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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Autorità di bacino del fiume Po - Parma
Deliberazione 18 marzo 2008, n. 8

Atti del Comitato istituzionale - Adozione di “Progetto di variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) - Tratti di corsi d’acqua del reticolo principale e corsi d’acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle fasce fluviali in provincia di Alessandria” (art. 17, comma 6 ter e art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate:

- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;

- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del Piano di bacino, definito dal comma 1 di tale articolo come “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;

- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;

- in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali” - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d’acqua; il PSFF ha limitato l’individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all’asta del Po fino al Delta, ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;

- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un assetto di progetto (con l’indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali”;

- la delimitazione delle Fasce fluviali contenuta nel PAI, tuttavia, è stata limitata ai tratti di pianura e, in alcuni casi, di fondovalle dei principali affluenti del fiume Po, nell’attesa di raccogliere ed elaborare le necessarie conoscenze relativamente alla rete idrografica minore ed, eventualmente, ai tratti non ancora delimitati dalle Fasce fluviali dei corsi d’acqua principali;

Atteso che:

- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;

- in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che “le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- per le esigenze evidenziate ai punti precedenti, l’Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico - scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;

Considerato che:

- nell’ambito delle attività menzionate in precedenza l’Autorità di bacino, con la collaborazione della Regione Piemonte, ha supportato la direzione di progetto degli studi geomorfologici ed idraulici svolti dalla Provincia di Alessandria su alcuni corsi d’acqua del territorio provinciale (“Redazione di studi idraulici, geomorfologici e topografici su corsi d’acqua in provincia di Alessandria”, Hydrodata - Ecostudio), finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle conoscenze necessarie per estendere gli indirizzi e le prescrizioni del PAI a tratti di corsi d’acqua attualmente non interessati dalla delimitazione delle Fasce Fluviali di tale Piano stralcio;

- in particolare, allo scopo di integrare il quadro delle conoscenze circa le criticità idrauliche presenti e di definire l’assetto dei corsi d’acqua medesimi, i suddetti Studi hanno preso in esame i seguenti corsi d’acqua:

* torrente Scrivia dal confine regionale a Serravalle (sezione limite delle attuali Fasce del PAI) e torrente Borbera dalla confluenza del torrente Gordonella (a monte di Cabella Ligure) alla confluenza in Scrivia,

* torrente Orba da Molare a Silvano d’Orba (sezione limite delle attuali Fasce del PAI) e torrente Stura di Ovada nel tratto di confluenza in Orba ad Ovada,

* torrente Stura del Monferrato da Murisengo alla confluenza in Po (località Pontestura);

- a seguito del completamento dell’elaborazione degli Studi, si è rilevata la necessità di procedere ad una definizione dell’assetto delle fasce fluviali ed alla contestuale definizione dell’assetto di progetto dei tratti di corsi d’acqua oggetto di studio;

- la Segreteria Tecnica ha predisposto una proposta di delimitazione delle Fasce Fluviali dei tratti di corsi d’acqua suddetti, per il cui esame è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico con la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria;

- il suddetto Tavolo Tecnico si è espresso favorevolmente sulla proposta in linea generale, invitando contestualmente la Regione Piemonte a svolgere, congiuntamente alla Provincia di Alessandria, un approfondimento su alcuni punti critici. Terminato tale approfondimento, il Tavolo Tecnico ha predisposto la proposta finale, condivisa tra tutti i partecipanti, di delimitazione delle nuove Fasce Fluviali;

- la suddetta proposta di delimitazione delle Fasce fluviali costituisce l’oggetto del presente Progetto di Variante al PAI;

Considerato, inoltre, che:

- sussiste la necessità di effettuare un raccordo tra le Fasce fluviali delimitate dal presente Progetto di Variante con quelle dei corsi d’acqua precedentemente delimitati nell’ambito del PAI per quanto concerne, in particolare:

* la confluenza dello Stura del Monferrato nel fiume Po in località Pontestura alla sezione n. 176 del fiume Po (Tavola 158, sez. IV);

* la sezione n. 21 del torrente Orba, di inizio del tratto attualmente delimitato dalle fasce fluviali (Tavola 194, sez. II);

* la sezione n. 50 del torrente Scrivia, di inizio del tratto attualmente delimitato dalle fasce fluviali (Tavola 195, sez. I);

- nel tratto dell’asta fluviale del torrente Borbera, interessato dal Progetto di Variante in adozione, si trovano due aree a rischio idrogeologico molto elevato (aree RME) per fenomeni di esondazione, già individuate e perimetrate nella cartografia del PAI attualmente vigente (Allegato 4.1 - Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - dell’elaborato n. 2 del PAI, “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo”) e ivi classificate come “Zona I”. Di tali aree, una si trova in Comune di Cabella Ligure, l’altra in Comune di Rocchetta Ligure;

- nell’ambito degli studi propedeutici alla redazione del presente Progetto di Variante richiamati in precedenza le aree suddette (parzialmente interessate dalla delimitazione delle Fasce fluviali di cui al Progetto medesimo) sono state valutate esclusivamente con riguardo alla pericolosità di esondazione del torrente Borbera;

- dalle risultanze dei suddetti studi (e, in particolare, in base alle nuove conoscenze acquisite per il loro tramite) è emersa l’esigenza di procedere ad una verifica delle condizioni di rischio attuale delle aree RME di cui ai punti precedenti (anche in relazione agli interventi recentemente realizzati al fine della riduzione del rischio nelle aree stesse), allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra la cartografia di Piano relativa alla delimitazione delle Fasce fluviali e quella dell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI, sopra menzionata;

- a seguito del completamento delle suddette verifiche, in sede di adozione definitiva della presente Variante si procederà quindi agli aggiornamenti della cartografia di cui al più volte citato Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI che appariranno necessari per le esigenze di coerenza evidenziate al punto precedente;

Considerato, altresì, che:

- l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 febbraio 2008;

Ritenuto

- di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1
(Adozione e contenuti del Progetto di Variante).

1. E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n. 183, il “Progetto di Variante al PAI - Delimitazione delle Fasce Fluviali dei corsi d’acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.

2. Il Progetto di Variante di cui al comma 1 è costituito dai seguenti elaborati:

1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 13 tavole):

* Scrivia e Borbera: Fogli 195 - I, 195 - II, 196 - III, 196 - IV;

* Orba e Stura di Ovada: Fogli 194 - II, 195 - III, 212 - I;

* Stura Monferrato: Fogli 157 - I, 157 - II, 157 - III, 157 - IV, 158 - III, 158 - IV.

2. Relazione tecnica.

Art. 2
(Pubblicazioni con efficacia legale).

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, dell’adozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte è tenuta a dare immediata comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di Variante ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

3. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a pubblicare la presente deliberazione e le cartografie relative alla delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di loro competenza all’Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alla Regione.

Art. 3
(Misure di salvaguardia e ulteriori adempimenti cautelari per le aree inserite nelle Fasce fluviali).

1. Dalla data della pubblicazione della notizia di adozione del presente Progetto di Variante sulla Gazzetta Ufficiale e fino all’entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni, nelle aree inserite nelle Fasce fluviali A e B nella cartografia di cui all’Elaborato 1 del Progetto di Variante trovano applicazione, con il valore e l’efficacia di misure temporanee di salvaguardia di cui all’art. 17, comma 6bis, della legge n. 183/1989, le prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000), nei territori della fascia C che risultano situati a tergo del segno grafico indicato come “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 1 del presente Progetto di Variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della legge n. 183/1989 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di Attuazione del PAI relativi alla fascia B.

3. Sempre ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, nelle “aree inondabili” per effetto della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni, presenti all’interno dell’ambito territoriale di cui al comma precedente ed individuate con apposito segno grafico nella cartografia del Progetto di Variante, il Comune, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non può rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Art. 4
(Aggiornamenti cartografici conseguenti alla pubblicazione della notizia dell’adozione del Progetto di Variante)

1. Allo scopo di effettuare il necessario raccordo tra le Fasce fluviali delimitate dal presente Progetto di Variante con quelle dei corsi d’acqua precedentemente delimitati nell’ambito del PAI (per quanto concerne, in particolare, le confluenze), sono modificate, dalla data di pubblicazione della notizia di adozione del Progetto nella Gazzetta Ufficiale, le seguenti Tavole cartografiche di cui all’Elaborato 8 del PAI (Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali):

* Confluenza Stura del Monferrato nel fiume Po (Tavola 158, sez. IV);

* Sezione n. 21 del torrente Orba, di inizio del tratto attualmente delimitato dalle fasce fluviali (Tavola 194, sez. II);

* Sezione n. 50 del torrente Scrivia, di inizio del tratto attualmente delimitato dalle fasce fluviali (Tavola 195, sez. I).

Art. 5
(Limiti all’adozione di provvedimenti di competenza delle autorità amministrative).

1. Fermi i poteri del Ministro competente, di cui all’art. 17 comma 6bis della legge n. 183/1989, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 3.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al comma precedente e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 6
(Norme sulla partecipazione degli interessati al procedimento).

1. Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 2, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

2. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro, sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

3. Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge n. 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma.

4. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del termine di cui all’articolo 18, comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 7
(Conferenza Programmatica).

1. Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000 (convertito in legge 365/2000), la Regione, ai fini dell’adozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione. Detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 8
(Aggiornamenti della cartografia del PAI relativa alle aree a rischio idrogeologico molto elevato)

1. Allo scopo di assicurare la necessaria coerenza tra la cartografia di Piano relativa alla delimitazione delle Fasce fluviali (Elaborato 8 del PAI) e quella dell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 del PAI, la Regione Piemonte cura l’attuazione della verifica delle condizioni di rischio attuale (anche in considerazione degli interventi recentemente realizzati al fine della riduzione di tale rischio) delle aree a rischio idrogeologico molto elevato classificate come “Zona I” presenti sul asta fluviale del torrente Borbera (nel territorio dei Comuni di Cabella Ligure e di Rocchetta Ligure) ed interessate dalla delimitazione delle Fasce fluviali di cui al presente Progetto di Variante.

2. In sede di adozione definitiva della Variante di PAI di cui al presente Progetto, questo Comitato adotterà le disposizioni per l’aggiornamento della cartografia dell’Allegato 4.1 dell’Elaborato 2 del PAI che si renderanno eventualmente necessari in conseguenza dei risultati della verifica di cui al comma precedente.

Art. 9
(Adozione definitiva della Variante).

1. La Variante al PAI di cui al presente Progetto è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della notizia dell’adozione dell’allegato Progetto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Francesco Puma

Il Presidente
Gianni Piatti