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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 21

Legge regionale 23 maggio 2008, n. 12.

Legge finanziaria per l’anno 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO.

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).

Art. 2.

(Base imponibile per il calcolo dell’IRAP).

Art. 3.

(Determinazioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF).

Art. 4.

(Applicazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2007).

Art. 5.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale).

Art. 6.

(Misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico).

Art. 7.

(Realizzazione di nuove infrastrutture viarie).

Art. 8.

(Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013).

Art. 9.

(Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013).

Art. 10.

(Programma di meccanizzazione agricola).

Art. 11.

(Aiuti alla filiera corta).

Art. 12.

(Istituzione dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).

Art. 13.

(Garanzie prestate dalla Regione).

Art. 14.

(Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro).

Art. 15.

(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione).

Art. 16.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce).

Art. 17.

(Risorse per il trattamento accessorio).

Art. 18.

(Retribuzione per prestazioni straordinarie).

Art. 19.

(Pagamenti in carenza di bilancio).

Art. 20.

(Cooperazione sanitaria internazionale).

Art. 21.

(Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali).

Art. 22.

(Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen).

Art. 23.

(Programmi di sperimentazione gestionale).

Art. 24.

(Costituzione di società mista).

Art. 25.

(Utilizzo di fondi residui e ribassi d’asta delle opere connesse all’evento olimpico).

Art. 26.

(Disposizioni in materia di aziende turistiche locali).

Art. 27.

(Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale).

Art. 28.

(Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia).

Art. 29.

(Modifica del Piano di tutela delle acque)

Capo II.

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.

Art. 30.

(Modifiche alla l.r. 7/2001).

Art. 31.

(Modifica della l.r. 8/2006).

Art. 32.

(Modifiche della l.r. 15/2007).

Art. 33.

(Modifiche della l.r. 75/1995).

Art. 34.

(Modifica della l.r. 17/2007).

Art. 35.

(Modifica della l.r. 23/2003).

Art. 36.

(Modifiche della l.r. 21/2006).

Art. 37.

(Modifiche della l.r. 3/2000).

Art. 38.

(Modifica alla l.r. 2/2008).

Art. 39.

(Modifica della l.r. 9/2007).

Art. 40.

(Modifica della l.r. 28/1993)

CAPO I.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell’allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi d’impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Base imponibile per il calcolo dell’IRAP)

1. Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006.

Art. 3.

(Determinazioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)

1. L’articolo 1 della l.r. 2/2003, così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all’IRPEF), è da intendersi che esplica i suoi effetti sull’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 4.

(Applicazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2007)

1. La previsione di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) è riferita anche al canone dovuto per l’anno 2007.

Art. 5.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall’articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all’articolo 4 della l.r. 1/2000, quantificate in 383,2 milioni di euro per l’anno 2008, 386,2 milioni di euro per l’anno 2009, 388,7 milioni di euro per l’anno 2010, 391,2 milioni di euro per l’anno 2011, 393,7 milioni di euro per l’anno 2012 e 396,6 milioni di euro per l’anno 2013.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 6.

(Misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico)

1. In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell’ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell’esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) DA07051, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all’uso del mezzo pubblico.

Art. 7.

(Realizzazione di nuove infrastrutture viarie)

1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.

2. Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione può avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una società mista con ANAS s.p.a. alla quale partecipa attraverso la Società di committenza regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

4. La individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 8.

(Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013)

1. L’autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 9/2007.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all’UPB DA09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

Art. 9.

(Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013)

1. Il finanziamento degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2007-2013 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea 2007/5944/CE del 28 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013, è definito secondo il prospetto di cui all’allegato B.

Art. 10.

(Programma di meccanizzazione agricola)

1. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

2. Possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

3. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l’aiuto non superi l’equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4. L’investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) riduzione dei costi di produzione;

b) miglioramento e riconversione della produzione;

c) miglioramento della qualità;

d) tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

e) prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall’articolo 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l’individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

7. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.

8. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l’anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 11.

(Aiuti alla filiera corta)

1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.

2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell’ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.

4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.

5. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l’anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 12.

(Istituzione dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari)

1. Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte s.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Art. 13.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall’anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell’interesse della Tenuta Cannona s.r.l..

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e pubblicato in allegato al bilancio dell’ente, in ogni esercizio finanziario, è integrato con gli estremi dell’atto stipulato in base all’autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 14.

(Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. È istituito nell’UPB DA15001 il fondo di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1 milione rispettivamente per il 2008 e per il 2009.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate iscritte nell’UPB DA0902 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 15.

(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)

1. Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l’anno 2008, un fondo speciale nell’UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l’unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell’anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.

