.r. 70/1996.

L’Assessore alla Tutela della Fauna e della Flora
La Presidente della Giunta Regionale

Allegati B1 e B2