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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Giudizio di compatibilità ambientale dei progetti coordinati di ampliamento e ribasso delle cave Rocche Grana lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 Casette lotti 1,2,1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g, 1h,1i nel comune di Bagnolo Piemonte - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 128 dell’8 aprile 2008

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 19 luglio 2007 e del 14.02.2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti coordinati di ampliamento e ribasso delle cave Rocche Grana lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Casette lotti 1, 2, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i nel Comune di Bagnolo Piemonte, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già in passato interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 dovranno iniziare i lavori di rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 seguendo un piano di intervento da concordare con l’Amministrazione Comunale al fine di definire modalità e tempi di realizzazione;

- la partecipazione al progetto del cosiddetto “recupero ambientale area di Rucas” dovrà avvenire previo accordo scritto con l’amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte;

- entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo nei due cantieri (Rocche Grana e Casette);

- prima della ripresa dei lavori di coltivazione dovrà essere realizzata la trincea filtrante prevista in progetto a margine del piazzale inferiore dei lotti 1e ed 1f del corso cave Casette collegata al sistema di regimazione delle acque meteoriche esistente;

- entro la primavera 2008 dovranno essere portati a termine sia i lavori di riprofilatura che gli interventi integrativi di inerbimento mediante idrosemina e messa a dimora delle talee e degli arbusti in corrispondenza del Settore Nord-Ovest del Cantiere Rocche Grana e sul gradone sommatale;

- i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti all’esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te secondo quanto previsto in progetto;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione ed al tempestivo adeguamento della rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

- le pareti di tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante apposito miscuglio erbaceo;

- per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale, per i diversi lotti di cava dei due cantieri in progetto;

- tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità;

- per quanto riguarda il raccordo tra l’area interessata e le aree adiacenti, dovrà essere prestata particolare attenzione alla sua realizzazione dal punto di vista morfologico, evitando di lasciare situazioni irrisolte;

- le pedate dei gradoni risultanti dall’evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

- la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato in particolare lungo il lato di valle del rilevato;

- in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 19 Luglio 2007 e del 14 febbraio 2008, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 14.02.2008 dall’Ing. Giuseppe Garelli a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere risulta vincolato alla definizione da parte della Ditta di un accordo con l’ente gestore della strada provinciale per Rucas al fine di concordare le modalità di esecuzione degli interventi manutentivi a carico della cunetta stradale di tale strada; copia di tale accordo dovrà essere inviata, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo comunale ex L.R.69/78 e s.m.i., al Comune di Bagnolo Piemonte, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali ed alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva. Inoltre tale parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- parere tecnico favorevole espresso in Conferenza dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Regione Piemonte e formalizzato con nota prot. n. 2095 del 12.02.2008 con la prescrizione che prima dell’inizio dei lavori di coltivazione di cava venga adeguatamente ripristinata e pulita la canaletta di scolo delle acque meteoriche che corre lungo la strada provinciale per Rucas, onde evitarne la tracimazione

- parere favorevole espresso in Conferenza dal rappresentante del Comune di Bagnolo Piemonte, e formalizzato con nota prot. n. 2213 del 08.02.2008, circa il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., con riserva di formalizzarla nel termine di 30 giorni dalla notifica della pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale e con la condizione che i lavori di rimboschimento compensativo di cui al D.Lgs. 18.05.2001 n. 227 vengano iniziati entro un anno dal rilascio del provvedimento autorizzativo

- parere igienico sanitario espresso in senso favorevole dall’ASL 17 Direzione Dipartimentale di Fossano con nota prot. n. 9782 dell’11.02.2008.

- parere favorevole circa il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs 42/2004 formalizzato da parte del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte con nota prot. 6042 del 12.02.2008, subordinatamente alle condizioni in tale nota esplicitate (Vedasi allegato 1 alla presente deliberazione).

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l’assenso della Comunità Montana Valli, Po, Bronda e Infernotto, in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato

7. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione e con la condizione che la Ditta definisca un accordo con l’ente gestore della strada provinciale per Rucas al fine di concordare le modalità di esecuzione degli interventi manutentivi a carico della cunetta stradale di tale strada; copia di tale accordo dovrà essere inviata al comune di Bagnolo Piemonte, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali ed alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

8. Di subordinare il rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 8, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi entro la scadenza del termine stabilito dall’art. 31 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, sensi dell’art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 17.02.2008

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)