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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Autorità di bacino del fiume Po - Parma
Deliberazione 18 marzo 2008, n. 10

Atti del comitato istituzionale - Adozione di “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino;

il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

il DPCM 30 giugno 2003, recante “Approvazione del Piano stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (Nodo Idraulico di Casale Monferrato)”;

il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate:

la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

la propria Deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)”;

la propria Deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2001, con cui questo Comitato ha adottato la “Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)”;

la propria Deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (Nodo Idraulico di Casale Monferrato)”;

la propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 con cui questo Comitato ha approvato il Regolamento Attuativo contenente gli “adempimenti necessari ai fini dell’adozione della deliberazione di presa d’atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato ‘limite di progetto tra la fascia B e la fascia C’ ”.

Premesso che:

l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;

con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del Piano di bacino, definito dal comma 1 di tale articolo come “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;

in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;

in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali” - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d’acqua; il PSFF ha limitato l’individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all’asta del Po fino al Delta, ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;

in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un assetto di progetto (con l’indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali”;

Atteso che:

in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;

in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che “le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

per le esigenze di cui ai punti precedenti, l’Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico - scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;

in particolare, anche allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni relative all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti di Piano, l’Autorità di bacino predispone la realizzazione di appositi Studi di fattibilità, i quali hanno la funzione di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso e di verificare le sue previsioni. Tali Studi costituiscono anche strumenti propedeutici all’elaborazione dei Progetti di Variante del PAI di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, nonché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamente previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli aggiornamenti di cui al comma 10 dell’art. 1 delle NA del PAI) o che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi generali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell’ambito della legge n. 183/1989 e s.m.i.;

Considerato che:

le criticità idrauliche emerse nel corso dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000, hanno reso necessaria la predisposizione di un apposito, “Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)” (di seguito denominato PSI) adottato da questo Comitato nella seduta del 26 aprile 2001, con Deliberazione n. 19/2001;

per il tratto del fiume Po compreso fra la confluenza del fiume Dora Baltea e la confluenza del fiume Tanaro (definito nodo idraulico di Casale Monferrato) il Progetto di PSI contiene l’aggiornamento delle Fasce fluviali resosi necessario in conseguenza del suddetto evento alluvionale e l’individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. Tali interventi in particolare comprendono sia quelli denominati di “prima fase”, finalizzati al contenimento passivo delle piene (argini) e al miglioramento delle condizioni di deflusso (ampliamento del ponte di Casale ed eliminazione della traversa di Trino) che quelli di “seconda fase” finalizzati al miglioramento della capacità di laminazione delle piene del Po e del reticolo minore (individuazione di sei “aree di laminazione” esterne alla fascia B e denominate con le lettere A, B, C, D, E, F);

nell’ambito del procedimento di adozione definitiva, conformemente alle disposizioni di legge (art. 1bis della legge 365/2000) si sono svolte le Conferenze Programmatiche convocate dalle due Regioni competenti;

in data 6 dicembre 2002 si è svolta (ai sensi dell’art. 1bis della legge 365/2000) la Conferenza Programmatica sul Progetto di PSI relativamente al tratto del fiume Po ricadente in Regione Piemonte. Nel corso della seduta, la Regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul Progetto (D. G. R. n. 109 - 7871) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/1989; oltre ad esprimere un parere favorevole sul Progetto di PSI, in sede di Conferenza è stata discussa la proposta della Regione di procedere ad ulteriori approfondimenti, ai fini di una più dettagliata definizione della fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica necessari con riferimento ai territori perimetrati come “aree di laminazione” A, B, C, D, E nella cartografia dell’elaborato 2 del Progetto di PSI. Anche in merito a tale proposta, la Conferenza ha espresso parere favorevole;

di conseguenza, in sede di adozione definitiva del PSI nel tratto di fiume Po ricadente in Regione Piemonte (Deliberazione C. I. n. 2 del 25 febbraio 2003, successivamente approvata con DPCM 30 giugno 2003) è stato disposto espressamente (art. 3 del dispositivo) che con riguardo ai territori perimetrati come “aree di laminazione”, l’Autorità di bacino del fiume Po procedesse allo svolgimento di uno Studio di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica allo scopo di definire nel dettaglio progettuale la fattibilità delle nuove aree di laminazione;

in data 18 settembre 2003 si è svolta la Conferenza Programmatica sul Progetto di PSI relativamente al tratto del fiume Po ricadente in Regione Lombardia (tratto compreso fra l’abitato di Breme ed il ponte di Valenza). In seguito a tale Conferenza ed al parere della Giunta Regionale (DGR n. VII/14968 del 7 novembre 2003), con Deliberazione n. 1/2004 del 3 marzo 2004 è stato definitivamente adottato il PSI, limitatamente alla parte ricadente nel territorio della Regione Lombardia, inserendo, in particolare in fascia B l’area di laminazione F;

successivamente, l’Autorità di bacino ha avviato, nel febbraio del 2005, lo Studio di fattibilità di cui all’art. 3 della richiamata Deliberazione C. I. n. 2/2003, estendendo l’ambito di indagine all’intera asta del Po dalla confluenza della Dora Baltea alla confluenza del Tanaro ed anche al reticolo minore compreso fra la confluenza della Dora Baltea e la confluenza del Sesia;

il suddetto Studio ha verificato le attuali condizioni di sicurezza idraulica, ha definito il quadro delle criticità residue ed ha individuato gli interventi di seconda fase funzionali al potenziamento della capacità di laminazione delle piene oltre che alcuni interventi di completamento della cosiddetta prima fase (argini e interventi di miglioramento della capacità di deflusso);

in conseguenza degli approfondimenti condotti, si è rilevata la necessità di predisporre il presente Progetto di Variante al PAI che contiene, in particolare, la definizione dell’assetto di progetto dell’intero nodo idraulico di Casale Monferrato;

gli interventi di laminazione proposti concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PAI di cui all’art. 11 delle Norme di Attuazione e, in particolare, al conseguimento dei valori individuati dalla specifica Direttiva “Portate limite di deflusso per l’asta del fiume Po - Individuazione dei valori obiettivo” approvata da questo Comitato nella seduta del 18 dicembre 2001 con Deliberazione n. 25/2001 e dai successivi aggiornamenti della stessa, da effettuarsi ai sensi delle disposizioni richiamate in precedenza;

nell’ambito del “Progetto Strategico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura lungo l’asta medio - inferiore del fiume Po” l’Autorità di bacino ha già definito una metodologia per l’analisi del rischio residuale e ha avviato specifiche attività per la valutazione e la gestione del rischio residuale medesimo in alcune aree campione;

al riguardo, la Regione Piemonte ha proposto la definizione di un piano per la gestione del rischio residuale esteso all’intera asta fluviale, in modo tale da avere uno strumento che permetta di verificare l’efficacia della suddetta metodologia a livello di bacino idrografico;

in particolare, nell’ambito del presente Progetto di Variante al PAI sono state individuate (all’interno della delimitazione della Fascia fluviale C di cui alla cartografia del Progetto suddetto) specifiche “aree destinate alla mitigazione del rischio residuale”; detta individuazione e la conseguente perimetrazione sono specificamente funzionali alle finalità di moderazione delle conseguenze dannose delle inondazioni per piena catastrofica, per le esigenze di difesa della pubblica incolumità, del territorio e dei beni giuridicamente tutelati, in adempimento dell’art. 3, comma 1, lett. c della legge n. 183/1989;

inoltre, in conseguenza della realizzazione delle opere programmate, nell’ambito delle tavole cartografiche del presente Progetto di Variante i segni grafici che erano stati indicati come “limite di progetto tra la fascia B e C” nell’ambito delle Tavole cartografiche dell’Elaborato 2 del PSI (approvato con DPCM 30 giugno 2003) sono stati tramutati in segni indicati con il graficismo del limite di Fascia B;

con riferimento ai limiti di progetto del PSI, di cui al punto precedente, sussiste la necessità di prevedere (ai sensi dell’articolo 31, comma 5 delle NA del PAI) il mantenimento, fino all’avvenuto collaudo delle opere di contenimento delle piene, delle Norme di Attuazione del PAI relative alla Fascia B eventualmente applicate dai Comuni per minimizzare le condizioni di rischio da essi verificate;

Considerato, altresì, che:

l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 14 marzo 2008;

Ritenuto

di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, disponendo altresì l’approfondimento, per i principali interventi ivi previsti, dell’analisi del rapporto costi - benefici, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 lett. i della legge n. 183/1989 e s. m. i.

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1
(Adozione e contenuti del Progetto di Variante).

E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n. 183, il “Progetto di Variante al PAI - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

Il Progetto di Variante di cui al comma 1 è costituito dai seguenti elaborati:

1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie speciale);

2. Relazione tecnica.

3. Elenco Comuni.

Art. 2
(Pubblicazioni con efficacia legale)

Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, dell’adozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.

Le Regioni sono tenute a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di Variante ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a pubblicare la presente deliberazione e le cartografie relative alla delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di loro competenza all’Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione.

Art. 3
(Misure di salvaguardia e ulteriori adempimenti cautelari per le aree inserite nelle Fasce fluviali).

Dalla data della pubblicazione della notizia di adozione del presente Progetto di Variante sulla Gazzetta Ufficiale e fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni, nelle aree inserite nelle Fasce fluviali A e B nella cartografia di cui all’Elaborato 1 del Progetto di Variante trovano applicazione, con il valore e l’efficacia di misure temporanee di salvaguardia di cui all’art. 17, comma 6bis, della legge n. 183/1989, le prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41. Tale disposizione non si applica alle aree le quali ricadono già all’interno di tali Fasce per effetto del Piano Stralcio di Integrazione al PAI approvato con DPCM 30 giugno 2003; per queste ultime continua a trovare applicazione la normativa di attuazione del PAI tuttora vigente.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000), nei territori della fascia C che risultano situati a tergo del segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 1 del presente Progetto di Variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della legge n. 183/1989 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.

Salvi i casi in cui siano già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 28 delle Norme di Attuazione del PAI (e dal relativo Regolamento di Attuazione, adottato con Deliberazione C. I. n. 11 del 5 aprile 2006) circa la presa d’atto dei collaudi, nei territori della fascia C che, nell’ambito delle Tavole cartografiche dell’Elaborato 2 del Piano Stralcio di Integrazione al PAI approvato con DPCM 30 giugno 2003, risultavano situati a tergo del segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” e che, nell’ambito delle tavole cartografiche del presente Progetto di Variante sono state classificate come Fascia C in conseguenza della realizzazione delle opere programmate, continuano a vigere le Norme di Attuazione del PAI relative alla Fascia B eventualmente applicate dai Comuni per minimizzare le condizioni di rischio da essi verificate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31, comma 5 delle medesime NA del PAI fino al collaudo delle suddette opere.

Nelle aree interne alla Fascia C perimetrate e classificate come “aree destinate alla mitigazione del rischio residuale” nella cartografia di cui all’Elaborato 1 del presente Progetto di Variante al PAI, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 27 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, sono tenuti ad adottare ogni opportuna misura finalizzata a ridurre le trasformazioni dell’assetto morfologico, infrastrutturale e insediativo che possano risultare in contrasto con la finalità di assicurare la destinazione di tali aree alla moderazione delle piene per le esigenze di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, in adempimento dell’art. 3, comma 1, lett. c della legge n. 183/1989. Ai sensi degli artt 3, comma 2 e 17, comma 6 della legge n. 183/1989 e del menzionato art. 27, comma 2 delle NA del PAI, compete alla Regione lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare il coordinamento delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalle disposizioni delle presente norma, allo scopo di garantire l’applicazione omogenea delle stesse con riferimento all’intero ambito territoriale oggetto del presente Progetto di Variante.

Art. 4
(Utilizzazione dei dati derivanti dallo svolgimento di attività per l’aggiornamento del quadro conoscitivo sul reticolo idrografico minore).

I risultati delle analisi idrologiche e idrauliche del reticolo minore, i dati relativi allo stato di criticità presente lungo il reticolo medesimo e le analisi di pericolosità sul territorio sono utilizzati dagli Enti gestori del reticolo e, se necessario, aggiornati ed integrati sulla base di conoscenze di maggior dettaglio, al fine di definire e proporre gli interventi e le azioni, fra le quali la definizione delle fasce di rispetto, necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza nel rispetto della conservazione dei valori di portata defluenti a valle.

In attuazione dell’art 6 comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del PAI, il presente Progetto di Variante definisce criteri e indirizzi operativi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5
(Limiti all’adozione di provvedimenti di competenza delle autorità amministrative).

Fermi i poteri del Ministro competente, di cui all’art. 17 comma 6bis della legge n. 183/1989, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al comma precedente e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 6
(Norme sulla partecipazione degli interessati al procedimento).

Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, delle Province di Torino, Alessandria, Vercelli e Pavia e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 2, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro, sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge n. 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma.

La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del termine di cui all’articolo 18, comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 7
(Conferenza Programmatica).

Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000 (convertito in legge 365/2000), le Regioni, ai fini dell’adozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione. Detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 8
(Adozione definitiva della Variante).

La Variante al PAI di cui al presente Progetto è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della notizia dell’adozione dell’allegato Progetto sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della programmazione degli interventi di cui agli artt. 21 ss. della legge n. 183/1989 e s. m. i. si procederà, per i principali interventi previsti dalla presente Variante, al necessario approfondimento dell’analisi del rapporto costi - benefici, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 lett. i della legge n. 183/1989 e s.m.i.

Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Francesco Puma

Il Presidente
Gianni Piatti