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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 176-20339/2008 del 5-3-2008 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo, in comune di Santena, ad uso produzione calcestruzzo assentita alla Colabeton SpA. Codice univoco: TO-P-10263

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 176-20339/2008 del 5/3/2008- Codice univoco: TO-P-10263

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Colabeton SpA (omissis) con sede legale in Gubbio (PG), Via della Vittorina n. 60, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in comune di Santena - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 7 n. 169 - in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,29 per complessivi metri cubi annui 9.000 ad uso produzione beni e servizi da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 5-3-2008. (... omissis...)