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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte  - ARPA
Decreto del Direttore generale 2 aprile 2008, n. 49

Convenzione per la definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), tra APAT e Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente. Adesione di Arpa Piemonte e provvedimenti consequenziali.

Il giorno 02/04/2008, in una sala degli uffici amministrativi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE

a norma dell’art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all’oggetto oltre indicato:

Convenzione per la definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), tra APAT e Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente. Adesione di Arpa Piemonte e provvedimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta della dott.ssa Claudia Occelli, Dirigente Responsabile della Struttura Complessa n. 02 “Area delle attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento in materia ambientale”, di seguito integralmente riportata:

“Con nota prot. 5773 del 12.02.2008, prot. Arpa 17629 del 14.02.2008, APAT ha trasmesso il testo della ”Convenzione per la definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica", ai fini dell’adesione da parte di Arpa Piemonte.

La costituzione di convenzioni tra APAT e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente, consente di realizzare un sistema di collaborazioni tra i partecipanti al fine di espletare le attività necessarie per la realizzazione della tutela ambientale con particolare riferimento alla tematica prevista dalla convenzione in oggetto. La partecipazione delle Agenzie fa sì che siano rappresentate tutte le esigenze e le problematiche connesse con la diversità del territorio italiano e consente di condividere esperienze, soluzioni, prodotti in una logica di razionalizzazione e di efficienza del Sistema Agenziale.

L’attività prevista dalla convenzione in oggetto, si configura come continuazione dell’attività sviluppata da ARPA Piemonte nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico Interagenziale VAS, oggetto di una convenzione stipulata tra APAT e Arpa Piemonte, come da D.D.G. 199 del 05.05.2006, e costituisce un momento di collaborazione e confronto con il sistema agenziale, necessario in questo momento con l’entrata in vigore del D.Lgs 04/2008, con cui si dà piena attuazione alla Direttiva CE 42/2001 inerente alla normativa VAS.

I risultati delle iniziative e i prodotti che le singole Agenzie hanno realizzato possono così circolare nell’ambito dei partecipanti alla Convenzione in una logica di condivisione e di efficienza del Sistema, consentendo una razionalizzazione delle risorse a vantaggio comune.

L’art. 3 della citata convenzione stabilisce che le modalità per la realizzazione delle macrolinee di attività descritte nell’allegato tecnico, parte integrante della Convenzione, i prodotti attesi e i tempi di esecuzione saranno specificati nel programma operativo che sarà predisposto dalle Agenzie capofila entro 10 giorni dalla data di stipula della Convenzione e approvato dal Responsabile della Convenzione APAT.

All’art. 6 la Convenzione definisce la ripartizione del finanziamento e le modalità e i termini di pagamento. Per Arpa Piemonte il finanziamento assegnato è: “un rateo di euro 7.600,00 (settemilaseicento/00), pari al 100% dell’ammontare complessivo spettante, comprensivo di eventuali oneri fiscali, al completamento delle attività in cui l’Agenzia contraente è impegnata e previa presentazione dei prodotti finali così come previsti nel Programma operativo della Convenzione stessa” dietro presentazione di nota di debito o fattura.

All’art. 7 la Convenzione nomina quale Responsabile della Convenzione per Arpa Piemonte la Dott.ssa Claudia Occelli, Responsabile della Struttura Complessa n. 02 - Area delle attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento in materia ambientale.

Conseguentemente si propone:

di aderire alla convenzione in questione, confermando l’interesse operativo nella “definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica” e rimandando a successivi provvedimenti l’approvazione del programma operativo di cui all’art. 3 del testo della convenzione;

di annotare sin d’ora l’entrata presunta derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 7.600,00 sul capitolo 1100 (U.P.B. 1702) ad oggetto “Trasferimenti correnti straordinari da Enti del settore pubblico allargato”.

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice 17.02 - Contabilità e Bilancio - in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

decreta

Per le motivazioni specificate in premessa:

1. di approvare la “Convenzione per la definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica”, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le prestazioni previste dalla Convenzione in oggetto verranno rese dalla SS 02.03 - Valutazione Ambientale (VIA/VAS) di Arpa Piemonte, individuando quale referente tecnico per l’Agenzia il dott. Luciano Crua in servizio presso la SS 02.03 e quale responsabile della Convenzione per Arpa Piemonte, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, la dott.ssa Claudia Occelli;

3. di dare atto che, a fronte delle prestazioni erogate, Arpa Piemonte riceverà un compenso complessivo derivante dall’adozione del presente atto che viene stimato in euro 7.600,00 (o.f.i);

4. di dare atto che la totalità degli oneri connessi all’attuazione delle attività stabilite dalla suddetta Convenzione trova integrale copertura finanziaria nell’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati da APAT;

5. di annotare sin d’ora l’entrata presunta derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 7.600,00, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 sul capitolo 1100 (U.P.B. 1702) ad oggetto “Trasferimenti correnti straordinari da Enti del settore pubblico allargato”;

6. di dare atto che gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività per l’anno in corso sono gia previsti nello stanziamento del capitolo 14250 (U.P.B. 01001) ad oggetto “Spese per prestazioni, servizi e studi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008;

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla proponente SC 02 - Area della attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento in materia ambientale e a cura della stessa al Dott. Luciano Crua della SS 02.03 Valutazione Ambientale VIA/VAS, alla SS 17.02, ed alla SS 17.01 - Affari Generali, per gli adempimenti di conseguenza.

Silvano Ravera

Convenzione per la definizione di indicatori utili per l’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica

TRA

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (nel seguito indicata come APAT) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via V. Brancati n. 48, (omissis), agli effetti del presente atto, rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Giancarlo Viglione, (omissis)

e

l’Agenzia Provinciale per la Protezione Ambientale di Bolzano (nel seguito indicata come APPA Bolzano) con sede e domicilio fiscale in Bolzano, Via Amba Alagi, n. 5, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Luigi Minach in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (nel seguito indicata come ARPA Calabria) con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Via Degli Angioini, n. 143 (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Domenico Lemma in qualità di Commissario Straordinario con funzioni di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (nel seguito indicata come ARPA Friuli Venezia Giulia) con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD), via Cairoli, n. 14, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Spogliarich in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna (nel seguito indicata come ARPA Emilia Romagna) con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Po, n. 5, (omissis), agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Alessandro Bratti in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (nel seguito indicata come ARPA Lazio) con sede e domicilio fiscale in Rieti, via Garibaldi, n. 114 (omissis) agli effetti del presente atto rappresentata dall’Avv. Corrado Carrubba in qualità di Commissario straordinario, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia (nel seguito indicata come ARPA Lombardia) con sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Restelli, n.3/1 - 20124 (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Calogero Trizzino in qualità di Direttore Generale F.F., (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (nel seguito indicata come ARPA Marche) con sede e domicilio fiscale in Ancona, Via Caduti del Lavoro, n. 40, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Gisberto Paoloni in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (nel seguito indicata come ARPA Molise) con sede e domicilio fiscale in Campobasso, Via L. D’Amato, n. 15, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Luigi Petracca in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito indicata come ARPA Piemonte) con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Pio VII, n. 9 (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Vincenzo Coccolo in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (nel seguito indicata come ARPA Sicilia) con sede e domicilio fiscale in Palermo, Corso Calatafimi, n. 219, (omissis), agli effetti del presente atto, rappresentata dall’Ing. Sergio Marino, in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito indicata come ARPA Toscana) con sede e domicilio fiscale in Firenze, Via N. Porpora, n. 22 - 50144 (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata da Sonia Maria Margherita Cantoni in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento (nel seguito indicata come APPA Trento) con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Vittoria, n. 5 - 38100 Trento, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Ing. Fabio Berlanda in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (nel seguito indicata come ARPA Umbria) con sede e domicilio fiscale in Perugia, Via Pievaiola, n. 207/B3 (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Svedo Piccioni in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Valle d’Aosta (nel seguito indicata come ARPA Valle d’Aosta) con sede e domicilio fiscale in Saint-Christophe (AO), località Grande Charrière, n. 44, (omissis), agli effetti del presente atto, rappresentata dal Dott. Edmondo Nocerino in qualità di Direttore Generale, (omissis);

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (nel seguito indicata come ARPA Veneto) con sede e domicilio fiscale in Padova, via Matteotti n. 27 - 35137, (omissis) agli effetti del presente atto, rappresentata dall’Avv. Andrea Drago in qualità di Direttore Generale, (omissis)

PREMESSO CHE:

* il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e in particolare l’art. 38 istituisce l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT);

* l’APAT, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 207 dell’8 agosto 2002 “Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300", svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;

* il Decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito in legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

* il DPCM del 19 ottobre 2006 ha nominato l’Avvocato Giancarlo Viglione quale Commissario straordinario dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici;

* l’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 attribuisce all’APAT le attività di consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; le attività di indirizzo e coordinamento delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l’esercizio delle competenze ad esse spettanti;

* l’art. 03 della stessa legge 21 gennaio 1994, n. 61, definisce il ruolo delle Agenzie regionali e delle province autonome per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente, nei rispettivi territori, tra cui:

- il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici;

- la raccolta sistematica, l’elaborazione e la diffusione di dati ed informazioni di interesse ambientale,

- la consulenza tecnico-scientifica e il supporto alle Amministrazioni del territorio di appartenenza;

* la Parte Seconda del D. Lgs. 152 del 2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, disciplina la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione della Direttiva Europea 2001/42/CE, e stabilisce, tra l’altro,:

- che per i piani e programmi sottoposti a VAS deve essere redatto un rapporto ambientale;

- nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

- tra le informazioni da fornire nel rapporto ambientale vi sono: gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano o del programma, le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano o del programma;

- le autorità preposte all’approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive;

* fra l’APAT e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata stipulata il 23 dicembre 2005 la seguente Convenzione:

“Servizio di supporto per le attività del Tavolo di Coordinamento tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, della durata di dodici mesi, divenuta operativa il 3 luglio 2007, data di trasmissione del Piano di dettaglio delle attività al MATTM con comunicazione APAT prot. n.21238, approvato dal MATTM con comunicazione prot. n. DSA-2007-0024800 del 18/09/2007 ;

- la suddetta Convenzione prevede all’art. 4 che l’APAT per svolgere le attività oggetto della Convenzione possa avvalersi del supporto di personale qualificato esterno;

- nel Piano di dettaglio delle attività della suddetta Convenzione, è previsto di destinare al coordinamento delle Agenzie regionali una quota delle risorse economiche messe a disposizione dal MATTM per la Convenzione ed è prevista una linea di attività dedicata alla definizione di indicatori utili per la VAS;

- l’APAT e le Agenzie regionali e provinciali hanno già collaborato in materia di VAS con la Convenzione, a titolo non oneroso, per la costituzione di un Tavolo tecnico interagenziale sulla Valutazione Ambientale Strategica, stipulata l’11 maggio 2006, della durata di dodici mesi, conclusasi a maggio del 2007 con soddisfacente svolgimento delle attività previste nel programma di attività;

- l’APAT ha invitato tutte le Agenzie ambientali regionali e provinciali con lettera Prot. n. 15886 del 17 maggio 2007, a manifestare l’interesse a collaborare per la realizzazione di attività in materia di VAS tra cui anche la definizione di indicatori utili per la VAS;

- alla lettera suddetta hanno risposto le seguenti Agenzie: ARPA Calabria lettera del 6/06/07 Prot. n. 5591/07, ARPA Friuli Venezia Giulia lettera del 23/05/07 Prot. n. 6079/2007/DG/39, ARPA Lazio lettera del 13/06/07 Prot. n. 14008, ARPA Lombardia lettera del 30/05/07 Prot. n. 74282-2.5.1, ARPA Marche lettera del 21/05/07 Prot. n. 20969, ARPA Molise lettera del 4/06/07 Prot. n. 7969, ARPA Piemonte lettera del 13/06/07 Prot. n. 80371, Arpa Sicilia lettera del 13/06/07 Prot. n. 12211, ARPA Toscana lettera del 1/06/07 Prot. n. 7118, APPA Trento lettera 20/06/07 Prot. n. 1398/07-D201, ARPA Umbria e-mail del 19/11/2007, ARPA Valle d’Aosta e-mail del 18/06/07, ARPA Veneto lettera del 28/05/07 Prot. n. 68223;

- l’APAT ha proposto con lettera Prot. n. 38342 del 30 novembre 2007 alle Agenzie suddette di collaborare per la realizzazione della linea di attività finalizzata alla definizione di indicatori utili per la VAS prevista nel Piano di dettaglio delle attività della citata Convenzione con il Ministero, destinando la quota di risorse economiche messe a disposizione dal MATTM a quattro Agenzie capofila e una quota del finanziamento ordinario del Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale a tutte le altre Agenzie;

- alle Agenzie precedentemente elencate che avevano risposto alla lettera del 17 maggio, si sono aggiunte l’ARPA Emilia Romagna e l’APPA Bolzano che hanno inviato richiesta di partecipazione motivata rispettivamente con e-mail del 6/12/07 e con lettera del 17/12/07 Prot. n. 460970;

- APAT ha ritenuto di coinvolgere le Agenzie suddette per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione con il MATTM volte alla definizione di indicatori utili per la VAS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Oggetto della Convenzione è l’attuazione delle attività conoscitive in materia di VAS che fanno specifico riferimento alla Convenzione stipulata con il MATTM, il 23 dicembre 2005, indicata nelle premesse della presente Convenzione, in particolare alla linea di attività “3. Definizione di Indicatori utili per l’attuazione della VAS” prevista nel Piano di dettaglio delle attività della medesima Convenzione.

ART. 3

(Modalità della prestazione)

Le macrolinee di attività, le Agenzie operanti, le risorse finanziarie sono descritte nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le modalità attraverso le quali le macrolinee di attività suddette saranno realizzate, i coinvolgimenti di ciascuna Agenzia contraente, i prodotti attesi, gli importi relativi ed i tempi di esecuzione verranno specificati nel programma operativo che sarà predisposto dalle Agenzie capofila entro 10 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione e approvato dal Responsabile della Convenzione APAT di cui all’art. 7.

ART. 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipula e avrà durata di 5 mesi.

L’APAT, potrà valutare la possibilità di concedere una proroga del termine finale dietro richiesta dalla controparte per fondati motivi, inoltrata con apposita richiesta corredata da idonea documentazione giustificativa, entro un mese prima della scadenza. La proroga non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l’APAT.

ART. 5

(Importo)

Per le attività oggetto della presente Convenzione l’APAT corrisponderà alle ARPA un importo complessivo pari a Euro 187.000,00 (centoottantasettemila/00), comprensivo di eventuali oneri fiscali, ripartito tra le Agenzie contraenti secondo quanto indicato nell’allegato tecnico alla presente Convenzione. La quota di ogni Agenzia contraente è comprensiva di eventuali oneri fiscali.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

L’importo erogabile di cui all’art. 5 sarà corrisposto da APAT previa approvazione da parte del Responsabile della Convenzione APAT della corretta esecuzione delle attività e dei prodotti di cui al programma operativo del presente atto e dietro presentazione di nota di debito o fattura e con le seguenti modalità:

- per le Agenzie capofila: ARPA Lombardia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto

* un primo rateo di euro 7.755,00 (settemilasettecentocinquantacinque/00), pari al 30% (trenta percento) dell’ammontare complessivo spettante, comprensivo di eventuali oneri fiscali, al termine del secondo mese dalla stipula della Convenzione previa presentazione dei prodotti previsti nel Programma operativo;

* un secondo rateo di euro 18.095,00 (diciottomilanovantacinque/00), pari al 70% (settanta percento) dell’ammontare complessivo spettante, comprensivo di eventuali oneri fiscali, al completamento delle attività in cui l’Agenzia contraente è impegnata e a seguito della consegna dei prodotti finali così come previsti nel Programma operativo della presente Convenzione;

- per le altre Agenzie contraenti: APPA Bolzano, ARPA Calabria, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lazio, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Sicilia, APPA Trento, ARPA Valle d’Aosta,

* un rateo di euro 7.600,00 (settemilaseicento/00), pari al 100% dell’ammontare complessivo spettante, comprensivo di eventuali oneri fiscali, al completamento delle attività in cui l’Agenzia contraente è impegnata e previa presentazione dei prodotti finali così come previsti nel Programma operativo della Convenzione stessa.

La citata documentazione, in originale e quattro copie, dovrà essere indirizzata a:

APAT

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici

Settore Amministrazione

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA

ART. 7

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

Il responsabile di Convenzione APAT è: Patrizia Fiorletti

Il responsabile di Convenzione dell’APPA Bolzano è: Paul Gänsbacher

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Calabria è: Carmen Barbalace

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Friuli Venezia Giulia è: Roberto Sbruazzo

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Emilia Romagna è: Paolo Cagnoli

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Lazio è: Alessandro Di Giosa

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Lombardia è: Claudia Beghi

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Marche è: Duilio Bucci

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Molise è: Emanuela Tolve

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Piemonte è: Claudia Occelli

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Sicilia è: Fabio Badalamenti

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Toscana è: Stefano Rossi

Il responsabile di Convenzione dell’APPA Trento è: Gian Marco Richiardone

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Umbria è: Paolo Stranieri

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Valle d’Aosta è: Donatella Ducourtil

Il responsabile di Convenzione dell’ARPA Veneto è: Paolo Bortolami

ART. 8

(Obblighi delle ARPA/APPA contraenti)

Ciascuna Agenzia contraente nell’ambito della attività previste dalla presente Convenzione, secondo il programma elaborato e condiviso, si impegna:

* a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;

* a tenere costantemente informata l’APAT sulle attività effettuate secondo quanto previsto all’art. 3;

* a mettere a disposizione dell’APAT, i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove occorra, note illustrative dell’attività svolta;

* ad assumersi ogni responsabilità per gli infortuni ed i danni arrecati ad APAT o a terzi nell’espletamento o in pendenza dell’esecuzione della presente Convenzione;

* a provvedere tempestivamente alle correzioni evidenziate dal responsabile APAT della Convenzione sul prodotto fornito.

ART. 9

(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, l’APAT, anche su richiesta delle Agenzie contraenti, potrà prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste, da formalizzarsi con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 10

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E’ fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 11

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva dell’APAT, fermo restando l’eventuale utilizzo da parte delle Agenzie contraenti dei risultati per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

ART. 12

(Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazionI e integrazioni.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l’APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, l’APPA Bolzano in Bolzano, Via Amba Alagi, n. 5, l’ARPA Calabria in Catanzaro Via degli Angioini, n. 143, l’ARPA Friuli Venezia Giulia in Palmanova (UD), Via Cairoli, n. 14, l’ARPA Emilia Romagna in Bologna, Via Po, n. 5, l’ARPA Lazio in Rieti, Via Garibaldi, n. 114, l’ARPA Lombardia in Milano, Viale F. Restelli, n.3/1, l’ARPA Marche in Ancona, Via Caduti del Lavoro, n. 40, l’ARPA Molise in Campobasso, Via L. D’Amato, n. 15, l’ARPA Piemonte in Torini, Via Pio VII, n. 9, l’ARPA Sicilia in Palermo, Corso Calatafimi, n. 219, l’ARPA Toscana in Firenze, Via N. Porpora, n. 22, l’APPA Trento in Trento, Piazza Vittoria, n. 5, l’ARPA Umbria in Perugina, Via Pievaiola, n. 207/B3, l’ARPA Valle d’Aosta in Saint-Christophe (AO), località Grande Charrière, n. 44, l’ARPA Veneto in Padova, Via Matteotti, n. 27.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della

presente Convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma, lì ........................

APPA Bolzano

Il Direttore Generale

APAT

Il Commissario Straordinario

ARPA Calabria

Il Direttore Generale

ARPA Friuli Venezia Giulia

Il Direttore Generale

ARPA Emilia Romagna

Il Direttore Generale

ARPA Lazio

Il Direttore Generale

ARPA Lombardia

Il Direttore Generale

ARPA Marche

Il Direttore Generale

ARPA Molise

Il Direttore Generale

ARPA Piemonte

Il Direttore Generale

ARPA Sicilia

Il Direttore Generale

ARPA Toscana

Il Direttore Generale

APPA Trento

Il Direttore Generale

ARPA Umbria

Il Direttore Generale

ARPA Valle d’Aosta

Il Direttore Generale

ARPA Veneto

Il Direttore Generale

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 3 (modalità della prestazione), 4 (durata e decorrenza della Convenzione), 6 (modalità e termini di pagamento), 7 (nomina dei responsabili della Convenzione), 8 (obblighi delle ARPA/APPA contraenti), 9 (variazione delle attività previste), 10 (riservatezza), 11 ( proprietà dei risultati), 12 ( risoluzione della Convenzione), 13 (spese ed oneri fiscali), 16 (foro competente), della presente Convenzione, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’1341 e 1342 del Codice Civile.

APPA Bolzano

Il Direttore Generale

APAT

Commissario Straordinario

ARPA Calabria

Il Direttore Generale

ARPA Friuli Venezia Giulia

Il Direttore Generale

ARPA Emilia Romagna

Il Direttore Generale

ARPA Lazio

Il Direttore Generale

ARPA Lombardia

Il Direttore Generale

ARPA Marche

Il Direttore Generale

ARPA Molise

Il Direttore Generale

ARPA Piemonte

Il Direttore Generale

ARPA Sicilia

Il Direttore Generale

ARPA Toscana

Il Direttore Generale

APPA Trento

Il Direttore Generale

ARPA Umbria

Il Direttore Generale

ARPA Valle d’Aosta

Il Direttore Generale

ARPA Veneto

Il Direttore Generale

ALLEGATO TECNICO

alla Convenzione tra l’APAT e le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente di seguito elencate:

APPA Bolzano, ARPA Calabria, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lazio, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, APPA Trento, ARPA Umbria, ARPA Valle d’Aosta, ARPA Veneto, avente per oggetto:

DEFINIZIONE DI INDICATORI UTILI PER L’ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Costo

L’importo complessivo della Convenzione è pari a Euro 187.000,00 (centoottantasettemila/00), comprensivo di eventuali oneri fiscali, non soggetto a revisione prezzi, ripartito tra le Agenzie contraenti secondo quanto indicato nel prospetto seguente.

La quota di ogni Agenzia contraente è comprensiva di eventuali oneri fiscali.

Agenzia     Budget (euro)    
APPA Bolzano    7.600,00    
ARPA Calabria    7.600,00    
ARPA Friuli Venezia Giulia    7.600,00    
ARPA Emilia Romagna    7.600,00    
ARPA Lazio    7.600,00    
ARPA Lombardia    25.850,00    
ARPA Marche    7.600,00    
ARPA Molise    7.600,00    
ARPA Piemonte     7.600,00    
ARPA Sicilia    7.600,00    
ARPA Toscana    25.850,00    
APPA Trento    7.600,00    
ARPA Umbria    25.850,00    
ARPA Valle d’Aosta    7.600,00    
ARPA Veneto    25.850,00    

Programma di attività

Premessa

Le Amministrazioni centrali e regionali e in particolare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito indicato come MATTM), hanno l’esigenza di mettere a punto criteri, regole, metodologie comuni per una efficace applicazione della Direttiva Europea 2001/42/CE, Direttiva VAS, anche al fine di fornire alla Commissione europea gli elementi relativi alla applicazione della Direttiva in Italia e di assicurare, con idonei provvedimenti, una sufficiente qualità dei Rapporti ambientali che costituiscono, insieme al processo di consultazione e partecipazione, l’elemento centrale della VAS.

Proprio per favorire tali obiettivi: la condivisione dei risultati delle applicazioni di VAS, fornire alla Commissione europea gli elementi relativi alla applicazione della Direttiva in Italia, mettere a punto criteri, regole, metodologie comuni per una efficace applicazione della Direttiva, il Ministero ha promosso l’attivazione di un Tavolo di Coordinamento in materia di VAS a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome. Ha, inoltre, stipulato una convenzione con l’APAT che prevede il supporto ai lavori del Tavolo e la realizzazione di alcune attività propedeutiche ai lavori stessi che, molto sinteticamente, prevedono la realizzazione di un repertorio della normativa sulla VAS, di un repertorio delle esperienze/applicazioni di VAS, la definizione di indicatori utili per l’attuazione della VAS in particolare per il monitoraggio degli effetti ambientali di alcune tipologie di Piani e Programmi.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva e dalla normativa vigente nel nostro Paese sulla VAS, nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Tra le informazioni da fornire nel rapporto ambientale vi sono: gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione senza l’attuazione del piano o del programma, le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano o del programma. Il monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive, deve essere effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

In questo contesto, nell’ambito della Convenzione suddetta stipulata tra MATTM e APAT è stato previsto di realizzare la linea di attività dedicata alla definizione di indicatori utili per la VAS presente nel Piano di dettaglio delle attività della Convenzione stessa, con le Agenzie ambientali.

Macrolinee di attività

Nell’ambito della Convenzione tra l’APAT e le Agenzie ambientali cui si riferisce il presente Allegato Tecnico, viene sviluppata la seguente linea di attività prevista nel Piano di dettaglio della Convenzione stipulata tra MATTM e APAT:

3. Definizione di Indicatori utili per l’attuazione della VAS, che possono essere condivisi e disponibili per le Amministrazioni centrali e regionali.

3.1 Definire un numero ristretto di indicatori, che, a livello regionale, possano caratterizzare, in modo esauriente il contesto ambientale e territoriale di riferimento, da utilizzare come base per tutti i piani e programmi regionali. Ciò anche allo scopo di poterli popolare ed aggiornare nel tempo con maggiore facilità ed effettuare, quindi, una valutazione periodica del contesto ambientale di riferimento.

3.2 Definire set minimi di indicatori ambientali utili per il monitoraggio degli effetti ambientali di alcune tipologie di piani dei settori previsti dalla Direttiva.

3.3 Verificare in relazione agli indicatori definiti, la disponibilità delle informazioni/dati necessari per il loro popolamento nei sistemi informativi/informatici regionali (SIRA, statistici, sanitari...) e analizzare le caratteristiche degli stessi (quali i soggetti titolari, l’accessibilità, le interfacce, i formati, copertura spazio-temporale, scala territoriale e altre metainformazioni;...) in funzione di una loro catalogazione e allo scopo di verificare le possibilità di standardizzazione, omogeneizzazione e condivisione.

Relativamente al punto 3.1 sarà avviato il percorso per la definizione di un core set minimo di indicatori, da utilizzare per l’analisi di contesto nel Rapporto Ambientale che, a livello regionale, possano caratterizzare in modo esauriente il contesto ambientale e territoriale di riferimento.

Sia indicatori in grado di esprimere criticità ricorrenti e “comuni” alle diverse componenti ambientali, che caratterizzano l’ambiente ed il territorio in generale;

sia indicatori in grado di caratterizzare il contesto per gli aspetti attinenti alcune tipologie di Piani/Programmi dei settori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’applicazione della VAS. Tali indicatori devono consentire di caratterizzare quanto più possibile i temi correlati ai Piani/Programmi considerati al fine di facilitare la definizione degli obiettivi ambientali in essi contenuti e consentire una analisi delle criticità esistenti a cui far fronte con i Piani/Programmi in esame. Le attività previste riguarderanno:

3.1.a) approfondimento e sviluppo, anche sulla base delle esperienze già maturate da ciascuna Agenzia nel proprio ambito regionale/provinciale, delle tematiche di riferimento che possano dare maggiori indicazioni sullo stato dell’ambiente e del territorio;

3.1.b) approfondimento degli indicatori attualmente utilizzati nei rispettivi ambiti regionali/provinciali per le analisi del contesto ambientale;

3.1.c) definizione degli indicatori di riferimento (macroindicatori) per le tematiche selezionate e delle relative tempistiche di aggiornamento;

3.1.d) verifica della popolabilità;

3.1.e) eventuale ricognizione e valutazione di modelli matematici di uso consolidato per la popolazione degli indicatori individuati;

3.1.f) per quanto compatibile con la durata della Convenzione, effettuazione per un set degli indicatori individuati di una verifica della effettiva rispondenza alle esigenze della pianificazione.

Relativamente al punto 3.2 sarà avviato il percorso per la definizione di indicatori ambientali utili per la caratterizzazione, valutazione e monitoraggio degli effetti ambientali di alcune tipologie di Piani/Programmi dei settori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’applicazione della VAS. Le attività previste riguarderanno:

3.2.a) approfondimento e sviluppo, anche sulla base delle esperienze già maturate da ciascuna Agenzia nel proprio ambito regionale/provinciale, delle tematiche di riferimento;

3.2.b) identificazione, tra i piani già individuati dalle normative regionali, dei piani inerenti la tematiche definite al punto 3.2.a);

3.2.c) studio degli stessi e verifica degli eventuali piani di monitoraggio esistenti;

3.2.d) definizione del set di indicatori;

3.2.e) verifica della popolabilità;

3.2.f) eventuale ricognizione e valutazione di modelli matematici di uso consolidato per la popolazione degli indicatori individuati;

3.2.g) per quanto compatibile con la durata della Convenzione, effettuazione per un set degli indicatori individuati di una verifica della effettiva rispondenza alle esigenze della pianificazione e del relativo monitoraggio.

Relativamente al punto 3.3, le attività previste riguarderanno:

3.3.a) verifica a livello regionale/provinciale da parte delle Agenzie partecipanti dei database esistenti;

3.3.b) verifica della conformità fra gli indicatori individuati ed i database esistenti;

3.3.c) eventuale ritaratura degli indicatori individuati;

3.3.d) realizzazione di alcuni casi pilota di popolamento degli indicatori selezionati.

Le modalità attraverso le quali le macrolinee di attività suddette saranno realizzate, i coinvolgimenti di ciascuna Agenzia che partecipa alla Convenzione, i prodotti attesi, gli importi relativi ed i tempi di esecuzione verranno specificati nel programma operativo che sarà predisposto dalle Agenzie capofila, ARPA Lombardia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto e condiviso con tutte le Agenzie partecipanti entro 10 giorni dalla data di stipula della Convenzione alla quale il presente Allegato tecnico si riferisce.