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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2008, n. 23-8759

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, in merito al “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava esistente denominata ”Pissa Mucrone", localizzata nel territorio del Comune di Biella", presentato dalla Societa’ Cave Marmi Vallestrona S.r.l. Codice G194B.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava esistente denominata ”Pissa Mucrone" localizzata nel territorio del Comune di Biella" ricadente all’interno della “Riserva naturale speciale Sacro Monte di Oropa”, presentato dalla Società Cave Marmi Vallestrona S.r.l. con sede legale in Baveno (VCO), Via Sempione, 49, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la limitata attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, l’attuazione del progetto, di durata limitata, permette inoltre di giungere alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area, anche attraverso la completa rimozione delle attrezzature della gru blondin preesistente (basamenti in cemento armato, traliccio e locale argani in muratura);

- l’attività estrattiva proposta, che prevede una modestissima estrazione di roccia (7.000 m3 circa) suddivisa nell’arco di 10 anni, è finalizzata all’estrazione di materiale da utilizzare nella manutenzione del Santuario di Oropa e si armonizza pertanto con i principi di valorizzazione e tutela delle opere architettoniche del Santuario, in conformità alla legge istitutiva della Riserva naturale;

- la valorizzazione del materiale estraibile dalla cava storica con il progetto proposto è in linea con le previsioni del DPAE terzo stralcio relativamente all’opportunità e all’importanza dell’utilizzo, nei restauri di importanti monumenti, di marmi e pietre di cave storiche quale quella in oggetto; nel contempo le mitigazioni e le previsioni di recupero ambientale proposte permettono di contenere le interferenze con le risorse naturali coinvolte;

- per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale, quest’ultimo esteso anche alle pertinenze minerarie, che consentono la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione;

- il proponente è impegnato a sistemare il dissesto presente sulla pista Busancano tra le quote 1649 e 1653 m come indicato nel progetto di coltivazione e recupero ambientale datato ottobre 2006 e ad arginare la colata detritica che ha interessato la strada di accesso all’albergo Savoia e alla stazione di monte della funivia Oropa-Lago Mucrone in prossimità dell’Alpe della Pissa, zone esterne all’area di cava in cui si conseguirà un migliore assetto morfologico e idrogeologico.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale comprensivo dello smantellamento di tutte le attrezzature, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 11 febbraio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione (Allegato A);

2. il proponente entro 90 giorni dalla data della delibera di conclusione della procedura di VIA, deve presentare un progetto esecutivo relativo al vallo paramassi in prossimità della località Alpe della Pissa a protezione della strada. Tale progetto dovrà essere inviato agli Enti competenti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle leggi sul vincolo idrogeologico ed ambientale;

3. il proponente, entro 90 giorni dalla data della delibera di conclusione della procedura di VIA, deve presentare un progetto esecutivo per eseguire la ricomposizione morfologica del dissesto presente lungo la pista Busancano tra le quote 1649 e 1653 m secondo quanto esposto nel progetto originario di coltivazione e recupero ambientale della cava, descritto al paragrafo 7.3.3 del progetto datato ottobre 2006 e descritto graficamente nella tavola A13 del medesimo; tale progetto deve prevedere di intercettare la sorgente indicata nella tavola A13 mediante una condotta di diametro 600 mm, come indicato nella relazione tecnica del progetto di coltivazione; allo sbocco della condotta, a valle della predetta pista, il progetto dovrà prevedere la posa di massi per prevenire fenomeni erosivi. Nella progettazione devono inoltre essere rispettate le specifiche contenute nella nota n. 1658 del 21 aprile 2008 del Corpo Forestale dello Stato. Tale progetto dovrà essere inviato agli Enti competenti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi delle leggi sul vincolo idrogeologico ed ambientale;

4. il proponente, entro 90 giorni dalla data della delibera di conclusione della procedura di VIA, per la realizzazione degli interventi di recinzione dell’area di stoccaggio provvisorio posta presso il parcheggio dietro il Santuario di Oropa e il suo recupero ambientale, deve presentare istanza, corredata dalla specifica documentazione prevista dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005 al fine di ottenere l’autorizzazione di competenza comunale (art. 13 l.r. 20/1989) ai sensi del d. lgs. 42/2004. In ogni caso l’altezza dei blocchi accumulati nell’area di stoccaggio non potrà superare l’altezza della prevista recinzione. In merito alla siepe prevista nel progetto, l’elenco delle specie da utilizzare indicate dal Comune di Biella, deve essere integrato con specie sempreverdi adatte alla quota (da concordare con l’Ente di Gestione della Riserva) che permettano il mascheramento della recinzione anche nel periodo invernale. Inoltre gli impianti vegetali realizzati devono essere mantenuti dopo lo smantellamento del piazzale di stoccaggio per permettere che le piante inserite possano andare a formare un bosco naturaliforme;

5. i progetti di cui ai punti precedenti, nonché quello relativo allo stoccaggio provvisorio dovranno essere redatti da tecnici abilitati con particolare riferimento alla relazione geotecnica ed alla relazione esplosivistica;

6. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

7. deve essere effettuata una campagna di monitoraggio dei livelli di rumore al fine di verificare la documentazione previsionale di impatto acustico;

8. al fine di limitare l’interferenza con le presenze turistiche presso il parcheggio posto dietro il Santuario di Oropa, nei mesi estivi, il trasporto dei blocchi deve essere attuato nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio;

9. le attrezzature di cava e i parapetti devono essere verniciati di colore grigio scuro (tipo antracite);

10. le strutture mobili di cantiere devono essere posizionate, per quanto possibile, in posizione defilata;

11. in caso di eventi meteorici intensi o prolungati, deve essere monitorato lo stato dei luoghi, al fine di scongiurare l’innesco di fenomeni di dissesto nella zona circostante la cava e di non compromettere la rete idrografica presente in loco;

12. deve essere predisposto un piano di monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorgiva ubicata a valle della vasca di sedimentazione da effettuarsi “una tantum” sia per la fase di cantiere sia per la fase di dismissione del cantiere; il monitoraggio deve essere concordato con ARPA Piemonte;

13. al fine di non interferire con il periodo riproduttivo dell’avifauna nidificante deve essere limitato al minimo l’utilizzo di miccia detonante nei mesi di maggio e giugno e negli altri periodi dell’anno deve essere cadenzato l’utilizzo della miccia detonante in fasce orarie regolari;

14. al fine di evitare collisioni di uccelli contro i cavi della teleferica devono essere installati segnalatori sonori e visivi;

15. ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di complessivi 99.000 euro (novantanovemila/00 Euro) di cui 82.000 Euro relativamente al recupero ambientale della cava e 17.000 Euro relativi alla rimozione completa della gru blondin. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Biella ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

- La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica di cui all’art. 159 del d.lgs. 42/2004, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione, nonché dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 di competenza della Provincia di Biella, in ottemperanza a quanto definito in sede di riunione della Conferenza di Servizi in data 11 gennaio 2007.

- La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione ai sensi dell’art. 74 lettera a) della l.r. 44/2000 di competenza della Provincia.

- L’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita dalla Direzione Attività Produttive entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Società proponente della fidejussione, ex art. 7 co. III l.r. 69/1978, tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo prescritto al precedente punto 15.

- Tenuto conto che l’autorizzazione paesistica dell’intervento di cui all’art. 159 del d.lgs. 42/2004, assorbita dal presente atto, esclude gli interventi di recinzione dell’area di stoccaggio provvisorio posta presso il parcheggio dietro il Santuario di Oropa e il suo recupero ambientale, per la realizzazione dei medesimi il proponente è tenuto a presentare al Comune di Biella, entro 90 giorni dal giudizio positivo di compatibilità ambientale, istanza, corredata dalla specifica documentazione prevista dal d.p.c.m. 12 dicembre 2005 al fine di ottenere l’autorizzazione di competenza comunale (art. 13 l.r. 20/1989) ai sensi del d.lgs. 42/2004. In merito la progettazione dovrà attenersi a quanto indicato al precedente punto 4.

- Gli Enti e Organi competenti ad autorizzare i progetti esecutivi, di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 delle condizioni di validità del giudizio di compatibilità ambientale, sono tenuti ad autorizzare tali progetti entro i termini prescritti dalle relative norme di riferimento.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

* autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. 42/2004, da assorbire nel giudizio di compatibilità ambientale, espressa dalla Direzione Programmazione Strategica Settore regionale Gestione Beni Ambientali con nota n. 13595/0824 del 2 aprile 2008 (Allegato B);

* parere favorevole del Comune di Biella e dell’Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa espresso ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978, 40/1998 e della legge regionale 5/2005 istitutiva della Riserva, con nota n. 18679 del 31 marzo 2008 contenente prescrizioni attuative inserite quali condizioni di compatibilità ambientale (Allegato C);

* parere favorevole della Provincia di Biella con nota n. 14986/E XI 3 16 del 31 marzo 2008 espresso ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978, 45/1989 e 40/1998 contenente prescrizioni attuative inserite quali condizioni di compatibilità ambientale essendo l’autorizzazione ai sensi della citata l.r. 45/1989 assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale (Allegato D);

* parere del Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Biella, espresso con nota n. 1658 del 21 aprile 2008 (Allegato E);

* verbale di Conferenza relativo alla riunione del 3 aprile 2008, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato F);

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l’Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)