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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2008

Codice DA1008
D.D. 30 maggio 2008, n. 309

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, art. 2, comma 2, lettera g) e art. 8, comma 5 e s.m.i. - Bando per l’incentivazione di interventi dimostrativi in campo energetico anno 2007, prima scadenza. Approvazione della graduatoria dei progetti idonei e delle domande escluse.

La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 recante “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano energetico-ambientale”, all’art. 2, comma 2, lett. g) e all’art. 8, comma 5, prevede che la Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, eroghi contributi per progetti dimostrativi e strategici, anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

Il citato articolo 8, integrato dall’articolo 43 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006", stabilisce che la gestione finanziaria dei contributi per gli interventi dimostrativi e strategici è affidata a Finpiemonte S.p.A.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 22-6889 del 17 settembre 2007, approvava i criteri e le modalità di concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi, tali cioè da presentare caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e da assurgere ad iniziative pilota, potenzialmente replicabili sul territorio regionale, individuando quali interventi prioritari:

- l’installazione di celle a combustibile anche per sistemi di soccorso e pronto intervento;

- la realizzazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura mediante pompe di calore;

- l’adozione di tecnologie avanzate in campo edilizio che consentano la realizzazione di edifici a bassissimo consumo energetico;

- la produzione di energia elettrica e termica con biogas da attività zootecnica e agricola.

La stessa deliberazione demandava alla Direzione “Tutela e Risanamento ambientale- Programmazione gestione rifiuti” divenuta, a seguito della DCR n.128-20088 del 29 maggio 2007, Direzione “Ambiente” e, in particolare, al Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dei provvedimenti di attuazione nonchè la valutazione dei progetti.

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 273 del 18 settembre 2007 il Settore competente approvava il bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi dimostrativi in campo energetico, fissando due scadenze per la presentazione delle domande;

considerato che le risorse destinate all’incentivazione dei progetti dimostrativi, prima edizione anno 2007, ammontano ad euro 4.096.200,00, comprensive del corrispettivo spettante a Finpiemonte S.p.A. per l’attività di gestione, nell’ambito delle risorse impegnate con la determinazione di approvazione del bando sopra citata e con la successiva deliberazione n. 172 dell’11 dicembre 2007 sui capitoli 294142/07 (I. 4362/07), 283604/07 (I.4363/07), 239100/07 (I.6011/07);

ritenuto opportuno, nelle more di definizione della convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A., riservare sulla somma complessivamente a disposizione (euro 4.096.200,00) la somma di 20.000,00 euro per l’attività di gestione finanziaria dei contributi riconosciuti agli interventi valutati idonei, dando atto che l’importo eventualmente non utilizzato sarà destinato al finanziamento degli interventi della medesima graduatoria;

considerato che, nel periodo di presentazione delle domande relativo alla prima scadenza - dal 26 novembre 2007 al 29 febbraio 2008 - sono pervenute 67 domande di contributo che sono state sottoposte ad un primo esame tecnico-amministrativo, volto a verificare la compatibilità con le condizioni di ammissibilità, modalità e termini di presentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del bando, che ha portato ad escludere 7 domande con le seguenti motivazioni:

• interventi privi di caratteristiche di innovatività per aspetti tecnici e/o gestionali tali da poter essere considerati “dimostrativi”;

• documentazione carente e/o incompleta ai fini della valutazione tecnica;

• mancanza dei necessari requisiti soggettivi e/o mancata richiesta dei necessari provvedimenti autorizzativi alla data di presentazione della domanda di contributo;

• nel caso di edifici a bassissimo consumo energetico, attività di cantiere già intrapresa alla data di presentazione della domanda di contributo;

che, successivamente a questo esame preliminare, i progetti sono stati valutati sulla base dei criteri fissati all’art. 7, commi IV e V del bando. In tale fase sono stati ulteriormente esclusi 4 progetti con le seguenti motivazioni:

• costi ammissibili rideterminati insufficienti (ai costi esposti sono state espunte le voci non ritenute ammissibili; in conseguenza, i costi ammissibili, come definiti all’art. 5 del bando, sono risultati inferiori al limite di finanziamento);

• insussistenza di costi supplementari (extracosti) ai sensi della disciplina comunitaria;

• nel caso di edifici a bassissimo consumo energetico, fabbisogno energetico dell’involucro edilizio superiore ai valori limite di cui all’all. 6 del bando.

Sono, pertanto, risultate ammissibili a contributo 56 domande, di cui 53 prioritarie, così suddivise:

• 19 domande riguardanti la realizzazione di edifici a bassissimo consumo energetico, delle quali 15 prevedono altresì l’installazione di sistemi di sfruttamento dei differenziali di temperatura, ossia pompe di calore;

• 31 domande relative ad interventi di sfruttamento dei differenziali di temperatura mediante pompe di calore;

• 3 domande riguardanti lo sfruttamento energetico di biogas da attività zootecnica e agricola;

• 1 domanda relativa ad un sistema innovativo di razionalizzazione degli usi energetici aziendali;

• 1 domanda riguardante un impianto di cogenerazione ad olio vegetale;

• 1 domanda relativa ad un impianto micro-eolico innovativo.

