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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 21

Agenzia Piemonte Lavoro
Determinazione del Direttore 17 aprile 2008, n. 114

Adozione del piano delle assunzioni mediante stabilizzazione delle posizioni di lavoro precario presso l’A.P.L. anno 2008.

In data, 17/4/2008, in Torino via Belfiore 23/c, presso la sede dell’Agenzia Piemonte Lavoro

Il Direttore

- Considerato che con la L.R. 41/98 è stata istituita l’Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione, per svolgere le funzioni finalizzate alla realizzazione dell’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

- visto l’art. 10 co. 2 della l.r. 41/98 “Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse”;

- visto il D.P.G.R. n. 72 del 28 novembre 2007 avente ad oggetto “Nomina del Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro” art. 10 L.R. 41/98. - Aldo Dutto -

- visto che l’art. 3 co. 94 della L. 244/07 ha disposto che le amministrazioni pubbliche predispongano, sentite le organizzazioni sindacali nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, piani per la stabilizzazione del personale precario;

- preso atto che con determina n. 94 del 31/03/08 l’.P.L. adottava la programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale relativa agli anni 2008/2010;

- ritenuto quindi necessario provvedere nell’ambito di tale programmazione all’adozione del piano delle assunzioni mediante stabilizzazione delle posizioni di lavoro precario presso l’A.P.L.;

- considerato che in data 14 marzo 2008 tale piano veniva sottoscritto dalle OOSS;

- vista la L.R. 41/98 del 14 dicembre 1998 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

- visto lo Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro (D.C.R. 30/12/1999, n. 606-17022);

- visto il del d.lgs 165/01;

- vista la legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

- vista la L.R. 7/01 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

- vista la determinazione n. 49 del 20 febbraio 2008 avente come oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Piemonte Lavoro anno 2008. Bilancio pluriennale 2008-2010".

determina

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano:

1) di adottare il piano delle assunzioni mediante stabilizzazione delle posizioni di lavoro precario presso l’A.P.L., in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) di dare atto che la programmazione per l’anno 2008 tiene conto delle risorse disponibili per il corrente anno;

3) di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile.

Il Direttore
Aldo Dutto

Allegato

Piano delle assunzioni mediante stabilizzazione delle posizioni di lavoro precario presso l’Agenzia Piemonte Lavoro

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di stabilizzazione del personale “precario”in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 che abbia in atto o abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o che abbia costituito rapporti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con l’A.P.L., in attuazione delle prescrizioni normative di cui all’art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’esercizio 2008).

2. Il ricorso alla stabilizzazione del personale precario è effettuato tenendo esclusivamente conto dei fabbisogni permanenti di personale che sono previsti nel piano del fabbisogno triennale per gli anni 2008/2010 approvato con det. dell’A.P.L. n. del .

3. La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l’Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 2
Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione

1. La disciplina di cui al presente piano è volta alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso, previsti dal successivo art. 4, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o costituito in forma di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 co. 6 del d.lgs 165/01.

2. Possono essere stabilizzati solo quei dipendenti che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale, o previste da norme di legge. Qualora ciò non fosse avvenuto in quanto l’A.P.L. si è avvalsa della facoltà di individuare i lavoratori, non in base a procedura selettiva, ma in seguito ad una procedura comparativa dei curricula, si procederà ad effettuare la selezione, ai sensi del regolamento dell’A.P.L. sulle procedure di reclutamento del personale di cui alla det. n. 151 del 08/05/07.

3. Le procedure di stabilizzazione ivi richiamate non operano per l’assunzione, di personale con qualifica dirigenziale.

4. E’ escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

Art. 3
Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento

1. I requisiti di servizio utile previsti dal successivo art. 4 devono essere conseguiti presso l’Agenzia Piemonte Lavoro. Qualora tale servizio non fosse sufficiente al raggiungimento del richiesto periodo di tre anni, è valutato anche il servizio prestato presso enti diversi appartenenti al Comparto Regioni Autonomie Locali.