4. La copertura finanziaria dei contributi erogati è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell’UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria.

5. Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell’articolo 28 della l.r. 9/2007, nell’UPB DA15041, eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall’Agenzia Piemonte Lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce)

1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)) si applicano agli uffici della Regione Piemonte, fatta eccezione per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’ occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 17.

(Risorse per il trattamento accessorio)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 18.

(Retribuzione per prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l’attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attività ad essa conseguenti, nonché al personale impegnato nelle attività finalizzate all’apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 19.

(Pagamenti in carenza di bilancio)

1. L’autorizzazione ad effettuare pagamenti anche in carenza del bilancio di previsione dopo il 30 aprile non è applicata alle spese obbligatorie per l’espletamento dell’incarico dei componenti della Giunta regionale e per le indennità dei Consiglieri regionali.

Art. 20.

(Cooperazione sanitaria internazionale)

1. La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell’attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l’attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, può usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l’attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarieta’ internazionale), con gli stanziamenti iscritti nell’UPB DA20051 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte. Per i successivi esercizi finanziari si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 21.

(Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali)

1. Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) abbia natura consortile, tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.

Art. 22.

(Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen)

1. L’importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen) è rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 16.400,00.

Art. 23.

(Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a tre anni, previa ridefinizione dei programmi, in conformità alle previsioni del piano socio-sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.

Art. 24.

(Costituzione di società mista)

1. Ai sensi dell’articolo 23 la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di una società mista fra le ASL interessate e le società Azienda Sviluppo Multiservizi, Cooperativa Sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell’immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale.

Art. 25.

(Utilizzo di fondi residui e ribassi d’asta delle opere connesse all’evento olimpico)

1. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle opere olimpiche finanziate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 53 della l.r. 7/2001, l’utilizzo di tutti i fondi già stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, anche successivamente all’evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell’esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell’UPB DA17002 del bilancio regionale.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di aziende turistiche locali)

1. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle aziende turistiche locali (ATL), nelle more dell’adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, per l’anno 2008, ripartisce il contributo di cui all’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), tra le ATL che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con apposita delibera le necessarie modifiche statutarie volte alla pubblicizzazione del capitale sociale. Le risorse sono ripartite sulla base dell’entità del contributo ordinario erogato nel 2007.

2. La Giunta regionale, per le ATL che adeguano i propri statuti a quanto richiamato nel comma 1, è comunque autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale dismesse da parte dei soci privati e pubblici, ovvero nuove quote in sede di ricapitalizzazione.

3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nell’UPB DA17071. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2 si fa fronte mediante lo stanziamento nell’UPB SA01052 della somma di euro 1 milione, alla cui copertura si provvede riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell’UPB DA09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

Art. 27.

(Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale le modalità di adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in applicazione dell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). Nelle more dell’attuazione della presente disposizione, al fine di consentire il regolare funzionamento e la continuità operativa dei suddetti enti, la Giunta regionale, per l’anno 2008, procede all’erogazione dei contributi regionali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 28.

(Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia)

1. Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”, di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

Art. 29.

(Modifica del Piano di tutela delle acque)

1. La lettera d) dell’articolo 23 del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, è abrogata.

CAPO II.
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 30.

(Modifiche alla l.r. 7/2001)

1. All’articolo 5 della l.r. 7/2001 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), alla quale il documento è trasmesso entro il 5 settembre e che si esprime entro il 25 settembre.

4. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.".

Art. 31.

(Modifica della l.r. 8/2006)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all’attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis.

(Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)

1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l’attività di difesa legale in cause riguardanti l’applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale partecipa all’individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell’ente locale.

3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.

4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell’ente locale.

5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all’UPB DA05071 del bilancio regionale.".

Art. 32.

(Modifiche della l.r. 15/2007)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il seguente:

“3 bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 15/2007, è inserito il seguente:

“4 bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l’inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.”.

3. L’articolo 7 della l.r. 15/2007 è abrogato.

Art. 33.

(Modifiche della l.r. 75/1995)

1. Il comma 1 ter dell’articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente:

“1 ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell’UPB DA20021.”.

2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 75/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:”.

Art. 34.

(Modifica della l.r. 17/2007)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a) è inserito il seguente:

“4 bis. Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell’accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.”.

Art. 35.

(Modifica della l.r. 23/2003)

1. La lettera g bis) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituita dalla seguente:

“g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);”.

Art. 36.

(Modifiche della l.r. 21/2006)

1. Il comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la costituzione della ‘’Fondazione 20 marzo 2006’’, con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.” .

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 21/2006 è inserito il seguente:

“ 6 bis. Per la riqualificazione dell’accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell’attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell’offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell’innovazione del settore.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2006 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

1 ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.".

Art. 37.

(Modifiche della l.r. 3/2000)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 2 bis.

(Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili)

1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l’acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all’agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.".

2. All’articolo 4 della l.r. 3/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2 bis sono tra loro cumulabili.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 3/2000, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2 bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2008, nell’unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l’anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell’UPB DA09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell’UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010.”.

Art. 38.

(Modifica alla l.r. 2/2008)

1. All’articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Le istanze, di cui all’articolo 2, commi 8 e 9 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria anno 2004), devono essere presentate alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

2 ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, la mancata presentazione dell’istanza, nei termini di cui al comma 2 bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell’occupazione in essere.

2 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.".

Art. 39.

(Modifica della l.r. 9/2007)

1. All’articolo 54, comma 1 della l.r. 9/2007 dopo le parole “agli invalidi di guerra” aggiungere le parole “, agli invalidi per servizio”.

Art. 40.

(Modifica della l.r. 28/1993)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

“1 bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall’articolo 52 del d.lgs 163/2006, una quota non inferiore all’1,5 per cento del volume degli affidamenti dell’anno per l’acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attività da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica con limitata autonomia e malattia mentale.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 maggio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa (art. 1)

Allegato B
Finanziamento degli interventi regionali PSR 2007-2013 (art. 9)


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 503

Legge finanziaria per l’anno 2008.

- Presentato dalla Giunta regionale l’11 dicembre 2007.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente l’11 dicembre 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 16 aprile 2008 con relazione di Stefano Lepri.

- Approvato in Aula il 13 maggio 2008, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 14 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art.30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.".


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 2/2003, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 29/2007, è il seguente:

“Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell’1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 15 della l.r. 22/2007 è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.

3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.

4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.

5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata. “.”


Note all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d’intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita’ triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita’ triennale per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all’assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validita’ triennale con i comuni e le comunita’ montane interessate, per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale.".

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalita’ di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche’ dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l’elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti e’ lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformita’ con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all’elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;

b) delinea l’assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorita’ d’attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti e’ adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato e’ trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d’intesa con gli enti locali:

a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l’assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti, specificando l’entita’ di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalita’ di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l’organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Per l’acquisizione dell’intesa di cui al comma 5 il programma triennale e’ sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale e’ approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l’attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l’ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma e’ allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l’espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l’attribuzione delle risorse trasferite per l’esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla societa’ Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalita’ del subentro di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, nonche’ i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite societa’, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all’articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato in nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 9/2007 è il seguente:

“Art. 9. (Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013)

1. È adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella Allegato B.

2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.

3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all’apposita colonna della tabella di cui all’Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

4. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l’utilizzo da parte dell’organismo pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro.".


Nota all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 16/2002 è il seguente:

“Art. 5. (Modalità di intervento)

1. L’organismo pagatore può procedere anche all’erogazione di aiuti regionali previsti nel piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.

2. All’organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione anche l’esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

3. Modalità, criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le materie loro conferite dalla l.r. 17/1999 gli enti delegati possono avvalersi, a seguito di apposita convenzione, dell’organismo pagatore.".

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e’ formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita’ e di spesa, ed e’ redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’integrita’, dell’universalita’, dell’unita’, delle veridicita’, della pubblicita’ e della chiarezza.

3. Ai fini dell’equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo’ essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno puo’ essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche’ il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all’andamento dei rischi di mercato.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unita’ previsionali di base. Le unita’ previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita’, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilita’ speciali, sia nell’entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unita’ previsionale di base sono indicati:

a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

d) L’ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita’ o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell’articolo 31.

7. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente e’ iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e’ iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unita’ previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi’ indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita’ previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilita’ speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unita’ previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita’ amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell’ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 25/2007 è il seguente:

“Art. 2. (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L’applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.".


Note all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 41/1998 è il seguente:

“Art. 2. (Distribuzione delle funzioni)

1. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 1, comma 1, del d. lgs. 469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.

2. La Regione provvede alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/1997, con l’obiettivo di incentivare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all’ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.

3. Sono attribuite alle Province:

a) la costituzione e l’organizzazione dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 15;

b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 469/1997;

c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali l’informazione, l’orientamento, la preselezione e l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;

d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.

5. Le Province, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell’ambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all’articolo 8, nonchè per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province medesime.".

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 9/2007 è il seguente:

“Art. 28. (Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)

1. Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l’ esercizio finanziario 2007, un fondo speciale nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro, gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell’anno 2006 un reddito sotto la soglia di 13.000,00 euro accertato tramite l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

5. Gli stanziamenti di cui all’articolo 47 della l.r. 14/2006, iscritti nella UPB 15091 a carico del bilancio regionale dell’anno finanziario 2006, eventualmente risultati non spesi dall’Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla stessa agenzia in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.".


Note all’articolo 20

- Il testo dell’articolo 13 della l.r. 67/1995, come modificato dall’articolo 5 della l.r. 56/1997, è il seguente:

“Art. 13. (Norme finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e’ autorizzata, per l’anno finanziario 1995, la spesa di Lire 200.000.000.

1 bis. Per l’attuazione degli interventi previsti all’articolo 9, comma 3 e’ autorizzata per l’anno finanziario 1997 la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo n. 15870 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1995.

2 bis. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 bis si provvede mediante la riduzione in termini di competenza e di cassa del fondo di cui al capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1997.

3. Nello stato di previsione e di spesa per l’esercizio finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:

a) “Spese per interventi regionali in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale” con la dotazione di Lire 50.000.000;

b) “Contributi per iniziative in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale” con la dotazione di Lire 150.000.000.

3 bis. Nello stato di previsione e di spesa per l’esercizio finanziario 1997 e’ istituito il capitolo con denominazione ‘Spese per interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati.

4. Per l’attuazione degli interventi settoriali previsti dalla legge e gestiti direttamente dagli Assessorati regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli capitoli di competenza.

5. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione puo’ avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonche’ di contributi o finanziamenti statali da introitare su apposito capitolo.

6. Per gli esercizi finanziari successivi al 1995 gli stanziamenti a bilancio vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

7. I capitoli aperti in bilancio in esecuzione della presente legge sono inseriti nel prospetto contenente l’elenco dei capitoli sui quali si puo’ provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari della Regione.

8. Nello stato di previsione dell’entrata e’ istituito apposito capitolo con denominazione “Interventi regionali in materia di solidarieta’ internazionale ed emergenza” nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di cui all’articolo 9 comma 2 lettera a).

8 bis. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 1997 e’ istituito l’apposito capitolo con denominazione ‘Interventi regionali volti a garantire la sicurezza alimentare in paesi meno sviluppati nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di altri Enti pubblici e privati.

9. Il Presidente della Giunta Regionale e’ autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.".

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato in nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 1/2004, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 16/2006, è il seguente:

“Art. 9. (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell’esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalita’ delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e’ idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono piu’ idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all’ASL, le cui modalita’ gestionali vengono definite con l’atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita’ secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all’ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonche’, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attivita’ sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell’eta’ evolutiva nonche’ per adulti ed anziani con limitazione dell’autonomia, le attivita’ di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all’autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attivita’ sociali a rilievo sanitario garantendone l’integrazione, su base distrettuale, con le attivita’ sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l’esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all’erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all’articolo 35, comma 7.".

Nota all’articolo 22

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 7/2004 è il seguente:

“Art. 3. (Sussidio)

1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500,00.

2. Il sussidio regionale e’ erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all’articolo 1 di raggiungere un reddito annuo pari a euro 15.500,00.

3. Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell’integrazione corrisposta ai familiari prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 1980, n. 126 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari).".


Nota all’articolo 25

- Il testo dell’articolo 53 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 53. (Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 52, nonche’ sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unita’ previsionali di base coerentemente con le finalita’ delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell’assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l’impossibilita’ del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalita’ per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalita’ similari. La deliberazione e’ inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d’occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalita’ specifiche, la Regione ha facolta’ di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l’assegnazione.

5. La Regione ha, altresi’, facolta’, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione puo’, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali per finalita’ specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorche’ non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese, a norma dell’articolo 31, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamita’ naturali e per interventi di interesse nazionale.".


Nota all’articolo 26

- Il testo dell’articolo 14 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 14. (Contributi per l’organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente all’Agenzia per la promozione turistica ed alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui all’articolo 3 e nei limiti delle disponibilità di bilancio.".


Note all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 7/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Documento di programmazione economico-finanziaria)

1. La gestione finanziaria ed economica della Regione e’ informata al metodo della programmazione.

2. La Giunta, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e’ presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), alla quale il documento è trasmesso entro il 5 settembre e che si esprime entro il 25 settembre.

4. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.

5. L’impostazione e i contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria nonche’ le sue correlazioni con il programma pluriennale di cui all’articolo 74 dello Statuto della Regione, sono definiti con il Regolamento.

6. Il documento di programmazione economico-finanziaria e’ aggiornato annualmente.".

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 6. (Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)

1. E’ istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Comunità montane, Province ed altri Enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sui disegni di legge, sugli atti amministrativi a carattere generale relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, nonché in merito a quelli che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative;

c) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta a cura della segreteria di cui al comma 3, entro 5 giorni dalla loro formulazione.

5. I pareri sugli atti legislativi e deliberativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.".

Note all’articolo 31

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 15/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

3. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell’ultima rilevazione demografica.

3 bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.

4. In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

5. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 15/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

2. Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca.

4. L’entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.

4 bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l’inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.

5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

6. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

7. Termini e modalità per l’attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".


Note all’articolo 32

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 75/1995, come modificato dall’articolo 22 della l.r. 22/2007 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunita’ Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali

1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all’articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all’articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all’attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale nell’unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell’UPB DA20021.".

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 75/1995, come modificato dall’articolo 18 della l.r. 2/2003 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4.(Presentazione delle domande)

1. Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:

a) relazione descrittiva dell’iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all’articolo 2;

b) elenco delle localita’ in cui saranno effettuati gli interventi;

c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;

d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;

e) parere obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unita’ Sanitarie Locali (USL) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

3. Per l’anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.".


Nota all’articolo 33

- Il testo dell’articolo. 2 della l.r. 17/2007, come modificato dall’articolo 20 della l.r. 22/2007 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Finpiemonte s.p.a.)

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;

d) nell’attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

e) nell’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);

m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate;

m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

4 bis. Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell’accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.".


Nota all’articolo 34

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 21/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Fondazione 20 marzo 2006)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la costituzione della “Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

2. La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento.

3. La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.

4. La Fondazione, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell’ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.

5. Sono organi della Fondazione:

a) il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all’atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all’interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;

b) l’Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;

c) il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all’atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sedi olimpiche;

d) il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;

e) il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all’atto costitutivo e dell’Assemblea dei partecipanti.

6. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.

6 bis. Per la riqualificazione dell’accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell’attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell’offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell’innovazione del settore.".

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 21/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Disposizione finanziaria)

1. L’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 34 quinquies della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004), trasferita all’anno 2006 per euro 24.500.000,00 dall’articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2005, n.14 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l’anno 2006) è estesa ai finanziamenti relativi alla gestione post-olimpica, nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo II - Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

1 bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008.

1 ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato in nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 35

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 23/2003, come modificato dall’articolo 4 della l.r. 9/2004 e dall’articolo 11 della l.r. 22/2007 nonché dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.

c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi 4+e di protezione civile;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita’ di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita’ vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l’esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell’integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto della immatricolazione;

g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l’attivita’ propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita’ nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.".


Note all’articolo 37

- Il testo dell’articolo 28 della l.r. 2/2008 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 28. (Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all’entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.

2 bis. Le istanze, di cui all’articolo 2, commi 8 e 9 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria anno 2004), devono essere presentate alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

2 ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all’articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, la mancata presentazione dell’istanza, nei termini di cui al comma 2 bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell’occupazione in essere.

2 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 12/2004, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 22/2007 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2008, è il seguente:

“Art. 2. (Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

8. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all’occupazione, nonché gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.

9. L’occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell’organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, e’ considerata come “occupazione anticipata” di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell’autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorché il soggetto interessato fornisca all’autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l’organo statale competente concernente l’occupazione di cui trattasi nonché, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall’organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all’alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d’ufficio, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.".


Nota all’articolo 39

- Il testo dell’articolo 54 della l.r. 9/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 54. (Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap)

1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra, agli invalidi per servizio e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato.".


Nota all’articolo 40

- Il testo dell’articolo 17 della l.r. 28/1993, come modificato dall’articolo 12 della l.r. 22/1997 e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Clausola sociale)

1. Alle imprese individuali, alle societa’ di persone o alle società di capitali, alle cooperative di cui all’articolo 3 ed ammesse ai benefici di cui al Titolo II della presente legge, che, entro sei mesi dalla loro costituzione, intendono assumere soggetti con le caratteristiche di cui all’articolo 13, e’ riservata con la delibera che fissa i criteri di cui all’articolo 18, una quota specifica dell’apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. Nel caso in cui tale quota non dovesse risultare totalmente impegnata e’ lasciata facoltà alla Giunta regionale di riutilizzarla per gli altri interventi previsti all’articolo 13.

1 bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall’articolo 52 del d.lgs. 163/2006, una quota non inferiore all’1,5 per cento del volume degli affidamenti dell’anno per l’acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attività da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica con limitata autonomia e malattia mentale.

2. La procedura per la presentazione delle domande e’ uguale a quella prevista dall’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.".