Individuati gli interventi prioritari, nel redigere la graduatoria sono stati osservati i criteri indicati in ordine gerarchico all’art. 7, comma V del bando e di seguito riportati:

• le caratteristiche tecnologiche dell’intervento con particolare attenzione al grado d’innovazione dell’iniziativa per aspetti tecnici e/o gestionali;

• la replicabilità ed il vantaggio energetico connesso alla diffusione di analoghi interventi sul territorio regionale;

• la cantierabilità dell’intervento;

• il vantaggio energetico connesso all’iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata e riduzione delle emissioni di CO2 equivalente ottenibile nel periodo di vita utile dell’intervento;

• gli effetti positivi su altre politiche regionali;

• le ricadute socio - economiche dell’iniziativa.

Gli interventi ammissibili ma privi di caratteristiche di priorità sono stati collocati nella graduatoria degli idonei dopo quelli prioritari.

Per alcune domande si è ravvisata la necessità di richiedere specificazioni con particolare riguardo alla conformità degli impianti a pompa di calore alle apposite prescrizioni contenute nello “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” (DCR 11 gennaio 2007, n. 98-1247), nonché all’indicazione del valore di fabbisogno di energia per il riscaldamento (ed ai relativi calcoli e bilanci energetici) necessario al fine della valutazione delle proposte di intervento relative ad edifici a bassissimo consumo energetico.

Per quanto riguarda gli interventi diretti alla realizzazione di edifici a bassissimo consumo energetico, si sono maggiormente valorizzati quelli inerenti edifici energeticamente autosufficienti. In alcuni casi, interventi relativi ad edifici a bassissimo consumo energetico non sono risultati ammissibili per la parte relativa all’involucro edilizio, in quanto il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’involucro non rispettava i valori di soglia di cui all’all. 6 del bando, ma è risultata ammissibile la sola parte impiantistica, poiché prioritaria o innovativa dal punto di vista tecnico-gestionale.

Tra gli interventi destinati allo sfruttamento dei differenziali di temperatura mediante pompe di calore, si sono valorizzati, in particolare, quelli che prevedono impianti che utilizzano acqua di falda ed in seconda battuta quelli utilizzanti sonde geotermiche, così come quelli installati presso edifici contestualmente sottoposti ad interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. Un punteggio premiante è stato altresì attribuito ai sistemi connessi ad impianti fotovoltaici, tali da consentire, almeno a livello progettuale, un’autosufficienza energetica dell’impianto di climatizzazione.

Nel caso degli impianti fotovoltaici, considerati ammissibili se destinati al soddisfacimento del fabbisogno elettrico di pompe di calore, qualora il richiedente sia un privato cittadino o un ente o organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, è stato concesso un contributo pari al 20% dell’investimento sostenuto per l’impianto stesso, nel rispetto del limite di cumulo previsto dal DM 19 febbraio 2007. Tale approccio è volto a permettere la futura fruizione della predetta tariffa, la quale può essere concessa solo in corrispondenza di contributi in conto capitale inferiori alla percentuale massima suindicata.

Sulla base della decisione favorevole pronunciata dalla Commissione europea a seguito della procedura di notifica (C/2004/5890 del 31 dicembre 2004) è stata seguita la seguente impostazione:

- i contributi non costituiscono aiuti di Stato quando i beneficiari sono cittadini, comuni e altri soggetti pubblici e privati che non perseguono scopo di lucro attraverso lo svolgimento di attività economiche, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001); in questi casi pertanto il contributo è stato calcolato, come previsto dalle disposizioni del bando, sulla base dei costi di investimento rappresentati dalle spese strettamente necessarie per la realizzazione dell’intervento;

- al di fuori di queste ipotesi la Commissione, dopo aver puntualizzato che i contributi diretti a sostenere interventi proposti da imprese costituiscono aiuti di Stato, ha dichiarato questi aiuti compatibili con la Disciplina comunitaria, sia per gli obiettivi perseguiti, sia per le condizioni in cui il regime viene messo in pratica. In relazione ai casi in cui il contributo costituisce aiuto di Stato, le spese ammissibili sono limitate ai costi supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi ambientali (c.d. sovraccosti), ai sensi dell’articolo 37 della Disciplina comunitaria. In questi casi il contributo riconosciuto è stato calcolato sulla base degli extracosti, come previsto dalla citata Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente e dall’art. 5 del bando.

Il Settore ha provveduto a verificare i calcoli presentati, applicando la metodologia indicata nel bando stesso (art. 5 e allegato 4) e i seguenti assunti, comuni a tutti gli interventi proposti.