2. Non può essere considerato quale servizio utile, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di stabilizzazione, il servizio che sia stato prestato, prima del quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge 24.12.2007, n. 244, cioè prima della data 01.01.03.

Art. 4
Requisiti di servizio per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione

1. Alla procedura per la stabilizzazione del personale di cui al precedente art. 2, possono partecipare coloro che, hanno i seguenti requisiti di servizio:

a) personale in servizio con contratto a tempo determinato presso l’A.P.L e che alla data del 01.01.07 abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel periodo 01/01/02 - 31/12/06 cioè nel quinquennio antecedente l’entrata in vigore della finanziaria 2007.

b) personale in servizio a tempo determinato presso l’A.P.L alla data del 01.01.08 che maturi il triennio di servizio, in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato prima del 28.09.2007: in tal caso la stabilizzazione potrà decorrere solo alla data di maturazione del triennio;

c) personale che sia stato in servizio con contratto a tempo determinato presso l’A.P.L e che alla data del 01.01.07 abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio 01.01.2002 al 31.12.2006.

d) personale in servizio presso l’A.P.L., alla data del 01/01/08, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che alla stessa data abbia maturato tre anni di servizio anche non continuativi nel quinquennio antecedente il 28.09.2007, cioè dal 28.09.2002 al 27.09.2007.

Art. 5
Criteri di computo del servizio utile ai fini dell’ammissione alle procedure di stabilizzazione

1. Il periodo di servizio prestato utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell’ambito del contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l’eventuale proroga, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa dal lavoratore, nell’ambito di tale rapporto di lavoro, come nel caso di assenze dal lavoro in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili come servizio prestato.

2. Il periodo di lavoro utile è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1095 giorni complessivi, assumendo l’anno di servizio quale periodo di n. 365 giorni ciascuno.

Art. 6
Attivazione delle procedure di stabilizzazione

1. Le procedure di stabilizzazione rientrano nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con determina dell’A.P.L. n. 94 del 31/03/08.

2. Nell’ambito del piano di cui sopra, sono indicate le categorie contrattuali e i relativi profili professionali interessati dal reclutamento straordinario mediante stabilizzazione.

3. La spesa a carico del bilancio dell’A.P.L., va imputata per il primo semestre dell’anno 2008 al capitolo n. 10209 “Collaborazioni ed i contratti atipici”, mentre per il secondo semestre 2008 per il 2009 e per gli anni seguenti va inserita al cap. n. 10200 “Retribuzioni ed altre competenze al personale dipendente” riferita al personale assunto a tempo indeterminato.

4. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’A.P.L., le previsioni di spesa conseguenti al piano di stabilizzazione del personale sono sottoposte al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7
Procedura di stabilizzazione

1. La stabilizzazione del personale “precario” si svolge tramite procedure selettive. Nel corso dell’anno 2008 l’A.P.L. attiverà n. 1 selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 unità in cat. C., in possesso dei requisiti del precedente articolo 4.

2. Per la copertura degli altri posti vacanti previsti dal programma triennale (2008-2010) del fabbisogno di personale dell’A.P.L. l’amministrazione si riserva di operare ai sensi dell’art. 3 co. 106 della L. 244/07.

Art. 8
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano si applicano le disposizioni di legge in materia di reclutamento di personale dipendente e le previsioni del relativo Regolamento dell’A.P.L. di cui alla det. n. 151 del 08/05/07.

2. L’A.P.L. nel caso sopraggiungano ulteriori norme legislative in materia di stabilizzazione del personale si riserva di apportare le conseguenti modifiche circa le procedure già indicate in questo piano, previo confronto con le OO.SS.

3. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al precedente art. 7 i contratti in essere verranno prorogati fino all’espletamento delle procedure di stabilizzazione.

Torino, 14 marzo 2008