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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008
Autorità di bacino del fiume Po - Parma
Deliberazione 18 marzo 2008, n.
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Atti del Comitato istituzionale - Adozione di Progetto di Variante del Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI) - Variante delle Fasce Fluviali del fiume Po a Pancalieri (art. 17, comma 6ter e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183).
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto:
- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, lart. 17 della suddetta legge, relativo a valore, finalità e contenuti del piano di bacino;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante Costituzione dellautorità di bacino del fiume Po;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, lart. 1 della suddetta normativa, relativo a Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, lart. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a Procedura per ladozione dei progetti di piani stralcio;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante Approvazione del Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- in particolare, lart. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
Richiamate:
- la propria Deliberazione n. 26 dell11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995";
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);
Premesso che:
- lart. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che lintero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dallart. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- ai sensi dellart. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, lart. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto listituto del Piano di bacino, definito dal comma 1 di tale articolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme duso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dellart. 12 di detta legge;
- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita lAutorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra laltro, lesigenza di adottare un piano stralcio relativo allassetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;
- in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nellapposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi dacqua; il PSFF ha limitato lindividuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali allasta del Po fino al Delta, ai corsi dacqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un assetto di progetto (con lindicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi dacqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dellassetto di progetto dei corsi dacqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dallintero bacino idrografico del fiume Po chiuso allincile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue lobiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi dacqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì lapplicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nellelaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali;
Atteso che:
- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;
- in relazione alla suddetta necessità lart. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed allapprofondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio;
- per le esigenze di cui ai punti precedenti, lAutorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico - scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, allaggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;
Considerato che:
- sulla scorta di una ricostruzione dei campi di allagamento verificatisi nel corso dellevento alluvionale dellottobre 2000 ed a seguito di un sopralluogo, compiuto in data 28 novembre 2005, è emersa la necessità, al fine di proteggere da possibili fenomeni di esondazione parte del centro abitato di Pancalieri (TO), di modificare localmente il limite della Fascia B sulla sponda sinistra del fiume Po stabilito dal PAI, ampliando la superficie inclusa in detta Fascia ed inserendo un nuovo limite di progetto nellambito della cartografia del Piano;
- tale modifica dellassetto delle Fasce fluviali (che interessa esclusivamente il territorio comunale di Pancalieri) costituisce loggetto del presente Progetto di Variante al PAI;
Considerato, altresì, che:
- larticolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- lart. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto listituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Considerato, tuttavia, che:
- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dallart. 1 del D lgs. n. 284/2006, larticolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto ladozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino allentrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dallart. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino alladozione della presente Deliberazione;
Acquisito
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 febbraio 2008;
Ritenuto
- di procedere alladozione dellallegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico;
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
delibera
Art. 1
(Adozione e contenuti del Progetto di Variante).
1. E adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989 n. 183, il Progetto di Variante al PAI - Variante delle Fasce Fluviali del fiume Po a Pancalieri (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima.
2. Il Progetto di Variante di cui al comma 1 è costituito dai seguenti elaborati:
1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 1 tavola):
* Po: Foglio 173 - II;
2. Relazione tecnica.
Art. 2
(Misure di salvaguardia e ulteriori adempimenti cautelari per le
aree inserite nelle Fasce fluviali).
1. Fino allentrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente adozione, nelle nuove aree inserite nella Fascia fluviale B nella cartografia di cui allElaborato 1 del Progetto di Variante trovano applicazione, con il valore e lefficacia di misure temporanee di salvaguardia di cui allart. 17, comma 6bis, della legge n. 183/1989, le prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.
2. Ai sensi dellart. 1, comma 1 lett. b) del Decreto legge n. 279/2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365/2000), nei territori della fascia C che, nella cartografia di cui allElaborato 1 del Progetto di Variante, risultano situati a tergo del segno grafico indicato come limite di progetto tra la fascia B e C e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6 della legge n. 183/1989 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, è tenuto a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.
3. Sempre ai sensi del richiamato art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, nelle aree inondabili per effetto della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni, presenti allinterno dellambito territoriale di cui al comma precedente ed individuate con apposito segno grafico nella cartografia del Progetto di Variante, il Comune, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non può rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dellintervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.
Art. 3
(Pubblicazioni con efficacia legale).
1. Ai sensi dellart. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, delladozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. La Regione Piemonte è tenuta a dare immediata comunicazione dellavvenuta adozione del Progetto di Variante al Comune interessato, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.
3. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune interessato è tenuto a pubblicare la presente deliberazione e le cartografie relative alla delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di sua competenza allAlbo pretorio, per quindici giorni consecutivi. Il Comune è altresì tenuto a trasmettere la certificazione dellavvenuta pubblicazione alla Regione.
Art. 4
(Limiti alladozione di provvedimenti di competenza delle autorità
amministrative).
1. Fermi i poteri del Ministro competente, di cui al richiamato art. 17 comma 6bis della legge n. 183/1989, dalla data in cui il Comune interessato riceve comunicazione dellavvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.
2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia dinizio di attività ai sensi dellart. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.
Art. 5
(Norme sulla partecipazione degli interessati al procedimento).
1. Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dellAutorità di bacino nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 3, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.
2. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
3. Ai sensi dellart. 18, comma 8 della legge n. 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione Piemonte entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma.
4. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del termine di cui al comma 9 dellart. 18 della legge n. 183/1989.
Art. 6
(Conferenza Programmatica).
1. Ai sensi dellarticolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000 (convertito in legge 365/2000), la Regione, ai fini delladozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convoca una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione. Detto parere tiene luogo di quello di cui allarticolo 18, comma 9 della legge n. 183/1989.
Art. 7
(Adozione definitiva della Variante).
1. La Variante al PAI di cui al presente Progetto è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della notizia delladozione dellallegato Progetto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Francesco
Puma
Il Presidente
Gianni Piatti