- I costi ammissibili sono stati calcolati al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale; a tal proposito, si è considerato un costo unitario per il gas metano, utilizzato negli impianti di riferimento, pari a 0,70 Euro/Nm3 nel caso delle caldaie a condensazione e pari a 0,30 Euro/Nm3 nel caso degli impianti di cogenerazione ed un costo dell’energia elettrica acquistata pari a 0,19 Euro/kWh. Il prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cogenerazione in progetto è stato considerato pari a 80,17 Euro/MWh (media del PUN nei primi cinque mesi dell’anno 2008), mentre per quanto riguarda l’energia elettrica prodotta dagli impianti di riferimento considerati si è assunto un valore di 130 Euro/MWh.

- I costi ammissibili sono stati calcolati al netto del ricavo derivante dai certificati verdi, il cui valore è stato considerato pari a 79,79 Euro/MWh (prezzo medio ponderato per l’anno di riferimento 2007, IVA esclusa - fonte: sito G.S.E.).

- Ai sensi delle disposizioni della L. 22 novembre 2007, n. 222 e della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), nel caso di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, l’accesso ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, locale o comunitaria in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. Per i medesimi impianti, i certificati verdi vengono emessi in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica moltiplicata per un coefficiente pari a 1,8.

Condizione necessaria per l’ammissibilità al presente bando dei progetti relativi allo sfruttamento energetico di biocombustibili liquidi e biogas da attività agricola e zootecnica è il rispetto delle condizioni di cui alla DGR 5 maggio 2008, n. 22-8733, che impongono il ricorso ad una filiera corta per l’approvvigionamento della materia prima.

Per tale ragione, alle succitate domande, nell’effettuare il calcolo dei sovraccosti, si è applicato alla produzione di energia elettrica prevista il coefficiente moltiplicativo pari a 1,8 di cui sopra.

- Per gli impianti fotovoltaici si è proceduto ad un calcolo dei sovraccosti (includendo il ricavo derivante dalle tariffe incentivanti del “Conto Energia”) separato da quello relativo alla restante parte dell’intervento, al fine di determinare se il contributo concedibile risultasse inferiore al 20% dell’investimento relativo all’impianto stesso.

- Come impianti di riferimento, per le pompe di calore si sono considerate, per la parte di riscaldamento invernale, caldaie a condensazione alimentate a gas metano di potenza termica nominale prossima alla potenza termica resa dalla pompa di calore di cui alla proposta e, per la parte di raffrescamento estivo, gruppi refrigeratori condensati ad aria di potenza frigorifera nominale prossima alla potenza frigorifera resa dalla medesima pompa di calore. Per gli impianti di cogenerazione utilizzanti biogas, si è considerato un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano con uguale potenza elettrica. Per gli impianti fotovoltaici si sono considerati gruppi elettrogeni con motori diesel o a benzina aventi potenza nominale prossima a quella dell’impianto proposto.

- In alcuni casi, il calcolo dei costi ammissibili o la loro rideterminazione effettuata in sede di istruttoria hanno evidenziato un valore degli stessi tale da determinare un contributo inferiore alla soglia minima, pari a euro 20.000,00, o superiore a quella massima, pari a euro 400.000,00; nel primo caso, l’intervento è stato escluso dalla graduatoria, mentre nel secondo il contributo è stato riportato al valore limite erogabile.

Tutto quanto sopra considerato, dato atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle altre domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma sprovviste attualmente in parte o totalmente di copertura finanziaria;

dato atto altresì che, a seguito dell’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, il Settore competente consegnerà a Finpiemonte S.p.A. la documentazione necessaria per l’erogazione;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- visto l’art. 22 della l.r. 8 agosto 1997, n. 51;

- vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23 e s.m.i.;

- vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

- vista la l.r. 23 maggio 2008, n.10;

- vista la D.G.R. n. 22-6889 del 17 settembre 2007;

- viste le DD.DD. n. 273 del 18 settembre 2007 e n. 172 dell’11 dicembre 2007.

determina

- di approvare sulla scorta delle argomentazioni illustrate in premessa la graduatoria delle domande ammissibili e provviste di copertura finanziaria relative ad interventi dimostrativi, riportata nell’allegata tabella 1) dando atto che l’ultimo intervento inserito è finanziato in quota parte fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria;

- di approvare la graduatoria delle domande valutate idonee ma sprovviste di finanziamento a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, riportata nell’allegata tabella 2);

- di dare atto che le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoche, rinunce o riduzione del contributo, con successivo provvedimento potranno essere destinate al soddisfacimento delle domande idonee, utilmente collocate in graduatoria, ma attualmente sprovviste di copertura finanziaria;

- di approvare, alla stregua di quanto in premessa evidenziato, l’elenco delle domande non ammesse riportate nell’allegata tabella 3);

- di dare atto che le tabelle 1), 2), 3) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto altresì che, nelle more di definizione della convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A., sulla somma complessivamente a disposizione, pari ad euro 4.096.200,00, è riservata la somma di 20.000,00 euro per l’attività di gestione finanziaria dei contributi riconosciuti agli interventi valutati idonei, dando atto che la somma eventualmente non utilizzata sarà destinata al finanziamento degli interventi della medesima graduatoria;

- di dare atto che la documentazione necessaria per l’erogazione dell’incentivo sarà consegnata a Finpiemonte S.p.A..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

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