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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Codice DA1001
D.D. 21 gennaio 2008, n. 19

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo - Sig. Francesco Dovana.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il sig. Francesco Dovana (omissis), ricercatore del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine;

2) di consentire l’attività testé autorizzata nel territorio dell’area protetta, per il periodo fino al 31 dicembre del corrente anno, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352;

3) di stabilire che degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la residenza dell’autorizzato e la sede operativa del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo sita a Lerma (AL);

4) di prendere atto che l’autorizzazione testé rilasciata a fini scientifici e didattici;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio dell’area protetta interessata e nel rispetto delle disposizioni localmente vigenti. Il soggetto testé autorizzato, in quanto collaboratore di un ente pubblico istituzionalmente deputato ad attività di ricerca e controllo scientifico anche in campo micologico, è, esclusivamente nell’espletamento delle mansioni e dei compiti richiesti dall’Ente Parco Capanne di Marcarolo, esentato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino