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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 55-8865

Linee di indirizzo conferimento di incarichi di direzione struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario del Piemonte.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Visto l’art. 15 ter del Decreto Leg.vo 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

visto l’art. 29, 1° comma, CCNL 8.06.2000 come modificato dal CCNL del 3.11.2005 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria e l’art. 29, 1° comma, CCNL 8.6.2000 come modificato dal CCNL del 3.11.2005 per l’area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;

visto Il D.P.R. n. 484 del 1997: “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale”;

tenuto conto che la regolamentazione della tematica in oggetto rientra nell’ambito di competenza riconosciuto dall’ordinamento vigente all’amministrazione regionale in materia di organizzazione delle aziende sanitarie, nonché delle correlate disposizioni procedurali necessarie per definire gli assetti organizzativi delle aziende stesse fermo restando quanto trattato dalle disposizioni normative di natura legislativa e contrattuale, in particolare dal sopraccitato Decreto Leg.vo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

rilevata l’opportunità di dettare a titolo sperimentale disposizioni di attuazione e specificazione delle norme sopra elencate in materia di attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari, nell’ottica del perseguimento delle principali finalità di seguito elencate:

1. contemperare, nella materia in esame, le prerogative di discrezionalità assegnate ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione in qualità di privato datore di lavoro - considerato anche il carattere fiduciario degli incarichi di cui si tratta - con le esigenze di trasparenza e di adeguata motivazione che devono sostenere le nomine relative agli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari.

2. fornire indicazioni operative utili per esercitare tali poteri discrezionali in un’ottica di sempre maggiore efficienza, efficacia e trasparenza della scelta, in relazione alle concrete esigenze aziendali di volta in volta prospettate;

3. assicurare che nelle figure preposte alla direzione di struttura complessa possano essere coniugate le competenze tecniche, professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali;

4. garantire un’applicazione delle norme sopra richiamate uniforme ed omogenea nelle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale;

considerato quanto sopra espresso e sentita la Commissione consiliare competente in data 23.05.2008, si ritiene di proporre alla Giunta regionale le “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Piemonte di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

la Giunta regionale, a voti unanimi:

delibera

1. di approvare le “Linee di indirizzo per il conferimento di incarichi di struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Piemonte” di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione precisando che l’applicazione delle disposizioni ivi contenute avrà carattere sperimentale con scadenza al 30 aprile 2010;

2. di invitare le ASR a sospendere temporaneamente, fino alla predisposizione dell’elenco regionale dei Responsabili di struttura complessa previsto nelle linee di indirizzo di cui sopra, di cui sarà data comunicazione agli enti destinatari da parte del Direttore regionale della Direzione Sanità, tutte le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di struttura per cui non sia ancora nominata la commissione di cui all’articolo 15 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE STRUTTURA COMPLESSA DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL PIEMONTE

Nel Sistema sanitario regionale la tematica relativa al conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa riveste una rilevanza strategica e particolarmente delicata in quanto si rende necessario per tali incarichi unire competenze non solo tecniche, professionali e scientifiche ma anche organizzative e di gestione delle risorse assegnate, al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi che devono far parte del S.S.R.

La tematica in oggetto è stata ampiamente trattata con disposizioni normative di natura legislativa e contrattuale che ne hanno definito i tratti fondamentali e gli effetti sul trattamento economico dei Dirigenti incaricati.

La Regione Piemonte ritiene, nell’ambito del quadro di riferimento definito dalla disciplina nazionale, di definire in modo più puntuale un significativo aspetto delle relative procedure selettive, introducendo una rosa di idonei composta da tre candidati nel cui ambito il Direttore Generale individua il Responsabile della Struttura Complessa; con ciò indicando un riferimento certo e riscontrabile per l’esercizio della discrezionalità.

1. Nomina della Commissione

Secondo quanto disposto dall’art. 15 ter, D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. “La Commissione nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione”.

A parte la figura del Direttore sanitario che, secondo la disposizione citata, è membro di diritto, l’esigenza di rendere più trasparente l’individuazione dei restanti membri della commissione suggerisce che, sia il Direttore generale, sia il Collegio di direzione indichino, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito di un elenco predisposto a livello regionale e tratto dagli elenchi nominativi del personale, contenente i nominativi dei Responsabili di struttura complessa operanti nelle Aziende Sanitarie del territorio nazionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 484 del 1997.

Tale elenco - redatto a cura del competente Settore della Direzione regionale Sanità è aggiornato annualmente - è trasmesso alle Aziende con comunicazione formale.

Le Aziende, nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra, sorteggiano due terne di nominativi di cui una composta unicamente da Responsabili di struttura complessa operanti in Aziende sanitarie extraregionali.

Il Direttore Generale procede - secondo modalità atte a garantirne la massima trasparenza, la pubblicità e l’imparzialità - alla designazione del membro di propria spettanza nell’ambito della terna composta da direttori extraregionali.

Il Collegio di direzione, con analoghe modalità, procede alla propria designazione nell’ambito dell’altra terna di nominativi.

Nel caso risultasse impossibile individuare nell’ambito dell’elenco la disciplina propria della struttura complessa di riferimento, l’Azienda interessata, previa indicazione formale delle motivazioni oggettive di detta impossibilità, provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equipollenti.

