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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Codice DA0713
D.D. 16 aprile 2008, n. 489

Comune di Varzo (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzioni di complessivi mq. 28.600 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 102 - mapp. 1 parte e 232 parte, per proseguimento attivita’ estrattiva nella cava di serizzo, sita in localita’ “Campaglia” e usi accessori. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Varzo (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 28.600 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 102 - mapp. 1parte - 232parte, per darle in concessione amministrativa alla Ditta “Miglio e Mazzuri S.n.c.” di Varzo (VCO), per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il proseguimento della coltivazione di una cava di gneiss (comunemente noto come “Serizzo”), sita in località “Campaglia” nonché gli usi accessori inerenti l’attività estrattiva (piazzale di manovra, accessi ed eventuali discariche), purchè nei limiti dell’ara autorizzata;

che il Comune di Varzo (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l’uso dell’area di cava in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 28.600 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto rideterminato e ritenuto congruo dall’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

1. canone anticipato “una tantum” per l’intero periodo della concessione (anni 10) inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell’uso civico originario, Euro 1.790,82,

2. canone annuo fisso, per l’occupazione e l’uso dell’area di complessivi mq. 28.600, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, Euro 11.440,00,

3. canone fisso di base annuale, calcolato su di una volumetria minima di materiale estratto commercialmente valido, pari a mc. 2.000, Euro 14.000,00,

4. canone annuo variabile, in funzione del materiale estratto commercialmente valido (oltre 2.000 mc.) pari a Euro 7,00/mc.;

- dal canone variabile di estrazione, di cui ai paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario a seguito dell’applicazione dell’art. 2 della L:R. 9/2007 che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata del precitato Concessionario in aggiunta al parimenti già citato canone variabile di estrazione;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato - effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali;

- Il Comune di Varzo (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri