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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice DA1204
D.D. 31 marzo 2008, n. 102

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di paracadute ascensionale con unita’ di navigazione. Richiedente: Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Puro con sede in Arona. Anno 2008.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volo Puro”, con sede in Arona - C.so Liberazione, 38, ad effettuare il traino di paracadute ascensionale e di gonfiabile con unità di navigazione “0017 NO T”.

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

L’’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volo Puro” è ritenuta responsabile dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto il Settore Navigazione Interna e Merci è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti norme e prescrizioni :

* E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

* la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 300 sia da costa sia dalle isole;

* il conduttore dell’unità deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare il soggetto trainato; tale persona deve essere esperta nel nuoto;

* sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione, purché la navigazione possa avvenire in sicurezza; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

* l’unità adoperata per svolgere paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all’unità stessa e di un verricello; tale verricello deve essere in grado di far decollare ed appontale sulla predetta piattaforma il paracadutista;

* durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12 salvo nelle fasi di decollo ed appontaggio;

* il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);

* l’unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente con almeno 30 metri di cima per le persone trainate;

* la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;

* le persone trainate devono avere almeno 16 anni e devono indossare giubbotto di salvataggio

* la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);

* le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

* il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità;

* l’unità può trainare una sola persona per volta e non può, contemporaneamente, svolgere altre attività;

* è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

* è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2008.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n.1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti