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Bollettino Ufficiale n. 22 del 29 / 05 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Unione dei Comuni Tanaro Pesio Stura - Narzole (Cuneo)

Statuto dell’Unione dei Comuni

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Natura dell’Unione

I Comuni di Narzole - Bene Vagienna - Piozzo - Magliano Alpi - Rocca De Baldi - Morozzo - Margarita - Castelletto Stura si costituiscono in Unione.

L’Unione rappresenta le Comunità che risiedono nel territorio che la delimita, concorre a curarne gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell’autonomia e delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.

Art. 2
Denominazione e sede

- L’Unione assume il nome di Unione di Comuni “Tanaro - Pesio - Stura”.

- L’Unione ha sede legale in Bene Vagienna - Palazzo Lucerna di Rorà, Via Roma 125.

Occorrendo il Consiglio potrà deliberare il cambiamento della sede anche con trasferimento ad altro Comune.

- L’Unione potrà deliberare l’adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

Art. 3
Finalità dell’Unione

Unendosi i Comuni aderenti si pongono i seguenti obiettivi:

- Dare un’entità ad un’area che a tutt’oggi non ha precisa connotazione.

- Dare un peso politico alla intera Comunità ben maggiore di quello di ciascun singolo Comune.

- Gestire in forma associata alcuni servizi comunali.

- Ridurre i costi comunali mediante contratti associati.

- Ottimizzare le risorse umane mediante ridistribuzione di incarichi fra i vari Comuni.

- Facilitare il reperimento di fondi esterni mediante presentazione associata di progetti.

- Rafforzare il patto di difesa ambientale.

- Promuovere i prodotti e le specialità ambientali e culturali della Comunità.

- Favorire lo scambio di informazioni di gestione amministrativa fra i diversi Comuni.

- Sviluppare le strutture informatiche dei Comuni aderenti.

Art. 4
Funzioni associate

L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata le seguenti funzioni:

01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo la cui articolazione in servizi e’ la seguente:

1.2 Segreteria generale, personale e organizzazione: gestione buste paga personale, gestione assicurazioni del personale;

1.3 Gestione economico-finanziaria e programmazione acquisti e forniture di beni e servizi;

1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali: assicurazioni;

1.6 Ufficio tecnico: infrastrutture reti informatiche con particolare attenzione alla banda larga.

03. Funzioni relative alla polizia locale la cui articolazione in servizi e’ la seguente:

3.1 Polizia Municipale: servizio di cattura e ricovero cani randagi.

05. Funzioni relativa alla cultura ed ai beni culturali la cui articolazione in servizi e’ la seguente:

5.2 Teatri, attivita’ culturali e servizi diversi nel settore culturale: promozione della specificita’ culturale del territorio.

07. Funzioni relative al turismo la cui articolazione in servizi e’ la seguente:

7.2 Manifestazioni turistiche: finalizzate alla promozione dei prodotti locali

09. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente la cui articolazione in servizi e’ la seguente:

9.1 Urbanistica e gestione del territorio: attuazione del patto di difesa ambiente;

9.3 Servizi di Protezione Civile.

Il trasferimento delle suddette competenze, deliberato dai Comuni, si perfezionerà mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell’Unione, in cui verranno indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte a garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi.

Art. 5
Adesione di nuovi Comuni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio dell’Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione.

4. E’ data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 4.

Art. 6
Scioglimento dell’Unione

L’Unione dura a tempo indeterminato, rimane in essere fino a che a comporla siano almeno due Comuni, e comunque la sua durata non sarà inferiore a tre anni. Soltanto dopo tale termine i Comuni che la compongono potranno eventualmente disporne lo scioglimento in forma congiunta con Deliberazione di ciascun Consiglio Comunale.

Art. 7
Recesso

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, dopo tre anni, con provvedimento consiliare con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all’estinzione degli stessi.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Le posizioni attive e passive del Comune recedente si estinguono al 31 dicembre dell’anno del recesso.

A regolare eventuali controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo provvederà una Commissione composta da un delegato dell’Unione, da un delegato della Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8
Attività regolamentare

1. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio approva il Regolamento per il funzionamento degli organi.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9
Organi dell’Unione

Sono organi di governo dell’Unione:

a) il Consiglio

b) la Giunta

c) il Presidente

Art. 10
Il Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante.

3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti.

