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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2008, n. 13-8784

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Piano Territoriale Regionale, adozione di variante integrativa alle Norme di Attuazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

a) di adottare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, la variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale nel testo contenuto nell’allegato 1 della presente deliberazione (parte integrante della stessa) e come motivato dalla relazione alla stessa (contenuto nell’allegato 2 alla presente quale parte integrante);

b) di escludere, per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base dei contenuti dell’allegato 3 alla presente deliberazione (parte integrante della stessa), dalla fase di valutazione ambientale strategica la variante alle norme del Piano Territoriale Regionale di cui alla presente deliberazione;

c) di dare atto che alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale così come modificate nella stesura di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia per il combinato disposto degli articoli 8 e 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

d) di dare atto che null’altro è modificato rispetto agli elaborati del Piano Territoriale Regionale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997 (come successivamente modificato dalla DCR n. 35-33752 del 2 novembre 2005 e dalla DGR n.. 5-4149 del 30 ottobre 2006), e ai contenuti della deliberazione stessa;

e) di dare mandato all’Assessorato alle Politiche territoriali di curare gli adempimenti di pubblicazione, di invio alle Province piemontesi e di ricevimento dei pareri e delle osservazioni e la conseguente predisposizione degli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio regionale per l’approvazione;

f) di individuare nel Settore Pianificazione Territoriale Regionale - corso Bolzano, 44, Torino - la sede presso la quale chiunque può prendere visione degli elaborati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Modifiche al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale Regionale

Articolo 7 comma 5 punto 5.1 (punto nuovo)

5.1 Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, per le loro caratteristiche paesaggistiche non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all’interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall’articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

Articolo 7 comma 5 punto 5.2 (nuova numerazione, ex comma 5)

Articolo 7 comma 5 punto 5.3 (nuova numerazione, ex comma 5)

Articolo 7 comma 6 (comma nuovo)

6. L’approvazione di varianti generali e di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Articolo 7 comma 7 (nuova numerazione, ex comma 6)

Articolo 8 comma 5 (comma nuovo)

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti

5.1. Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all’interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall’articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

5.2. Interventi volti a modificare l’assetto e/o la copertura arborea dei territori di cui al comma 1 dell’articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 146, comma 2, dello stesso provvedimento, alla preventiva autorizzazione della Regione o di enti da questa delegati.

Articolo 8 comma 6 (nuova numerazione, ex comma 5)

Articolo 8 comma 7 (nuova numerazione e punto nuovo)

7.1. In linea generale, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, le opere e gli interventi ammissibili debbono essere orientati a migliorare la qualità dell’ambiente interessato: a tal fine, i piani territoriali provinciali, oltre a definire il quadro degli interventi di competenza della Provincia dettano direttive o indirizzi volti all’incentivazione delle attività di protezione, conservazione, incremento, riqualificazione della superficie boscata.

Articolo 10 comma 3 (comma modificato)

3. Nelle aree incluse nel piano regionale delle aree protette gli interventi di trasformazione sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Regione, di enti da questa delegati o degli enti di gestione delle aree protette.

Articolo 11 comma 1 (comma modificato)

1. Tali aree comprendono gli ambiti montani, collinari e di pianura significativamente interessati da testimonianze di un’attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; vi rientrano gli insiemi di vigneti specializzati, caratterizzanti il paesaggio collinare per le tipologie di impianto e per le strutture di servizio e di arredo, le risaie e le altre coltivazioni specializzate di pianura.

Articolo 11 comma 3 (comma modificato)

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all’interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall’articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

I piani regolatori generali comunali e relative varianti strutturali debbono delimitare, all’interno delle zone a destinazione agricola, le aree destinate a colture specializzate, tenuto conto anche della eventuale regolamentazione vigente.

I piani stessi debbono altresì stabilire le condizioni e i limiti entro i quali nelle aree suddette sono consentiti i mutamenti colturali e le eventuali edificazioni al servizio dell’agricoltura. L’approvazione di varianti generali e di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.

Articolo 11 comma 4 (comma modificato)

4. Direttive.

Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex articolo 25 Lr 56/77.

Articolo 11 comma 5 (comma modificato)

5. Indirizzi.

In coerenza con quanto specificato al comma precedente, ulteriori e più puntuali prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti colturali specializzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo paesistico-ambientale, potranno essere dettate in sede di pianificazione provinciale e locale.

Articolo 12 comma 4 punto 4.2 (comma modificato)

4.2 Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all’interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall’articolo 17, comma 7, Lr 56/77).

I Piani regolatori generali e relative varianti strutturali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale. L’approvazione di varianti generali o di varianti strutturali (articolo 17, comma 4, Lr. 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma.

Articolo 14 comma 2 (comma modificato)

2. In tali aree, così come individuate nella cartografia degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, la previsione di nuove urbanizzazioni di tipo residenziale, terziario e produttivo, è limitata agli interventi di “ricucitura” dei tessuti insediativi o comunque in rigorosa continuità con gli ambiti già edificati.

Articolo 14 comma 3 e comma 4 (commi abrogati)

Articolo 24 titolo (titolo modificato)

Articolo 24. CENTRI INTERMODALI E PIATTAFORME LOGISTICHE

Articolo 24 comma 1 (nuovo comma)

1. Le piattaforme logistiche sono ambiti d’interesse regionale integrati con il sistema dei trasporti a sostegno delle attività produttive per lo stoccaggio, lo smistamento e la trasformazione dei prodotti e per i servizi del settore logistico.

Articolo 24 comma 2 (nuova numerazione, ex comma 1)

Articolo 24 comma 3 (nuova numerazione, ex comma 2 e comma modificato)

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

La delimitazione degli ambiti territoriali interessati dai centri intermodali e dalle piattaforme logistiche, avviene in coerenza con la normativa regionale di riferimento, attraverso il piano settoriale regionale e/o il piano territoriale regionale, i piani territoriali provinciali e i progetti territoriali operativi.

I predetti piani dovranno individuare le attività e le infrastrutture direttamente funzionali all’insediamento (strade, ferrovie, aree di stoccaggio e deposito, parcheggi), nonché gli spazi destinati alle attività collaterali e indotte (attività produttive e terziarie, residenze di servizio etc.).

Articolo 24 comma 4 (nuova numerazione, ex comma 3 e comma modificato)

4. Indirizzi.

4.1 Gli enti locali interessati provvederanno ai necessari adeguamenti dei piani regolatori generali, nonché alla definizione di accordi di programma per la realizzazione e la gestione degli interporti sovracomunali, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90.

4.2 Fino all’approvazione di strumenti di programmazione e pianificazione di livello superiore, l’individuazione di centri intermodali e piattaforme logistiche da parte dei comuni, dovrà avvenire previa definizione di un accordo con Provincia e Regione. In ogni caso, tali aree dovranno essere localizzate in ambiti inseriti in un contesto infrastrutturale intermodale regionale o sovraregionale ed essere al servizio di un bacino di utenza di livello equivalente.

Articolo 26 comma 3 (comma modificato)

3.1. I piani territoriali provinciali, in coerenza con la vigente normativa regionale di settore, dovranno specificare i criteri per la localizzazione dei poli terziari di Terzo livello e dei centri per medie e grandi strutture di vendita.

3.2. I piani regolatori generali comunali provvedono ad individuare le infrastrutture necessarie alle polarità di cui al punto 3.1, ponendo particolare attenzione ai sistemi di comunicazione.

Articolo 27 comma 4 (comma modificato)

4.1 L’individuazione di eventuali nuovi ambiti per attività produttive da parte dei singoli comuni, dovrà avvenire in continuità ad aree già esistenti, non determinando quindi la creazione di nuovi poli isolati e la conseguente compromissione di aree agricole ancora integre.

4.2 I piani regolatori generali, nell’adeguarsi alle prescrizioni dei Piani territoriali, dovranno soddisfare le esigenze di rilocalizzazione degli impianti esistenti nei centri abitati che risultino in contrasto con il contesto urbano circostante, ponendo particolare attenzione all’accessibilità rispetto al sistema dei trasporti e alla rete telematica.

4.3 Nel caso di comuni con più ambiti per attività produttive il piano regolatore generale individua, sulla base della loro collocazione, dei collegamenti infrastrutturali e della dotazione di servizi, quelli suscettibili di ampliamento e quelli per i quali saranno ammissibili unicamente interventi limitati a soddisfare le esigenze connesse alle attività già insediate.

4.4 Eventuali ampliamenti degli impianti produttivi esistenti sono ammissibili solo in presenza di specifica e documentata richiesta. In ogni caso tali ampliamenti dovranno essere individuati in adiacenza alle aree preesistenti e non potranno superare il 20% della superficie lorda di pavimento esistente.

Articolo 27 comma 5 punto 5.1 (nuova numerazione, ex comma 5)

Articolo 27 comma 5 punti 5.2 e 5.3 (comma modificato)

5.2 La previsione di nuovi ambiti produttivi dovrà avvenire prioritariamente mediante il recupero e il riuso dei comprensori produttivi dismessi che non risultino essere in contrasto con il contesto urbano circostante, ovvero, mediante la localizzazione in aree contigue a quelle già esistenti con la previsione di nuovi insediamenti che migliorino la viabilità di accesso, la qualità delle urbanizzazioni primarie e dei servizi pubblici.

5.3 I nuovi insediamenti o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno favorire la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (APEA) che garantiscano elevata qualità in rapporto alla salvaguardia dell’ambiente e all’inserimento nei contesti interessati anche attraverso la previsione di misure di tipo mitigativo e compensativo.

Articolo 29 comma 4 punto 4.2 (punto modificato)

4.2. Nelle more di approvazione del Piano regionale di settore, i piani regolatori generali dei Comuni ricompresi nelle località turistiche e termali, individuate nella cartografia del Piano territoriale regionale, potranno prevedere lo sviluppo delle residenze turistiche solo all’interno di ambiti di “ricucitura” dell’esistente o comunque in rigorosa continuità con gli ambiti già edificati.

Articolo 29 comma 4 punto 4.3 (punto abrogato)

Articolo 29 comma 6 (comma abrogato)

Articolo 30 comma 3 (comma modificato)

3.1. I comprensori saranno oggetto di esame approfondito in sede di Piano turistico regionale.

3.2. Nelle more di approvazione del Piano regionale di settore, i piani regolatori generali dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici potranno prevedere lo sviluppo delle residenze e delle attrezzature turistiche solo all’interno di ambiti già compromessi dall’urbanizzazione a “ricucitura” dei tessuti insediativi o comunque in rigorosa continuità con gli ambiti già edificati. Non sono ammessi interventi in aree di nuova urbanizzazione.

Articolo 30 comma 3 punto 3.3 (punto abrogato)

Articolo 30 comma 5 (comma abrogato)

Articolo 39 bis (articolo nuovo)

ARTICOLO 39 BIS. AREA DI APPROFONDIMENTO DELL’ASTA FLUVIALE DEL PO

1. Si tratta delle aree comprese nel Progetto Territoriale Operativo “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po” già approvato con D.C.R. n. 981-1186 dell’8 marzo 1995.

2. Prescrizioni che esigono attuazione

2.1. Fino all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale nelle aree ricadenti nel Progetto Territoriale Operativo “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po”, ed esterne ai Piani d’Area, non possono essere adottate e approvate varianti ai Piani Regolatori che non prevedano, in ogni caso, contenuti con forti e attente connotazioni paesaggistiche e ambientali.

Allegato 2

Gli obiettivi e le motivazioni di una variante alle norme di attuazione del Ptr vigente

Il vigente Ptr è stato approvato con delibera del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997. Nei dieci anni trascorsi la pianificazione territoriale ha fatto importanti passi in avanti, come dimostra la più recente generazione di leggi urbanistiche e piani territoriali regionali. Nel caso piemontese l’evoluzione di due elementi, il paesaggio e l’ambiente, ha prodotto una forte necessità di verificare l’attualità delle norme del piano al fine di renderle coerenti con il quadro legislativo in forte evoluzione.

In particolare i temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio: si veda in merito il D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (e le sue successive modifiche) e della valutazione ambientale strategica, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 152/2006 sono quelli che maggiormente impongono una rilettura critica dell’intero apparato normativo al fine di attualizzarlo e renderlo coerente con gli obiettivi che la Regione persegue nella politica di governo del territorio.

Prima ancora che nell’architettura degli strumenti della pianificazione l’impronta innovativa di questo approccio la si ritrova nel carattere delle relazioni che legano i soggetti impegnati nel processo di piano (secondo principi di responsabilità, sussidiarietà, cooperazione) e nei contenuti delle azioni attraverso le quali il piano prende forma (individuare gli obiettivi, acquisire le conoscenze, definire le politiche, regolamentare gli interventi, programmarne l’attuazione, monitorarne gli effetti e valutare l’efficacia delle politiche e dei processi).

Lo stesso principio della sostenibilità ambientale, ormai assunto alla base di qualsiasi azione trasformativa, presuppone che le scelte del piano siano fondate sulla salvaguardia e la tutela dell’equilibrio ambientale da perseguire attraverso un’approfondita conoscenza delle risorse dei sistemi territoriali ed ambientali interessati (caratteristiche dei luoghi) che deve concretizzarsi in un quadro complessivo delle risorse disponibili (bilancio ambientale), del loro stato e delle eventuali criticità presenti al fine di poterle affrontare.

La tutela e la riqualificazione dell’ambiente, la sostenibilità ambientale, le risorse naturali e culturali del territorio, la sua integrità fisica ed ambientale e la sua identità culturale acquistano così un peso di notevole rilievo nella individuazione dei contenuti, degli obiettivi, delle strategie e delle azioni del piano. In questa logica le nuove leggi urbanistiche demandano alla componente strutturale del nuovo piano il compito di individuare tutti quegli elementi fisici, ecologici e culturali che caratterizzano un luogo o un territorio, da assumere come riferimento per le politiche di tutela e di sviluppo dei territori interessati. E’ a questo livello che il piano, per realizzare gli obiettivi strategici che si intendono perseguire, deve definire l’organizzazione e l’assetto del territorio nelle sue forme fisiche e funzionali prevalenti che conformano stabilmente il territorio, garantendo la coerenza tra la pianificazione d’area vasta e quella urbanistica comunale.

Proprio per far fronte a queste nuove esigenze, l’Assessorato Regionale alle Politiche Territoriali sta lavorando alla predisposizione della nuova legge urbanistica, del Piano Paesaggistico Regionale e del nuovo Piano Territoriale Regionale che, come si può desumere dalla lettura dei relativi documenti preparatori ad oggi pubblicati, segneranno una rilevante evoluzione nel governo del territorio della nostra regione mettendola al passo con le altre che vi hanno provveduto da tempo.

Al fine di anticipare la nuova prassi, cosi come è avvenuto per gli aspetti procedurali con la lr n. 1/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali”, con la presente variante delle Norme di Attuazione del vigente Piano Territoriale Regionale si intendono creare i presupposti per una pianificazione cooperativa, coerente con i principi prima enunciati.

La variante, che di fatto anticipa alcune attenzioni che verranno ampiamente trattate nei redigendi strumenti regionali, va in questa direzione introducendo alcune modifiche alle norme del vigente Ptr volte a evitare che possano essere assunte unilateralmente decisioni relative agli elementi rientranti nel “quadro di riferimento strutturale del territorio” (base conoscitiva per il nuovo piano locale), a cominciare dalla individuazione degli ambiti di trasformazione del territorio, insediato e non, e la disciplina del paesaggio. Si tratta infatti di temi che - nel nuovo quadro normativo - dovranno essere oggetto di confronto tra i diversi enti competenti per la pianificazione di area vasta (comunità montane, province e regione) fin dall’inizio del processo di piano al fine di garantirne la coerenza con la pianificazione vigente a quei livelli.

Oltre a ciò la presente variante intende colmare un vuoto normativo venutosi a creare a seguito della scadenza temporale della validità del Progetto Territoriale operativo del Po che, proprio nella logica di quanto precedentemente espresso, non può che rappresentare un importante e fondamentale elemento della pianificazione regionale.

Le modificazioni normative introdotte vanno a sospendere - o a demandare a verifiche preventive con la partecipazione della Regione - l’insieme delle azioni di modifica ai Prgc vigenti che possano compromettere gli attuali assetti territoriali. Azioni per le quali, nelle more dell’elaborazione ed approvazione del piano paesaggistico regionale, non esistono strumenti per valutarne la coerenza con il nuovo quadro normativo e, in particolare, con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La presente proposta di variante si aggiunge alle due precedenti relative alla tutela del sistema di terreni di interesse regionale.

Allegato 3