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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 6-8817

Procedure operative per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Artesio:

L’art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6: “Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche” prevede, tra l’altro, quanto segue:

i progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 della L.R. n.18/84 e s.m.i., non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti attuatori; tra i soggetti attuatori degli interventi sono ricompresi, tra gli altri, gli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, tra i quali risultano le Aziende sanitarie regionali.

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008 ha sancito un Accordo relativo alle “Modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di Programma, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 s.m.i. e gli Accordi di Programma Quadro di cui all’art. 2 della L.662/1996".

Quanto sopra rende necessario intervenire in merito alla ridefinizione delle procedure attualmente adottate dai competenti uffici regionali, per l’attuazione degli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie, al fine di ottimizzarle e renderle compatibili con la finalità di perseguire l’obiettivo di una semplificazione procedurale consentendo, tra l’altro, la riduzione dei tempi di attuazione degli interventi programmati.

Inoltre, considerata sia la complessità della programmazione e gestione degli interventi proposti dalle AA.SS.RR., sia la durata temporale dei programmi di investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie, emerge la necessità di effettuare una articolata attività di monitoraggio e di valutazione degli investimenti stessi, coordinata e definita in modo unitario.

Per soddisfare detta necessità è stato predisposto un nuovo sistema informatizzato di gestione dell’iter dei programmi di investimento denominato “Edisan”, destinato ad integrare le attuali procedure e contestualmente fornire gli elementi di supporto alle scelte per la programmazione degli interventi, nonché consentirne una efficace gestione e monitoraggio.

Il suddetto applicativo informatico ha le seguenti finalità:

* acquisire, in un archivio centralizzato, una serie di informazioni relative agli interventi edilizi e alle attrezzature sanitarie proposti dalle AA.SS.RR rispetto ai piani di investimento a cui fanno riferimento;

* fornire una serie di elaborazioni statistiche per la Regione e le AA.SS.RR.;

* costituire una base dati univoca e utilizzabile per elaborazioni statistiche georeferenziate;

* costituire la base dati che consentirà la migrazione degli stessi nel nuovo sistema informativo sanitario nazionale “Osservatorio degli Investimenti in Sanità (Nsis)” così come previsto nello schema di Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008.

L’applicativo “Edisan”, pur essendo in fase di affinamento e di implementazione dei contenuti, è già utilizzato dai competenti uffici regionali per la fase di acquisizione della banca dati relativa alle proposte aziendali di finanziamento degli interventi ed utilizzata dalle varie strutture interdirezionali per una più completa e oggettiva valutazione della coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

Pertanto, a seguito del mutato quadro normativo di riferimento e dell’esperienza maturata dall’applicazione delle procedure ad oggi in essere, si ritiene necessario ridefinire, così come riportato nell’Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, l’iter del procedimento amministrativo relativo alla programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie.

Infine, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, si ritiene opportuno che le Aziende inseriscano, nell’applicativo “Edisan”, l’importo di spesa complessivo previsto per ogni singolo presidio; l’erogazione delle somme assegnate alle Aziende deve seguire la procedura prevista dalla D.G.R. n. 47-3071 del 05/06/2006.

Quanto sopra rende superate le procedure per la richiesta di finanziamenti da parte delle Aziende sanitarie di cui alla D.G.R. n. 16-1017 del 09.10.00 e l’attività del Nucleo di Valutazione ex DD.G.R. n. 220-44119 del 20.03.95, n. 176-2106 del 09.10.95 e n. 83-19074 del 12.05.97 e n.43-5233 del 05/02/2007; pertanto risulta necessario revocare con il presente provvedimento le suddette deliberazioni.

Tutto ciò premesso

vista la D.G.R. n. 220-44119 del 20/03/1995 avente ad oggetto: “Applicazione della legge 4.12.1993 n. 492. Istituzione del Nucleo di Valutazione”;

vista la D.G.R. n. 176-2106 del 09/10/1995 avente ad oggetto: “Integrazione del Nucleo di Valutazione istituito con D.G.R. n. 220-44119 del 20 marzo 1995";

vista la D.G.R. n. 83-19074 del 12/05/1997 avente ad oggetto: “L. 4/12/1993 n. 492 Nucleo di Valutazione istituito con D..G.R n. 220-44199 del 20.03.1995 e integrato con D..G.R n. 176-2106 del 9.10.1995. Seconda integrazione”;

vista la D.G.R. n. 16-1017 del 09/10/2000 avente ad oggetto: “Legge 109/1994 e s.m.i - programmazione dei lavori pubblici. Linee Guida”;

vista la D.G.R. n. 47-3071 del 05/06/2006 avente ad oggetto: “Procedure per il finanziamento in conto capitale con fondi regionali per l’acquisizione di attrezzature sanitarie ed altre categorie di cespiti di minore entità non compresi nel programma triennale degli investimenti”;

vista la D.G.R. n. 43-5233 del 05/02/2007 avente ad oggetto: “Procedure per la programmazione e il monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie”;

vista la L.R. 07/02/2008 n. 6 avente ad oggetto “Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche”;

visto lo schema di Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008 relativo alle “Modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di Programma, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 s.m.i. e gli Accordi di Programma Quadro di cui all’art. 2 della L. 662/1996";

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

di approvare le procedure operative per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie, contenute nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che dovranno essere adottate dal Settore regionale competente e dalle Aziende sanitarie regionali, ciascuno per le proprie competenze;

di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, le DD.G.R. n. 220-44119 del 20/03/1995, n. 176-2106 del 09/10/1995, n. 83-19074 del 12/05/1997, n. 16-1017 del 09/10/2000 e n. 43-5233 del 05/02/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)