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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 67

Adozione della modifica dell’Accordo di Programma vigente tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l’A.S.O. O.I.R.M. S. ANNA, finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio funzionale alla connessione dei plessi ospedalieri O.I.R.M. S. ANNA di Torino, corso Spezia n. 60.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 21 aprile 1999 la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna hanno sottoscritto l’Accordo di Programma di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, ora art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

l’Accordo di Programma vigente, adottato con Decreto n. 52 del 26 luglio 1999, prevede la possibilità, attraverso una cerniera di raccordo funzionale, di connettere le strutture dell’Ospedale Infantile Regina Margherita con le strutture dell’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna, mediante la chiusura del tratto di via Zuretti tra Corso Spezia e Via Baiardi, riorganizzando sia le corsie di accesso al pronto soccorso, sia le tre entrate principali dell’A.S.O. O.I.R.M.-S.Anna;

l’intervento edilizio, autorizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma vigente, ha una superficie territoriale di 2.130 mq. che sommata all’attuale superficie territoriale dell’Ospedale S. Anna, pari a mq. 20.470 e alla superficie territoriale dell’O.I.R.M, pari a mq. 13.340, determina una superficie territoriale complessiva di mq. 35.940, che rapportata alla superficie coperta complessiva di tutto il complesso, compreso anche l’intervento in oggetto, determina un indice di 0,395;

la realizzazione dell’intervento, oggetto dell’Accordo di Programma vigente, ha comportato la variazione dello strumento urbanistico generale della Città di Torino, in particolare ha previsto la sdemanializzazione del tratto di sedime stradale di Via Zuretti, compreso tra Via Baiardi e Piazza Polonia, fino a Corso Spezia, necessario al collegamento dei Plessi Ospedalieri e successivamente acquisito dall’ASO con D.G. N° 909/2001;

in data 16 maggio 2007, con nota prot. n. 26872/A.1.2., l’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna ha evidenziato alla Regione Piemonte di essere impossibilitata a mantenere l’obbligo economico-finanziario sottoscritto con l’Accordo di Programma vigente per un importo di Euro 1.030.000,00 ed ha richiesto alla Regione medesima di farsi carico dell’impegno finanziario ammontante ad oggi a Euro 1.630.000,00, importo comprensivo del valore delle riserve richieste dall’impresa pari a Euro 600.000,00, per consentire il completamento della struttura già realizzata per il 60% circa, e per soddisfare le nuove necessità gestionali ospedaliere modificando la destinazione d’uso dei locali per concentrare in un’unica sede tutti i laboratori di analisi;

il Responsabile del Procedimento della Regione Piemonte ha convocato il giorno 5 settembre 2007, presso la sede legale dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna, un incontro tecnico per valutare lo stato d’attuazione dell’opera e in data 6 settembre 2007, i rappresentanti degli Enti interessati hanno effettuato un sopralluogo nel complesso in costruzione, redigendo un verbale di constatazione riguardante il confronto sullo lo stato di attuazione delle opere con il progetto originario autorizzato;

dal verbale del sopralluogo sopraccitato è emerso che alcune opere, oggetto di variante in corso d’opera, sono risultate difformi dal progetto originario, non avendo acquisito l’autorizzazione del Collegio di Vigilanza;

in data 11 ottobre 2007 con nota prot. n. 52604/A.1.2. l’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna, a seguito degli incontri interlocutori tenutisi con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, ha presentato ufficialmente istanza di riapertura dell’Accordo di Programma vigente;

in data 7 novembre 2007 con nota prot. n. 2177/SA01/1.45 la Presidente della Regione Piemonte, Prof.ssa Mercedes Bresso, ha convocato per il giorno 14 novembre 2007, presso la sede legale dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna, la prima Conferenza di Servizi finalizzata all’illustrazione e all’esame della proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente e il Responsabile del Procedimento ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento per la modifica dell’Accordo di Programma vigente pubblicando l’avviso sul B.U.R. n. 48 del 29 novembre 2007;

in data 18 dicembre 2007 con nota prot. 13729/0811 il Responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 9 gennaio 2008 presso la sede dell’A.S.O. la seconda Conferenza di Servizi inerente la modifica dell’accordo vigente, nella quale gli Enti interessati hanno approvato le modifiche oggetto di perizia di variante e hanno proposto la sanatoria delle opere realizzate senza autorizzazione del Collegio di Vigilanza, previa applicazione di una sanzione di Euro 7.241,52 da versare al Comune di Torino da parte dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna;

gli interventi edilizi attuati e previsti con la presente proposta di modifica all’Accordo di Programma risultano compatibili con le destinazioni urbanistiche precedentemente individuate e non necessitano di ulteriori variazioni alla strumentazione urbanistica comunale.

Preso atto che :

per gli i interventi progettuali, descritti al paragrafo 8 della modifica all’accordo di programma, ed oggetto, nel verbale di constatazione del sopralluogo del 6 settembre 2007, di accertata difformità al progetto originario, incidenti per una superficie di mq. 208, come rilevato dalle tavole - Tavola V7-C01- Tavola V7-C02 - Tavola V7-C03 - Tavola V7-C04 - Tavola V7-C05, risulta necessario applicare le disposizioni dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 attribuendo all’ASO-OIRM - S. Anna una sanzione, ai sensi dell’art. 12.6 del Regolamento Comunale della Città di Torino, ammontante a Euro 7.241,52 - come precisato nella nota prot. n. 54/2008 del 9/1/2008 del Comune medesimo;

gli interventi progettuali, oggetto della modifica all’Accordo di Programma vigente, evidenziati negli elaborati Tavola VT F01, Tavola VT F02, Tavola VT F03, Tavola VT F04, Tavola VT F05 e nella documentazione di perizia di variante riguardano:

- al piano interrato, in luogo dell’autorimessa e dei locali al rustico, la realizzazione di locali di servizi e deposito;

- al piano terra, in luogo dei servizi di radiologia, squidd, talassemia, ecografia, laboratorio prelievi, T.R.M., TAC, e locali accessori all’utente quali (bar, edicola, coiffeur) la realizzazione di sale di prelievo per l’utenza esterna a servizio dei due Presidi Ospedalieri O.I.R.M. e S. Anna;

- al primo piano, in luogo dei nuclei di degenza per ostetricia, l’unificazione dei due Servizi Trasfusionali Aziendali;

- al secondo piano, in luogo dei nuclei di pediatria e foresteria, l’unificazione dei vari laboratori;

l’adozione della presente modifica all’Accordo di Programma vigente costituisce ai sensi del IV e V comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, per il progetto edilizio in variante a quello originario, applicazione sostitutiva del permesso di costruire, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 17 terzo comma del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 a favore del Legale Rappresentante dell’A.S.O. O.I.R.M. - S. Anna, proprietaria dell’area oggetto degli interventi in variante al progetto originario;

con la presente modifica all’Accordo di Programma vigente la validità dell’accordo originario viene ridefinito e fissato in anni 5, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione della modifica all’Accordo di Programma vigente, eventualmente prorogabile su richiesta delle parti e valutata dal Collegio di Vigilanza;

restano invariati gli impegni stabiliti nell’Accordo di Programma vigente, per quanto non espressamente richiamato nella modifica dell’Accordo di Programma, oggetto del presente Decreto;

il data 28.04.2008, presso la sede dell’A.S.O O.I.R.M.-S. Anna, Corso Spezia 60 Torino, è stata sottoscritta, dall’Assessore alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, dall’Assessore all’Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata del Comune di Torino e dal Direttore generale dell’ A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna, la modifica all’Accordo di Programma vigente di cui al presente Decreto;

la documentazione riguardante la proposta di modifica all’Accordo di Programma vigente, oggetto del presente Decreto, validata dal Responsabile del Procedimento, è descritta dettagliatamente al paragrafo 22 delle premesse della suddetta modifica;

la presente modifica all’Accordo di Programma, in quanto promossa dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dal Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24 novembre 1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma.

Viste/o:

la Deliberazione n. 1-8665 del 24 aprile 2008 con la quale la Giunta Regionale ha condiviso i contenuti dell’iniziativa oggetto del testo delle modifiche all’Accordo di Programma vigente;

la D.G.R. n. 34-7963 del 28.12.2007, di assegnazione all’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna del finanziamento in conto capitale di Euro 1.630.000,00 finalizzato al completamento del complesso edilizio sito in Via Zuretti a Torino;

la deliberazione del Direttore dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna n. 149 del 30.1.2008 di approvazione della perizia di variante e suppletiva;

vista la Delibera del Direttore Generale dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna n. 613 del 21.04.2008 di condivisione del testo della modifica all’Accordo di Programma vigente;

la nota n. prot. 19383/0811 del 06.05.2008 con la quale il Responsabile del procedimento ha comunicato alla segreteria tecnica regionale istituita con D.G.R. n. 30-8553 del 07.04.2008, che non sussistono i presupposti per dare ulteriormente corso agli adempimenti prescrittivi riportati in sintesi nell’art. 3 del dispositivo della modifica dell’Accordo di Programma vigente, in quanto tale modifica, sottoscritta dalle parti interessate in data 28.04.2008, ha correttamente ottemperato a quanto a suo tempo richiesto dal Presidente del CROP con nota prot. 1137/14.98 del 12.12.2007;

la nota n. prot 33183/DA.14.00 del 12.05.2008 con la quale la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, in merito alla questione descritta al paragrafo precedente, ritenendo accoglibili le argomentazioni avanzate dal Responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma, ha provveduto ad archiviare definitivamente la pratica a suo tempo trasmessa al CROP;

la nota n. 24179 del 06.05.2008 con la quale A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna ha trasmesso la quietanza n. 13224 del 06.05.2008, di avvenuto pagamento al Comune di Torino della somma di Euro 7.242,51, quale sanzione derivante dall’accertata difformità di parte delle opere già realizzate, per mq. 208, rispetto al progetto precedentemente autorizzato ed applicata in ottemperanza dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 12.6 del Regolamento Comunale della Città di Torino;

l’art. 34 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

la D.G.R. n. 27 - 23223 del 24.11.1997 “Assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”, L.R. 51/97, art. 17 modificata con D.G.R. n. 60 -11776 del 16.02.2004.

Tutto ciò premesso, visto e preso atto:

la Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del IV e V comma dell’art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

decreta

Articolo 1

E’ adottata la modifica all’Accordo di Programma vigente sottoscritta in data 28 aprile 2008 tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna. Le modifiche all’Accordo di Programma vigente, oggetto di adozione con il presente Decreto, riguardano l’aggiornamento del progetto originario riferito sia agli interventi progettuali oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico 380/01, evidenziati nel verbale di constatazione del sopralluogo effettuato dalle parti interessate in data 06.09.2007 che incidono per una superficie totale di 208 mq, elencati al paragrafo 17 delle premesse della modifica all’Accordo, sia agli interventi progettuali evidenziati negli elaborati e nella documentazione oggetto di perizia di variante, elencati al paragrafo 22 delle premesse, relativi alla distribuzione funzionale interna, conseguente al cambio di destinazione d’uso dei locali.

Le modifiche all’Accordo di Programma prevedono altresì una diversa definizione degli impegni finanziari degli Enti sottoscrittori.

Articolo 2

La modifica all’Accordo di Programma vigente determina, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l’applicazione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, per gli interventi progettuali afferenti alla perizia di variante, esplicitati al paragrafo 18 e 22 delle premesse della modifica all’Accordo, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001, a favore del Legale Rappresentante dell’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna, proprietaria dell’area oggetto dell’intervento, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella presente modifica all’Accordo di Programma vigente.

Articolo 3

La modifica all’Accordo di Programma vigente determina, ai sensi dell’art. 34 secondo comma del Testo Unico 380/01, l’assenso alla sanatoria delle opere di seguito citate per una superficie di 208 mq. constatato l’avvenuto pagamento, registrato con quietanza n. 13224 del 06.05.2008, della sanzione di Euro 7.241,52 versata dall’A.S.O. O.I.R.M.-S. Anna alla Città di Torino, in ottemperanza dell’art. 12.6 del Regolamento Comunale della Città, per gli interventi progettuali, realizzati senza autorizzazione del Collegio di Vigilanza, descritti al paragrafo 8 e 17 delle premesse della modifica all’Accordo vigente, ed evidenziati nel verbale di constatazione oggetto del sopralluogo del 6 settembre 2007, nonché nelle tavole ad esso allegate:

-Tavola V7-C01, Tavola V7-C02, Tavola V7-C03 Tavola V7-C04 Tavola V7-C05.

Articolo 4

Le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei pareri allegati alla documentazione elencata al paragrafo 22 delle modifiche all’Accordo di Programma vigente, acquisiti dal Responsabile del procedimento nell’ambito delle Conferenze di Servizi, nonché quelle evidenziate all’art. 3 del dispositivo della modifica all’accordo, dovranno essere rigorosamente osservate dal soggetto attuatore in fase di esecuzione delle opere, ad eccezione di quelle riferite alla nota del CROP prot. n. 1137/14/8 CROP del 12.dicembre 2007, in conseguenza della specifica richiesta di non procedibilità avanzata dal responsabile del procedimento con nota n. 19383/0811 del 06.05.2008 e giudicata accoglibile dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con nota n. 33183/DA 14.00 del 12 maggio 2008.

Articolo 5

L’adozione della modifica all’Accordo di Programma vigente, con il presente Decreto, non determina la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino, in quanto gli interventi progettuali previsti sono compatibili con le attuali destinazioni urbanistiche vigenti sull’area oggetto dell’iniziativa.

Articolo 6

La modifica all’Accordo di Programma vigente ridetermina la durata degli impegni delle parti, definendo la validità dell’accordo di ulteriori 5 anni con decorrenza dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto di adozione dell’Accordo medesimo, eventualmente prorogabile su richiesta delle parti e valutata dal Collegio di Vigilanza.

Articolo 7

Per quanto non definito nel dispositivo delle modifiche all’Accordo di Programma vigente, si riconferma quanto già concordato nell’Accordo di Programma originario.

Il presente Decreto e il testo integrale dell’Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e trasmesso ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Mercedes Bresso

Allegato