4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

5. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere dell’Unione, ovvero per l’insorgere di cause di incompatibilità.

6. Nel caso di decadenza di un componente eletto nel Consiglio dell’Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

7. Sono attribuiti ai Consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali.

8. Il Consiglio e’ convocato dal Presidente o su richiesta formale di un quinto dei componenti del Consiglio stesso.

9. L’attività del Consiglio dell’Unione sarà disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 11
La Giunta

È formata dai Sindaci di ciascun Comune aderente.

Costituisce l’organo di amministrazione dell’Unione cui spetta dare attuazione agli indirizzi generali del Consiglio.

Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12
Il Presidente

Al fine di assicurare l’operatività dell’Unione viene nominato il Presidente, scelto fra i Sindaci dei Comuni aderenti, secondo il principio della rotazione tra tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

L’elezione del Presidente avviene da parte della Giunta nella sua prima seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta presenti.

Il Presidente e’ il legale rappresentante dell’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

Il Presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le funzioni attribuitagli dalla legge e dallo Statuto.

Dura in carica due anni.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte da un Vice Presidente, scelto fra i Sindaci dell’Unione e nominato dalla Giunta.

TITOLO III
GESTIONE

Art. 13
Funzionamento

Nella fase iniziale il funzionamento dell’Unione sara’ garantito mediante l’utilizzo del personale attualmente in forza presso i Comuni aderenti, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311. Successivamente l’Unione procedera’ alla istituzione di una propria dotazione organica articolata in uffici appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi statutari. Un apposito regolamento disciplinera’ il funzionamento della struttura organica sopra indicata.

Art. 14
Il Segretario

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni appartenenti all’Unione.

Il Consiglio dell’Unione approva la convenzione con il Comune da cui dipende il Segretario Comunale per la gestione consortile dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 15
Il controllo interno

La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, è svolta dall’organo di revisione dei conti.

L’organo e’eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dalle legge per i revisori degli enti locali ( riferimento specifico al Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/05/2000 n. 267).

Art. 16
Risorse finanziarie

Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono recepite sia con i proventi propri sia attraverso le contribuzioni dello Stato, della Regione, Provincia ed altri enti pubblici, assegnate in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo i seguenti criteri di ripartizione: per un terzo in parti uguali e per due terzi con criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente.

I trasferimenti di cui sopra saranno disposti dai comuni come anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti oppure a consuntivo su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione.

In caso di spese straordinarie particolari, il Consiglio potrà deliberare in merito a criteri di ripartizione alternativi.

Art. 17
Tesoreria

L’Unione ha un servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito autorizzato a svolgere l’attivita’.

Qualora faciliti l’operatività’ del servizio, l’Unione potrà utilizzare lo stesso Tesoriere del Comune sede dell’Unione.

L’Unione potra’ anche avvalersi dei servizi di tesoreria al fine di ottenere anticipazioni di cassa da estinguere entro il relativo esercizio finanziario, per fare fronte a momentanee necessità di cassa.

Art. 18
Convenzioni

I Comuni aderenti all’Unione potranno stipulare singole convenzioni che legano tutti o soltanto alcuni comuni per lo svolgimento di funzioni non elencate nell’Art. 4 del presente Statuto

TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 19
Lo Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.

Eventuali modifiche statutarie saranno approvate dal Consiglio dell’Unione in ottemperanza ai principi contenuti nell’art. 4, comma 5, della Legge Costituzionale 5 Giugno 2003 n. 131, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20
Entrata in funzione

La stipula dell’atto costitutivo dell’Unione avverrà da parte dei Sindaci di ciascun Comune aderente presso la sede dell’Unione individuata all’art. 2 dello Statuto.

Il rogito e la registrazione dell’atto costitutivo nella forma pubblica amministrativa saranno assicurati dal Segretario Comunale competente per territorio.

Successivamente alla stipula dell’atto costitutivo, nel corso della stessa riunione, in ottemperanza all’art. 12 dello Statuto, la Giunta dell’Unione provvederà alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

La verbalizzazione della seduta sarà affidata al Segretario, come sopra indicato.

Con la stipula dell’atto costitutivo l’Unione dei Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico, e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.

La data di costituzione dell’Unione costituirà altresì data di decorrenza della carica dei Consiglieri dell’Unione designati da ciascun comune aderente.