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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 22

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 51-8861

Direttive in merito ai criteri di inquadramento nel ruolo regionale del personale dell’ARES Piemonte trasferito alla Regione Piemonte in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 06.08.2007, n. 19.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di dare atto che il personale già inquadrato nel ruolo dell’ARES Piemonte che esercita il diritto di opzione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 6.8.2007 n. 19 viene trasferito nel ruolo regionale della Giunta a far data dal 1° giugno 2008;

* di approvare le seguenti direttive in merito ai criteri e alle modalità di inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte) che esercita il diritto di opzione ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 19 del 6 agosto 2007:

1) il personale non dirigenziale proveniente dall’Agenzia regionale delle Strade del Piemonte (ARES Piemonte), che esercita il diritto di opzione per l’inquadramento nel ruolo della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, è inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria corrispondente a quella del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali.

Il personale dirigente viene inquadrato nella qualifica unica dirigenziale.

2) L’inquadramento è disposto con atto del Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, competente per materia, in osservanza delle presenti direttive.

3) Per il personale non dirigente, si adottano i seguenti criteri:

- i dipendenti dell’ARES vengono inquadrati nella corrispondente categoria del comparto Regioni-Autonomie locali, secondo la tabella contenuta nella d.g.r. n. 37-8447 del 17 febbraio 2003:

Inquadramento ARES     CCNL Enti locali
Area     Categoria
C1, C     A
B2     B con iniziale B1
B1     B con iniziale B3
B     C
A1     D con iniziale D1
A     D con iniziale D3

- si attribuisce la posizione economica della categoria corrispondente che pareggia il trattamento fondamentale in godimento o, se l’importo non è sufficiente ad assegnare la posizione economica superiore, si attribuisce la posizione economica immediatamente inferiore. In questo caso, il trattamento economico eccedente viene mantenuto a titolo di assegno personale che sarà riassorbito dalle future progressioni economiche, secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale del comparto Regioni-autonomie locali e dei Contratti Decentrati Integrativi della Regione Piemonte;

- le voci che compongono il trattamento fondamentale in godimento presso l’ARES da prendere in considerazione al momento del trasferimento sono:

* minimo tabellare

* indennità integrativa speciale

* tredicesima mensilità

* indennità operativa

* retribuzione individuale di anzianità

* aumenti periodici di anzianità

* arricchimento esperienza professionale

* elemento distinto della retribuzione

* elemento retributivo differenziato;

* assegno “ad personam” non riassorbibile;

- sono da escludere le voci del trattamento economico accessorio corrisposte presso l’ARES, in quanto dalla data del trasferimento sarà riconosciuto il trattamento economico accessorio previsto dai CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali e dai Contratti integrativi aziendali per i dipendenti della Regione Piemonte.

4) Inquadramento nella qualifica dirigenziale.

Il personale dirigenziale proveniente dall’ARES Piemonte conserva il trattamento economico fisso e continuativo in godimento presso l’Agenzia all’atto del trasferimento, riferito alle voci:

- minimo contrattuale

- super minimo individuale

- aumenti periodici di anzianità

- indennità di funzione

- mensilità aggiuntiva / assegno integrativo

- tredicesima mensilità.

La retribuzione di posizione sarà quella corrispondente all’incarico che verrà attribuito con successivo provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Il trattamento economico del dirigente che sia eccedente rispetto a quello attribuito presso la Regione Piemonte viene mantenuto a titolo di assegno personale, riassorbibile all’atto dell’eventuale attribuzione di incarico dirigenziale a maggior valore economico.

5) Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza il personale viene iscritto alle medesime gestioni previste per i dipendenti regionali.

A decorrere dalla data di inquadramento nel ruolo regionale, vengono applicate nei confronti del personale interessato le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata vigente applicabili ai dipendenti regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)