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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Rocca Incisa nel Comune di Bagnasco (CN)

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 04 Settembre 2007 e del 19 febbraio 2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Rocca Incisa nel Comune di Bagnasco, CN, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e della discarica di materiale limoso; contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che riporti i quantitativi di materiale estratto e da estrarre, i volumi di limi posti a discarica ed illustri nel dettaglio gli interventi di recupero ambientale realizzati, distinguendo tra gli interventi di neorealizzazione e i lavori di manutenzione a carico delle aree recuperate in precedenza e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- entro sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere realizzati i sistemi filtranti e di trattenuta del materiale fine trasportato dalle acque, progettati nella documentazione integrativa prodotta a completamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche presente;

- dovranno essere realizzate, non appena possibile, le strutture paramassi previste in progetto;

- sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;

- l’accumulo del materiale limoso previsto sul piazzale di quota 525 m s.l.m. dovrà essere preceduto dalla realizzazione dell’argine in massi ciclopici e dalla posa in opera dei sistemi di drenaggio previsti alla base;

- sui cumuli di discarica del materiale limoso dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque sia mediante la realizzazione delle canalette sulle scarpate che attraverso la posa in opera di appositi drenaggi interni, così come previsto nella documentazione integrativa presentata; e gli interventi di rivegetazione dovranno essere prontamente realizzati al completamento di ciascun gradone di riporto, inserendo in aggiunta ai miscugli erbacei una specie di pronto insediamento tipo segale alla dose di 4 g/m2;

- a partire dalla prima stagione vegetativa utile dovrà essere effettuato il completamento degli interventi integrativi di rivegetazione progettati sul vecchio fronte di cava (idrosemina e messa a dimora di specie legnose) e per tutta la durata dell’intervento dovranno essere proseguiti i lavori di manutenzione (sfalcio, concimazione, sostituzione delle fallanze, ecc.) a carico delle opere realizzate su tale porzione di cava. Su tale area i lavori di recupero ambientale dovranno risultare conclusi al termine del primo quinquennio autorizzativo;

- per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale;

- il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di ampliamento in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 2 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento e dovrà essere circondato da un fosso di guardia in terra. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava e le dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 04 Settembre 2007 e del 19 febbraio 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

a. parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 19 febbraio 2008 dall’Ing. Giuseppe Garelli a nome del Servizio Cave della Provincia di Cuneo. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

b. Parere tecnico favorevole, espresso nella Conferenza del 19 febbraio 2008 dal Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, e formalizzato con nota prot. n. 2213 del 14.02.2008, acquisita agli atti della Conferenza.

c. Parere favorevole espresso in Conferenza dal rappresentante del Comune di Bagnasco circa il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., con riserva di emettere il provvedimento relativo nel termine di 30 giorni dalla notifica della pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale.

d. Parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. , formalizzato con nota prot. n. 66668 del 27 dicembre 2007, acquisita agli atti della Conferenza. Detto parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche così come dettagliatamente riportate nella succitata nota, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso dell’ASL 16 Direzione Dipartimentale di Mondovì in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

7. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso della Comunità Montana Valli Monregalesi, in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

8. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 66668 del 27.12.2007.

9. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnasco, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

10. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 8, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

11. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

12. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

13. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

14. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

15. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11, Cuneo.

16. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

17. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

18. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

19. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

20. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi che, sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 23.02.2008

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)