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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
Codice DA1204
D.D. 31 marzo 2008, n. 102
Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di paracadute ascensionale con unita di navigazione. Richiedente: Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Puro con sede in Arona. Anno 2008.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento regionale Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, lAssociazione Sportiva Dilettantistica Volo Puro, con sede in Arona - C.so Liberazione, 38, ad effettuare il traino di paracadute ascensionale e di gonfiabile con unità di navigazione 0017 NO T.
Lattività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante lunità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui allarticolo 4 del citato Regolamento Regionale.
LAssociazione Sportiva Dilettantistica Volo Puro è ritenuta responsabile dellefficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto il Settore Navigazione Interna e Merci è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallesercizio di tale attività.
Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti norme e prescrizioni :
* E vietato lesercizio del traino nello specchio dacqua compreso tra lIsola Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
* la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 300 sia da costa sia dalle isole;
* il conduttore dellunità deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare il soggetto trainato; tale persona deve essere esperta nel nuoto;
* sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dellimbarcazione, purché la navigazione possa avvenire in sicurezza; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
* lunità adoperata per svolgere paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale allunità stessa e di un verricello; tale verricello deve essere in grado di far decollare ed appontale sulla predetta piattaforma il paracadutista;
* durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12 salvo nelle fasi di decollo ed appontaggio;
* il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);
* lunità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente con almeno 30 metri di cima per le persone trainate;
* la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dellautoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;
* le persone trainate devono avere almeno 16 anni e devono indossare giubbotto di salvataggio
* la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);
* le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
* il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sullunità;
* lunità può trainare una sola persona per volta e non può, contemporaneamente, svolgere altre attività;
* è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
* è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.
La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2008.
La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n.1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n.1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 61 dello Statuto e dellarticolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R - 2002.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti