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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Autorità di bacino del fiume Po - Parma
Deliberazione 18 marzo 2008, n. 4

Atti del comitato istituzionale - Adozione di “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle Fasce fluviali del fiume Dora Baltea” (art. 17, comma 6 ter e art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

- il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, gli artt. 1, comma 1, lett. b) e 1bis della suddetta normativa;

- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico” (PAI);

- la propria Deliberazione n. 17 del 5 ottobre 2004, recante “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea”;

- le DGR Piemonte n. 39-3244/2006 del 26 giugno 2006, recante “Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea. Controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale”, e n. 93-3614/2006 del 2 agosto 2006 (Integrazioni alle controdeduzioni alle osservazioni e proposta di parere regionale, di cui alla DGR n. 39-3244/2006 del 26 giugno 2006);

- la DGR Valle d’Aosta n. 660 del 7 marzo 2008, recante “Approvazione delle conclusioni della Conferenza programmatica convocata ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3 della legge n. 365/2000, per il parere concernente alcuni progetti di varianti al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”;

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;

- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del Piano di bacino, definito dal comma 1 di tale articolo come “lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;

- in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;

- in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale - sulla base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali” - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d’acqua; il PSFF ha limitato l’individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all’asta del Po fino al Delta, ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;

- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un assetto di progetto (con l’indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena catastrofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;

- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali”;

Atteso che

- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;

- in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che “le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”;

- per le esigenze evidenziate ai punti precedenti, l’Autorità di bacino svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico - scientifici di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di monitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle risultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;

- in particolare, anche allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni relative all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti di Piano, l’Autorità di bacino predispone la realizzazione di appositi Studi di fattibilità, i quali hanno la funzione di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso e di verificare le sue previsioni. Tali Studi costituiscono anche strumenti propedeutici all’elaborazione dei Progetti di Variante del PAI di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, nonché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamente previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli aggiornamenti di cui al comma 10 dell’art. 1 delle NA del PAI) o che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi generali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell’ambito della legge n. 183/1989 e s. m. i.;

- a seguito alle criticità emerse durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000, è stato avviato uno specifico studio di fattibilità della sistemazione idraulica sul fiume Dora Baltea;

- in conseguenza degli approfondimenti condotti nell’ambito del suddetto Studio di fattibilità, è emersa la necessità di procedere ad una definizione del nuovo assetto delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea, la quale è propedeutica alla definizione progettuale della sistemazione idraulica e morfologica del corso d’acqua;

- tale nuovo assetto delle Fasce fluviali ha costituito l’oggetto del Progetto di variante al PAI adottato da questo Comitato Istituzionale nella seduta del 5 ottobre 2004, con la Deliberazione n. 17/2004, il quale riguarda l’intero ambito fluviale della Dora Baltea, da Aymavilles alla confluenza in Po;

Considerato che

- la Regione Piemonte, a sua volta, con DGR n. 39-3244/2006 del 26 giugno 2006 ha espresso (unitamente alle sue controdeduzioni alle osservazioni di cui al punto precedente) parere favorevole al Progetto di Variante e, anche in seguito alle risultanze della Conferenza Programmatica svoltasi in data 4 luglio 2006, ha successivamente proposto (con DGR n. 93-3614/2006 del 2 agosto 2006) alcune modifiche locali alla delimitazione delle fasce medesime. Dette modifiche interessano, in particolare, i Comuni di Crescentino, Saluggia, Mazzè, Vestignè, Vische, Strambino, Quincinetto

- al termine della fase delle osservazioni di cui all’art. 18, comma 9 della legge n. 183/1989, la Regione Valle d’Aosta (con DGR n. 660 del 7 marzo 2008) ha espresso parere favorevole, in seguito circa le risultanze della Conferenza Programmatica convocata in data 13 novembre 2007 per pronunciarsi sul Progetto di Variante (in adempimento alle prescrizioni stabilite dall’art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative successivamente introdotte dall’art. 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365);

- al termine del iter procedurale previsto dalla legge è quindi possibile procedere all’adozione definitiva della Variante al PAI relativa alle Fasce fluviali della Dora Baltea;

Considerato, altresì, che:

- l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

- l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 febbraio 2008;

per quanto visto, richiamato, premesso e considerato

delibera

Articolo 1
(Adozione e contenuti della Variante)

1. E’ adottata l’allegata “Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Baltea”, di seguito denominata Variante, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Cartografia in scala 1:25.000 della delimitazione delle fasce fluviali (n. 8 tavole) ed in scala 1:10.000 (n. 17 tavole);

3. Elenco comuni.

Articolo 2
(Pubblicazioni ufficiali della Deliberazione)

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvedono a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso di detti Comuni.

3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alla Regione la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Articolo 3
(Entrata in vigore della Variante)

1. L’allegata Variante al PAI entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4
(Specifici adempimenti amministrativi conseguenti all’entrata in vigore della Variante)

1. Dalla data di entrata in vigore della Variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI con riferimento alle Fasce fluviali.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

3. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Articolo 5
(Misure cautelari transitorie per le aree inondabili presenti nella Fascia C a tergo del limite di progetto)

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 365/2000, nelle “aree inondabili” per effetto della piena con Tempo di Ritorno pari a 200 anni presenti nei territori della Fascia C situati a tergo della delimitazione definita cartograficamente “limite di progetto tra la fascia B e C” nelle tavole dell’Elaborato 2 della Variante ed individuate con apposito segno grafico, i Comuni competenti, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto evidenziate nella Variante, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Il Dirigente incaricato del Coordinamento della Pianificazione di bacino
Francesco Puma

Il Presidente
Gianni Piatti