Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Unione dei Comuni Tanaro Pesio Stura - Narzole (Cuneo)
Statuto dellUnione dei Comuni
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Natura dellUnione
I Comuni di Narzole - Bene Vagienna - Piozzo - Magliano Alpi - Rocca De Baldi - Morozzo - Margarita - Castelletto Stura si costituiscono in Unione.
LUnione rappresenta le Comunità che risiedono nel territorio che la delimita, concorre a curarne gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dellautonomia e delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
Art. 2
Denominazione e sede
- LUnione assume il nome di Unione di Comuni Tanaro - Pesio - Stura.
- LUnione ha sede legale in Bene Vagienna - Palazzo Lucerna di Rorà, Via Roma 125.
Occorrendo il Consiglio potrà deliberare il cambiamento della sede anche con trasferimento ad altro Comune.
- LUnione potrà deliberare ladozione di un segno emblematico (logotipo o logo).
Art. 3
Finalità dellUnione
Unendosi i Comuni aderenti si pongono i seguenti obiettivi:
- Dare unentità ad unarea che a tuttoggi non ha precisa connotazione.
- Dare un peso politico alla intera Comunità ben maggiore di quello di ciascun singolo Comune.
- Gestire in forma associata alcuni servizi comunali.
- Ridurre i costi comunali mediante contratti associati.
- Ottimizzare le risorse umane mediante ridistribuzione di incarichi fra i vari Comuni.
- Facilitare il reperimento di fondi esterni mediante presentazione associata di progetti.
- Rafforzare il patto di difesa ambientale.
- Promuovere i prodotti e le specialità ambientali e culturali della Comunità.
- Favorire lo scambio di informazioni di gestione amministrativa fra i diversi Comuni.
- Sviluppare le strutture informatiche dei Comuni aderenti.
Art. 4
Funzioni associate
LUnione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata le seguenti funzioni:
01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo la cui articolazione in servizi e la seguente:
1.2 Segreteria generale, personale e organizzazione: gestione buste paga personale, gestione assicurazioni del personale;
1.3 Gestione economico-finanziaria e programmazione acquisti e forniture di beni e servizi;
1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: assicurazioni;
1.6 Ufficio tecnico: infrastrutture reti informatiche con particolare attenzione alla banda larga.
03. Funzioni relative alla polizia locale la cui articolazione in servizi e la seguente:
3.1 Polizia Municipale: servizio di cattura e ricovero cani randagi.
05. Funzioni relativa alla cultura ed ai beni culturali la cui articolazione in servizi e la seguente:
5.2 Teatri, attivita culturali e servizi diversi nel settore culturale: promozione della specificita culturale del territorio.
07. Funzioni relative al turismo la cui articolazione in servizi e la seguente:
7.2 Manifestazioni turistiche: finalizzate alla promozione dei prodotti locali
09. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dellambiente la cui articolazione in servizi e la seguente:
9.1 Urbanistica e gestione del territorio: attuazione del patto di difesa ambiente;
9.3 Servizi di Protezione Civile.
Il trasferimento delle suddette competenze, deliberato dai Comuni, si perfezionerà mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dellUnione, in cui verranno indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte a garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi.
Art. 5
Adesione di nuovi Comuni
1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dellUnione può accettare ladesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, allesame del Consiglio dellUnione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Lammissione ha effetto dal 1° gennaio dellanno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso listante, approvino il nuovo statuto dellUnione.
4. E data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione allUnione, di esigere dallente istante quote di partecipazione, da definirsi con latto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui allart. 4, comma 4.
Art. 6
Scioglimento dellUnione
LUnione dura a tempo indeterminato, rimane in essere fino a che a comporla siano almeno due Comuni, e comunque la sua durata non sarà inferiore a tre anni. Soltanto dopo tale termine i Comuni che la compongono potranno eventualmente disporne lo scioglimento in forma congiunta con Deliberazione di ciascun Consiglio Comunale.
Art. 7
Recesso
1. Ogni Comune partecipante allUnione può recedere unilateralmente, dopo tre anni, con provvedimento consiliare con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dellUnione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dellanno successivo.
3. Il recesso non deve recare nocumento allUnione. Alluopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino allestinzione degli stessi.
4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti allatto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Le posizioni attive e passive del Comune recedente si estinguono al 31 dicembre dellanno del recesso.
A regolare eventuali controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo provvederà una Commissione composta da un delegato dellUnione, da un delegato della Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 8
Attività regolamentare
1. LUnione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
3. Entro sei mesi dalla costituzione dellUnione, il Consiglio approva il Regolamento per il funzionamento degli organi.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 9
Organi dellUnione
Sono organi di governo dellUnione:
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Presidente
Art. 10
Il Consiglio
1. Il Consiglio dellUnione è lespressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina lindirizzo politico dellUnione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti.
4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino allassunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere dellUnione, ovvero per linsorgere di cause di incompatibilità.
6. Nel caso di decadenza di un componente eletto nel Consiglio dellUnione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Sono attribuiti ai Consiglieri dellUnione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali.
8. Il Consiglio e convocato dal Presidente o su richiesta formale di un quinto dei componenti del Consiglio stesso.
9. Lattività del Consiglio dellUnione sarà disciplinata da apposito Regolamento.
Art. 11
La Giunta
È formata dai Sindaci di ciascun Comune aderente.
Costituisce lorgano di amministrazione dellUnione cui spetta dare attuazione agli indirizzi generali del Consiglio.
Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12
Il Presidente
Al fine di assicurare loperatività dellUnione viene nominato il Presidente, scelto fra i Sindaci dei Comuni aderenti, secondo il principio della rotazione tra tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.
Lelezione del Presidente avviene da parte della Giunta nella sua prima seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta presenti.
Il Presidente e il legale rappresentante dellUnione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
Il Presidente, quale organo responsabile dellamministrazione dellUnione, esercita i poteri e le funzioni attribuitagli dalla legge e dallo Statuto.
Dura in carica due anni.
In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte da un Vice Presidente, scelto fra i Sindaci dellUnione e nominato dalla Giunta.
TITOLO III
GESTIONE
Art. 13
Funzionamento
Nella fase iniziale il funzionamento dellUnione sara garantito mediante lutilizzo del personale attualmente in forza presso i Comuni aderenti, ai sensi dellart. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311. Successivamente lUnione procedera alla istituzione di una propria dotazione organica articolata in uffici appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi statutari. Un apposito regolamento disciplinera il funzionamento della struttura organica sopra indicata.
Art. 14
Il Segretario
Il Segretario dellUnione è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni appartenenti allUnione.
Il Consiglio dellUnione approva la convenzione con il Comune da cui dipende il Segretario Comunale per la gestione consortile dellUfficio di Segreteria.
Art. 15
Il controllo interno
La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, è svolta dallorgano di revisione dei conti.
Lorgano eeletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dalle legge per i revisori degli enti locali ( riferimento specifico al Testo Unico delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/05/2000 n. 267).
Art. 16
Risorse finanziarie
Le risorse occorrenti per il funzionamento dellUnione sono recepite sia con i proventi propri sia attraverso le contribuzioni dello Stato, della Regione, Provincia ed altri enti pubblici, assegnate in forza di legge o per lesercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
I Comuni aderenti allUnione assicurano il pareggio finanziario dellente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo i seguenti criteri di ripartizione: per un terzo in parti uguali e per due terzi con criteri direttamente proporzionali allentità della popolazione residente al 31 dicembre dellanno precedente.
I trasferimenti di cui sopra saranno disposti dai comuni come anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti oppure a consuntivo su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dellUnione.
In caso di spese straordinarie particolari, il Consiglio potrà deliberare in merito a criteri di ripartizione alternativi.
Art. 17
Tesoreria
LUnione ha un servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito autorizzato a svolgere lattivita.
Qualora faciliti loperatività del servizio, lUnione potrà utilizzare lo stesso Tesoriere del Comune sede dellUnione.
LUnione potra anche avvalersi dei servizi di tesoreria al fine di ottenere anticipazioni di cassa da estinguere entro il relativo esercizio finanziario, per fare fronte a momentanee necessità di cassa.
Art. 18
Convenzioni
I Comuni aderenti allUnione potranno stipulare singole convenzioni che legano tutti o soltanto alcuni comuni per lo svolgimento di funzioni non elencate nellArt. 4 del presente Statuto
TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 19
Lo Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento dellUnione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei Comuni.
Eventuali modifiche statutarie saranno approvate dal Consiglio dellUnione in ottemperanza ai principi contenuti nellart. 4, comma 5, della Legge Costituzionale 5 Giugno 2003 n. 131, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio dei Comuni aderenti.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 20
Entrata in funzione
La stipula dellatto costitutivo dellUnione avverrà da parte dei Sindaci di ciascun Comune aderente presso la sede dellUnione individuata allart. 2 dello Statuto.
Il rogito e la registrazione dellatto costitutivo nella forma pubblica amministrativa saranno assicurati dal Segretario Comunale competente per territorio.
Successivamente alla stipula dellatto costitutivo, nel corso della stessa riunione, in ottemperanza allart. 12 dello Statuto, la Giunta dellUnione provvederà alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.
La verbalizzazione della seduta sarà affidata al Segretario, come sopra indicato.
Con la stipula dellatto costitutivo lUnione dei Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico, e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.
La data di costituzione dellUnione costituirà altresì data di decorrenza della carica dei Consiglieri dellUnione designati da ciascun comune aderente.