Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

Codice DA1107
D.D. 21 maggio 2008, n. 309

Aggiornamento dell’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”.

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare quali siano le misure opportune e adottabili nel proprio territorio.

La D.G.R. n 81-581 del 24 luglio 2000 recepisce il citato Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” e incarica il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia Scaphoideus titanus e nell’estirpo delle piante infette.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale compete, tra l’altro, il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione 11) - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Determinazione n. 110 del 22/05/2007, ha aggiornato l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” ed ha individuato le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale.

La Determinazione n. 89 del 17 maggio 2006 ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo al fine di prevenire le infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione.

Sulla base delle informazioni acquisite sulla presenza della malattia e del suo vettore nelle aree viticole nell’ambito dei Piani Operativi regionali per la lotta contro la flavescenza dorata realizzati negli anni precedenti ed in particolare nell’anno 2007 e delle ricerche scientifiche coordinate dal Settore Fitosanitario nell’ambito del programma di ricerca promosso dalla Regione Piemonte, si rende necessario aggiornare le zone focolaio, insediamento e indenni a rischio del territorio piemontese nonché ridefinire le misure fitosanitarie relative ai trattamenti insetticidi obbligatori.

Ai sensi dell’art 4 del citato D.M. 31 maggio 2000, possono essere classificate zone focolaio quelle dove esistono le condizioni per eradicare il patogeno. Affinché tali condizioni si verifichino, è necessario che la malattia ed il suo vettore abbiano una diffusione di lieve entità localizzata in poche aree di ridotte dimensioni.

Tenuto conto che non è nota la durata esatta del periodo di incubazione della malattia, in vigneti con elevate percentuali di presenza della malattia è verosimile che siano presenti piante asintomatiche infette dal fitoplasma, pertanto il solo estirpo delle viti sintomatiche non consentirebbe l’eradicazione dell’ampelopatia nelle zone focolaio e nelle zone insediamento dove permane l’obbligo di estirpo. Per tali ragioni, nelle suddette zone, si ritiene opportuno poter imporre l’estirpo dell’intero appezzamento qualora vi sia almeno il 30% di viti infette, calcolato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto.

I monitoraggi condotti fin dal 2000 nell’ambito dei Piani Operativi annualmente realizzati dalla Regione hanno evidenziato una diffusione molto capillare della malattia e del suo insetto vettore in Provincia di Alessandria, Asti ed in numerosi comuni di quella di Cuneo. L’azione di contrasto è stata sviluppata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, i Comuni, le Organizzazioni di categoria, le Associazioni dei viticoltori e le Cantine sociali fin dal primo manifestarsi dell’epidemia alla fine degli anni ‘90. E’ stato realizzato un ampio programma che ha riguardato le seguenti azioni:

* Applicazione del decreto di lotta obbligatoria;

* Interventi finanziari per la realizzazione di misure di eradicazione e contenimento della malattia (36 milioni di euro);

* Ricerca sulla diagnostica, epidemiologia, mezzi di lotta contro l’insetto vettore e loro effetti collaterali sull’ecosistema e sulla qualità dei vini (800.000 euro);

* Divulgazione e assistenza tecnica;

* Controllo del materiale di moltiplicazione.

L’impegno finanziario complessivo ha superato i 40 milioni di euro, in gran parte spesi per i territori viticoli delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo. Anche l’azione di vigilanza esercitata dal Settore Fitosanitario regionale è stata imponente ed ha comportato oltre 4000 sopralluoghi, 2500 ingiunzioni, 970 controlli sull’esecuzione dei trattamenti insetticidi, 42 denunce alla magistratura.

Nonostante questo sforzo massiccio a cui ha fatto riscontro la convinta partecipazione di un gran numero di viticoltori, alla luce dei risultati del monitoraggio realizzato nell’ambito del Piano Operativo regionale 2007, occorre realisticamente constatare che la malattia si è insediata in tutto il territorio delle Province di Alessandria ed Asti nonché in molti Comuni di quella di Cuneo.

Prendendo atto di tale situazione il Piemonte si allinea alle scelte già fatte dalle regioni italiane maggiormente colpite da questa fitoplasmosi, le quali già da alcuni anni hanno dichiarato zona insediamento l’intero loro territorio.

Le ricerche scientifiche condotte documentano la propensione di alcuni vitigni piemontesi alla remissione dei sintomi in assenza però di reinfezione da insetto vettore; parimenti è stata dimostrata la non rintracciabilità del fitoplasma nelle piante in remissione e di conseguenza è ridotto il rischio che queste piante fungano da serbatoio di inoculo per i vettori.

I viticoltori che fin da subito hanno operato un efficace controllo del vettore e una sollecita estirpazione delle piante infette hanno ottenuto ottimi risultati e, per continuare a mantenerli, è indispensabile che proseguano con tale strategia.

Per contro, in zona di insediamento, dove non è più possibile ottenere il miglior risultato di eradicazione, si adotta una soluzione di convivenza con la malattia che permetta comunque un’attività vitivinicola economicamente sostenibile. A tal fine è indispensabile ottenere il miglior contenimento tecnicamente raggiungibile dell’insetto vettore con i trattamenti insetticidi e il miglior recupero della forma di allevamento a fini produttivi delle piante compromesse dalla malattia. Oramai esiste una approfondita letteratura, riconosciuta a livello internazionale, sul fenomeno della remissione dei sintomi anche nella viticoltura piemontese. Mediante le ricerche durate numerosi anni è stato accertato che la remissione dei sintomi esiste e può essere stabile qualora vi sia un totale controllo dell’insetto vettore.

Nelle nuove zone classificate insediamento, in vigneti con percentuale di presenza della malattia sotto la soglia del 4% è indispensabile estirpare le viti infette, essendo possibile tentare di limitare l’avanzare della malattia.

Alcune Amministrazioni comunali in un’ottica di maggiore sussidiarietà hanno attivato specifici programmi di lotta con il coinvolgimento di tutti i viticoltori al fine di conseguire nel proprio territorio un più efficace contenimento della malattia. Tali iniziative in zona di insediamento assumono particolare significato perché è indispensabile un efficace e totale controllo dell’insetto vettore.

In zona di insediamento, al fine di diminuire le fonti di reinoculo incontrollate, si ritiene necessario inoltre prevedere misure obbligatorie di estirpo di tutte le viti o dell’intera particella, nel caso di superfici vitate abbandonate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore. Risulta pertanto necessaria un’opera di vigilanza molto stringente al fine di consentire che la viticoltura produttiva possa mantenersi eliminando tali situazioni di rischio.

I controlli di vigilanza effettuati dal Settore Fitosanitario sull’esecuzione dei trattamenti insetticidi evidenziano che solo nel 40% dei vigneti ispezionati il controllo del vettore ha raggiunto i livelli ottimali. Oltre il 30% dei vigneti presenta livelli di Scaphoideus titanus ancora molto elevati. Pertanto risulta fondamentale proseguire in una stretta vigilanza sull’esecuzione di trattamenti insetticidi.

Nelle zone indenni a rischio è necessario effettuare un trattamento insetticida all’anno al fine di contenere il livello di Scaphoideus titanus in modo da evitare che, qualora nella zona venisse introdotta la flavescenza dorata, non vi sia una repentina diffusione dell’infezione.

In alcune aree delle zone focolaio e di insediamento, anche a livello aziendale, la presenza dell’insetto vettore è molto bassa. In tali casi, adeguatamente documentati da rilevazioni puntuali, e in presenza di una bassa incidenza della malattia (non superiore allo 0,1%) è possibile attenuare l’impatto ambientale sull’ecosistema della strategia di lotta, diminuendo il numero dei trattamenti insetticidi.

Il primo trattamento insetticida è il più strategico per il contenimento del vettore. Il ciclo biologico va dunque monitorato attentamente a livello locale: in base ad esso, in aree più fredde si può posticipare il trattamento rispetto al periodo di riferimento indicato dal Settore Fitosanitario Regionale, mentre in aree più calde può essere necessario anticiparlo, avendo comunque sempre cura che la fioritura sia terminata e che ci si trovi ad allegagione avvenuta.

Le date dei trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus possono variare di anno in anno a seconda del decorso stagionale e del ciclo biologico dell’insetto vettore; il primo trattamento si colloca generalmente nel periodo 15-20 giugno ma deve comunque essere effettuato soltanto al termine della fioritura della vite. In ogni caso sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L. R. n. 20 del 3/8/98 ed è necessario eliminare tramite sfalcio e appassimento o asportazione eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L’inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all’apicoltura e all’ambiente.

Viste le comunicazioni pervenute dalle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e dagli organismi di assistenza tecnica.

Consultati i rappresentanti degli agricoltori e gli Uffici agricoli delle Province in data 24 aprile 2008.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di aggiornare l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, come di seguito specificato:

* sono individuati come zone focolaio le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Bastia Mondovì, Carrù, Costigliole Saluzzo, Magliano Alpi, Piozzo, Saluzzo;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Castellamonte, Macello, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Piverone, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Fara Novarese, Grignasco, Mezzomerico, Sizzano;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Cavaglià, Cossato, Lessona, Masserano, Roppolo, Salussola;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara.

* sono individuati come zone di insediamento le seguenti aree:

l’intero territorio della Provincia di Asti;

l’intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d’Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

* sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree:

tutti i Comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i Comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i Comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i Comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio;

tutti i Comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

* Saranno aggiornate periodicamente con successive determinazioni le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio al fine di poter intervenire contro la malattia in modo tempestivo.

* Nelle zone focolaio come previsto dall’art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nelle unità vitate dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l’estirpo dell’intero appezzamento è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l’estirpo dell’intero appezzamento.

* Nelle nuove zone di insediamento, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4% è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l’estirpo di tutte le viti o dell’intero appezzamento. Nelle unità vitate dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore ed è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l’estirpo dell’intero vigneto.

* L’obbligo di estirpo di ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, non sussiste nei territori vitati dei seguenti comuni, definiti zona di insediamento da precedenti determinazioni dirigenziali:

* Provincia di Alessandria: Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Montegioco, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpeglino;

* Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

* Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l’estirpo di tutte le viti o dell’intero appezzamento.

* Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all’anno, di cui il primo contro le neanidi ed il secondo contro gli adulti di Scaphoideus titanus. Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida. Se l’esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) è opportunamente documentata sulla base di rilievi eseguiti con le metodologie descritte nell’allegato 1 alla presente determinazione, di cui fa parte integrante, il trattamento obbligatorio può scendere a 1 solo. Deve essere tenuta registrazione delle rilevazioni utilizzando le schede riportate nell’allegato 1. Nel caso in cui la soglia di catture di 2 adulti complessivi venga superata entro la fine di luglio è necessario effettuare il secondo trattamento nel rispetto dei tempi di carenza dell’insetticida che si intende impiegare.

* Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all’anno.

* Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.

* Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante (allegato 2). Per le aziende aderenti alle azioni 214.1 e 214.2 del Reg. CE 1698/2005 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.

* Sono sempre vietati i trattamenti insetticidi nel periodo di fioritura della vite ai sensi della L.R. n. 20 del 3/8/98; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti occorre eliminare tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L’inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all’apicoltura e all’ambiente.

* Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l’esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l’insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale ma occorre che vi sia una verifica puntuale sul territorio per stabilire localmente la presenza del vettore e degli stadi di sviluppo di Scaphoideus titanus. Il primo trattamento si colloca generalmente nel mese di giugno ma deve comunque essere effettuato soltanto al termine della fioritura della vite, ad allegagione avvenuta. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti verranno inviate le informazioni relative all’esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a Scaphoideus titanus ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.

* Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento pena l’esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.

* Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madre portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

* Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni, verranno adottate le sanzioni previste dall’art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 32442 del 31/05/2000.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti

Allegato