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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Codice DA1000
D.D. 1 febbraio 2008, n. 48

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici ubicati nel capoluogo comunale (pozzo A) e nella frazione Viancino (pozzo B) in Comune di Crova (VC).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia dei pozzi ubicati nel capoluogo comunale (pozzo A) e nella frazione Viancino (pozzo B) in Comune di Crova (VC) sono definite come risulta nelle planimetrie “Tavola 08 - Zone di Rispetto Ridefinite - stralcio della planimetria catastale recante la proposta di ridefinizione - scala 1:1000" (pozzo A) e ”Tavola 08 - Zone di Rispetto Ridefinite - stralcio della planimetria catastale recante la proposta di ridefinizione - scala 1:1000" (pozzo B), allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, e precisamente: pozzo A 300 l/minuto (pari a 5 l/s), pozzo B 180 l/minuto (pari a 3 l/s).

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, le attività agricole interessanti le particelle catastali 156 e 163 ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia del pozzo A dovranno essere condotte secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci presentato dal proponente, agli atti con la documentazione trasmessa, e che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Vercelli da coloro che lo hanno già sottoscritto e che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate.

d) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere recintata, ove possibile, impermeabilizzata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;

- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree di salvaguardia medesime.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all’Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Crova affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio