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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Autorità di bacino del fiume Po - Parma
Deliberazione 18 marzo 2008, n. 9

Atti del comitato istituzionale - Adozione di “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro” (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 1bis della suddetta normativa;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico” (PAI);

- la propria Deliberazione n. 15 del 5 aprile 2006, recante “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante delle Fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro”;

- le DGR Piemonte n. 35-8288 del 25 febbraio 2008;

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;

- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del Piano di bacino, definito dal comma 1 di tale articolo come “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;

- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;

- in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali” - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d’acqua; il PSFF ha limitato l’individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all’asta del Po fino al Delta, ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;

- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un assetto di progetto (con l’indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali”;

Atteso che

- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;

- in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che “le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- per le esigenze evidenziate ai punti precedenti, l’Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico - scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;

- in particolare, dall’esame della documentazione cartografica (presentata da AIPO, in data 27 ottobre 2004, ai fini della procedura di presa d’atto di cui all’art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI) relativa al collaudo dei lavori di protezione arginale in sponda destra del fiume Tanaro, in Comune di Rocchetta Tanaro (realizzati in base alle vigenti previsioni del PAI), è risultata una variazione particolarmente significativa del “limite di Progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, resa necessaria al fine di salvaguardare le infrastrutture viarie ed una zona industriale comunale, mediante contenimento della piena di riferimento;

- la suddetta modifica ha comportato l’inserimento di una non trascurabile porzione di territorio (precedentemente delimitato e classificato come Fascia B), a tergo dell’arginatura realizzata e, pertanto, la sua riclassificazione come Fascia C;

- nel corso della seduta del 5 aprile 2006, questo Comitato, su proposta del Comitato tecnico ed in relazione a tale significativa divergenza, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 28 delle NA del PAI (adottato con Deliberazione C. I. 5 aprile 2006, n. 11), ha pertanto ritenuto necessario adottare (in luogo della variante automatica conseguente alla presa d’atto del collaudo ai sensi dell’art. 28 delle NA del PAI), l’adozione di un apposito Progetto di Variante al PAI (Deliberazione C. I. n. 15/2006);

Considerato che

- al termine della fase delle osservazioni di cui all’art. 18, comma 9 della legge n. 183/1989 e anche in seguito alle risultanze della Conferenza Programmatica svoltasi in data 4 marzo 2008, la Regione Piemonte, con DGR n. 35-8288 del 25 febbraio 2008, ha espresso (unitamente alle sue controdeduzioni alle osservazioni suddette) parere favorevole al Progetto di Variante;

- al termine del iter procedurale previsto dalla legge è quindi possibile procedere all’adozione definitiva della Variante al PAI relativa alle Fasce fluviali del Tanaro in Comune di Rocchetta Tanaro;

Considerato, altresì, che:

- l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 14 marzo 2008;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato

delibera

Articolo 1
(Adozione e contenuti della Variante)

1. E’ adottata l’allegata “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Tanaro in comune di Rocchetta Tanaro”, di seguito denominata Variante, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Cartografia in scala 1:25.000 della delimitazione delle fasce fluviali (n. 1 tavola: Foglio 176 Sez. III- Felizzano (Tanaro 06 Belbo 02).

Articolo 2
(Pubblicazioni ufficiali della Deliberazione)

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali della Regione Piemonte.

2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, la Regione provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Rocchetta Tanaro copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso di detto Comune.

3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, il Sindaco di Rocchetta Tanaro è tenuto a pubblicare la documentazione di cui al comma precedente mediante affissione della stessa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Articolo 3
(Entrata in vigore della Variante)

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4
(Specifici adempimenti amministrativi conseguenti all’entrata in vigore della Variante)

1. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

3. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Francesco Puma

Il Presidente
Gianni Piatti