Per la partecipazione alla Commissione di cui al presente paragrafo vale la disposizione di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs, n. 165 del 2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità per coloro che ricoprano cariche politico-sindacali. All’atto dell’accettazione della nomina l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

2. Definizione del profilo professionale

Il Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio di Direzione, definisce il concreto fabbisogno che caratterizza la struttura complessa a cui afferisce l’incarico sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale, tenendo conto della programmazione aziendale generale e delle attività che la struttura complessa è chiamata a svolgere.

Tanto l’individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l’incarico afferisce, quanto la caratterizzazione del bisogno organizzativo di cui sopra, devono essere connotate da elementi di specificità e concretezza specificati nell’avviso di selezione.

In tal senso, fermi restando i requisiti di cui all’art. 5, comma 1, e 6 del D.P.R. n. 484/1997, si riportano alcune indicazioni funzionali ad orientare la valutazione dei candidati in rapporto al fabbisogno che caratterizza la struttura complessa a cui afferisce l’incarico:

- competenze tecnico- professionali del candidato necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di incarico in oggetto;

- casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;

- scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente che aspira al conferimento dell’incarico;

- ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato;

- rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

- particolari risultati ottenuti dal candidato nelle esperienze professionali precedenti;

- richiesta di una relazione redatta da ciascun candidato da cui emerga la visione e l’originalità delle proposte elaborate dal candidato circa l’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine alla innovazione di cui è portatore, ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa (cittadini, istituzioni, collaboratori, ...).

Degli elementi caratterizzanti il profilo professionale di cui sopra si terrà conto nell’ambito delle verifiche periodiche previste dal CCNL e dal contratto individuale.

3. Scelta da parte del Direttore Generale

La commissione, sulla base del bisogno organizzativo e del profilo professionale come sopra definito e previo colloquio, dovrà predisporre una rosa di tre candidati in possesso di idonee caratteristiche curriculari all’interno della quale il Direttore Generale, effettua la propria scelta motivata.

A tale riguardo preme evidenziare come, dovendosi escludere la natura concorsuale della procedura, il Direttore Generale nell’esercitare il potere di conferimento dell’incarico di direzione, operi come privato datore di lavoro, trattandosi dunque, di una scelta - di natura fiduciaria, seppure fondata e motivata su comprovate caratteristiche professionali.

Al fine di fornire parametri di riferimento all’esercizio della funzione discrezionale che si sostanzia nella decisione finale assunta dal Direttore Generale, si sottolinea che i contenuti della stessa dovranno essere necessariamente coerenti ai predefiniti bisogni professionali e gestionali che contraddistinguono la posizione da ricoprire.

Ne deriva che la decisione del Direttore Generale avrà quale presupposto la coerenza dell’operato della commissione rispetto al mandato ricevuto circa le esigenze organizzative specifiche e il profilo professionale del candidato come sopra definiti.

L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.

L’Azienda sanitaria rende noto, adottando idonee misure di pubblicità utilizzando il proprio sito internet, l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa ed il curriculum professionale del dirigente incaricato.

4. Il contratto individuale

All’esito della procedura come sopra delineata assume specifica rilevanza, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, la definizione del contratto individuale quale fonte specifica del rapporto di impiego e delle obbligazioni derivanti dall’incarico di direzione assunto.

Si rimarca la necessità che le Aziende provvedano, contestualmente all’atto di nomina del Responsabile di struttura complessa, a sottoporre alla sottoscrizione del medesimo il contratto individuale.

Se, infatti, il formale conferimento dell’incarico risulta affidato ad un atto unilaterale dell’Azienda (Deliberazione di nomina da parte del Direttore Generale), dalle disposizioni normative e contrattuali deriva che il contenuto del rapporto di lavoro connesso all’incarico conferito è integrato in modo assolutamente necessario dal contratto individuale. E’ infatti evidente che il principio generale che prevede l’obbligo di sottoscrizione del contratto individuale da parte dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può essere in alcun modo eluso o adempiuto in termini meramente formali per posizioni di rilevanza strategica - come quelle del Responsabile di struttura complessa - dove diviene assolutamente necessario definire in modo puntuale obblighi, responsabilità, poteri e funzioni propri del dirigente.

In tal senso si ritiene utile ricordare gli elementi essenziali:

* denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;

* obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione e alla gestione dell’attività clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali, sviluppo di attività in settori particolari; ...);

* durata dell’incarico (data inizio e data di scadenza);

* modalità di effettuazione delle verifiche in modo da consentire coerenza con il profilo utilizzato per la selezione;

* valutazione e soggetti deputati alle stesse;

* retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del valore economico).

Sempre nell’ottica della piena contrattualizzazione del rapporto si fa presente che il contratto individuale oltre ai contenuti obbligatori sopra indicati, potrà contenere anche clausole non obbligatorie ma lecite (non contrarie cioè alle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento), che le parti ritengono opportuno specificare in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e delle eventuali esigenze individuali (ad es. gestione dell’orario, godimento delle ferie secondo particolari modalità e tempi, ecc.).

5. Ambiti di applicazione

Le presenti linee di indirizzo si applicano alle procedure di attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari (area medica e veterinaria e ruolo sanitario) nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Aziende Ospedaliere.

Nelle Aziende ospedaliero-universitarie le presenti linee di indirizzo si applicano per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura complessa a direzione ospedaliera. Restano ferme le speciali procedure per il conferimento di incarichi di direzione di Struttura complessa a direzione universitaria salvo l’assunzione della stessa modalità nell’ambito del Protocollo in corso di definizione.