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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 175-20335/2008 del 5-3-2008 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Collegno, ad uso ciclo produzione di calcestruzzo assentita alla Colabeton S.p.A. Codice univoco: TO-P-10262

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Colabeton S.p.A. - (omissis) - con sede legale a Gubbio (PG), Via Della Vittorina n. 60, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Collegno - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 3 n. 261 - in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,29 per complessivi metri cubi annui 9.000 ad uso produzione beni e servizi, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Si informa che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 5-3-2008. (omissis)